Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Tutela del lavoratore
La Corte di Cassazione ha recentemente ricordato che le norme di sicurezza sono poste a tutela dell’incolumità del lavoratore anche nelle ipotesi in cui, per imprudenza, distrazione, stanchezza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo.
Inoltre, le norme di prevenzione svolgono la funzione di evitare gli eventi lesivi della salute, connaturati alla esecuzione di alcune attività lavorative, anche nelle ipotesi in cui tali rischi siano conseguenti ad eventuali imprudenze e disattenzioni dei lavoratori, la cui incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele.
Il Ministero della Salute, con ordinanza del 1° aprile 2022, ha approvato le nuove Linee guida per lo svolgimento delle attività economiche e sociali, alle quali le stesse sono tenute ad adeguarsi al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
L’ordinanza, e quindi le linee guida, si applicano a far data al 10 aprile e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
I principi di carattere generale sono l’informazione, il possesso di certificazione verde Covid-19, la protezione delle vie respiratorie, l’igiene delle mani, l’igiene delle superfici ed infine l’aerazione dei locali.
Aggiornamento durata quarantena
Il Ministero della Salute, con una circolare del 4 febbraio, ha introdotto nuove misure in materia di quarantena ed autosorveglianza per i contatti stretti da COVID-19.
In particolare, per i soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato ciclo vaccinale primario (quindi abbiano ricevuto una sola dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o siano guariti da infezione da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo si applica la misura della quarantena per 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo; al termine dovrà essere effettuato un test antigenico o molecolare con esito negativo. Se durante la quarantena dovessero insorgere sintomi che possano far pensare ad un’infezione da COVID-19 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre, è fatto obbligo di indossare una mascherina del tipo FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena.
Viceversa, per i contatti stretti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti da infezione nei 120 giorni precedenti o, infine, siano guariti dopo il completamento del ciclo primario, non è prevista la misura della quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza per la durata di 5 giorni. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Inoltre, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
Accesso ai servizi e green pass
Con DPCM del 21 gennaio sono state individuate le attività e le esigenze essenziali per le quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19.
In particolare, le esigenze essenziali sono le seguenti:
a)esigenze alimentari e di prima necessità, individuate nell’allegato al decreto;
b)esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori;
c)esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di Polizia e delle polizie locali;
d)esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per la quale è necessaria la presenza della persona convocata.
Per quanto riguarda le attività commerciali individuate all’allegato I, si tratta delle seguenti:
a)commercio al dettaglio, in esercizi specializzati e non specializzati, di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
b)commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
c)commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
d)commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
e)commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
f)commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
g)commercio al dettaglio di materiale per ottica;
h)commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi, e le disposizioni si applicano a partire dal 1° febbraio 2022.
Estensione dell’obbligo vaccinale
Con il decreto-legge n. 1 del 2022 l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione contro il virus SARS-Cov-2 viene esteso a tutti i soggetti, residenti in Italia, di età superiore a 50 anni, modificando di conseguenza le regole relative all’accesso di tali persone ai luoghi di lavoro.
Pertanto, a partire dal 15 febbraio, per l’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei lavoratori obbligati è necessario il possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione, anche per le attività svolte all’esterno, ed il controllo sul possesso è effettuato a cura dei rispettivi datori di lavoro.
In tal modo, si applicherà un doppio regime, da una parte i lavoratori con età inferiore a 50 anni, per i quali continua ad essere sufficiente il possesso del certificato verde base, dall’altra quelli di età superiore, per i quali sarà quindi necessario il possesso di certificato rafforzato.
I lavoratori privi di tale certificazione saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022; per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
L’accesso dei lavoratori in violazione dell’obbligo vaccinale è sanzionato, per il lavoratore, con il pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro, salve le eventuali conseguenze disciplinari.
Circolare Ministero Salute sulla nuova quarantena
Facendo seguito all’entrata in vigore del decreto-legge 229 del 30 dicembre 2021, il Ministero della Salute ha emanato una circolare sulle nuove misure della quarantena e dell’isolamento.
In particolare, la quarantena dovrà essere applicata in modo differenziato nei seguenti casi di contatti stretti
a)per soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni le modalità della quarantena non cambiano, e la durata prevista è quindi di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, e al termine del periodo deve essere eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo;
b)per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, con il green pass in corso di validità, qualora asintomatici la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine del periodo risulti effettuato un test molecolare o antigenico cin esito negativo;
c)per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che siano guariti da precedente infezione del virus nei precedenti 120 giorni, non si applica la quarantena ma è comunque fatto obbligo di indossare mascherine di protezione di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso; il periodo di auto – sorveglianza termina al giorno 5; è prevista l’effettuazione di un test antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il soggetto positivo al Covid-19.
Per i contatti a basso rischio, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2 (non quindi le c.d. mascherine di comunità) non è necessaria la quarantena, ma dovranno comunque essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie; se invece non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
Per quanto riguarda l’isolamento, i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni, e alla condizione che al termine di tale periodo risulti effettuato un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
La procedura per gli operatori sanitari rimane differenziata, e gli stessi devono eseguire tamponi giornalieri fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
Nuove misure in materia di quarantena
Con il decreto-legge 229 del 30 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno stesso ed in vigore dal giorno successivo, è stata modificata la disciplina della quarantena.
Come noto, la quarantena si applica ad una persona sana, che sia stata un contatto stretto di un soggetto positivo, al fine di monitorarne i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi, ed ora non si applica ai soggetti nei primi 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo.
Per queste persone è comunque previsto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se sono ancora sintomatiche, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Tale misura si applica anche alle persone sottoposte alla quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto.
Infortuni e malattie professionali al 30 novembre 2021
L’INAIL ha diffuso i dati relativi ad infortuni e malattie professionali denunciati fino al mese di novembre.
In particolare, sono stati denunciati 502.458 infortuni, in aumento di oltre 10.000 casi rispetto al 2020.
In tale contesto, si è verificato un aumento del numero di infortuni in itinere, ed una lieve diminuzione, circa l’1%, di quelli avvenuti in occasione di lavoro.
Per quanto riguarda i casi mortali, sono stati denunciati 1.163 casi, 35 in meno rispetto all’anno precedente, con un aumento di quelli in itinere, passati da 199 a 234 (+17,6%) ed una diminuzione del 7,4& di quelli avvenuti in occasione di lavoro, passati a 952 a 882.
Sono state inoltre denunciate 50.804 malattie professionali, circa 10.000 in più rispetto al 2020, pari al 24,1%.
Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare le prime tre malattie professionali, seguite dai tumori.
Prorogata al 31 marzo 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale
Le disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio di contagio da virus Sars-COV-2 è stata prorogata fino al 31 marzo 2022 dal Decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021.
Pertanto, tutti i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, fino al 31 marzo 2022, in alternativa nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’INAIL attraverso l’apposito servizio on line.
Aggiornate le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e produttive
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha aggiornato le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e produttive.
Le schede riguardano le seguenti attività:
- ristorazione e cerimonie
- attività turistiche e ricettive
- cinema e spettacoli dal vivo
- piscine termali e centri benessere
- servizi alla persona
- commercio
- musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
- parchi tematici e di divertimento
- circoli culturali, centri sociali e ricreativi
- convegni e congressi
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- sagre e fiere locali
- corsi di formazione
- sale da ballo e discoteche
Come noto, le Linee guida individuano i criteri necessari allo svolgimento, in sicurezza, delle attività economiche elencate, tenendo conto della pregressa esperienza e del mutato contesto normativo, del quale, in particolare in tema di possesso di certificazioni verdi Covid-19, occorre tenere comunque conto.