Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Aggiornato l’elenco delle attività e dei servizi consentiti
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 4 maggio è stato aggiornato l’elenco delle attività e dei servizi consentiti individuati dall’allegato 1, 2 e 3 del DPCM 26 aprile 2020.
In particolare, all’allegato 1, relativo al commercio al dettaglio, sono stati aggiunti il commercio al dettaglio di natanti e accessori e il commercio al dettaglio di biciclette e accessori.
All’allegato 2, inerenti i servizi alla persona, sono stati aggiunti i servizi di tolettatura degli animali da compagnia.
Infine, all’allegato 3 sono stati aggiunti i codici ATECO 7.12 (noleggio di autocarri e altri veicoli pesanti), 77.3 (noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali) e 90.03.02 (attività di conservazione e restauro di opere d’arte).
Primi dati infortunistici da COVID-19
L’INAIL ha reso pubblici i primi dati relativi alle denunce di infortunio sul lavoro derivanti dall’epidemia di COVID-19 nel periodo fino al 3 aprile.
In questa prima fase sono state denunciati 28.381 infortuni, di cui il 66% nel mese di marzo: in tale periodo ogni quattro denunce di infortunio una è da COVID-19. Dal punto di vista territoriale il 52,8 è collocata nel Nord Ovest, il 26% nel Nord Est, il 12,7% nel Centro, il 6% nel Sud e il 2,5% nelle Isole.
Le professioni più colpite sono quelle dei tecnici della salute, con il 45,7%, seguita dagli operatori socio-sanitari con il 18,9%, dai medici con il 14,2%, dagli operatori socio-assistenziali con il 6,2% e dal personale non qualificato nei servizi sanitari e di istruzione con il 4,6%.
Sono stati inoltre denunciati 98 infortuni mortali (circa 4 casi su 10 decessi denunciati), e anche per questi la categoria dei tecnici della salute risulta quella più coinvolta (15% dei casi).
Il 4 maggio entrano in vigore le disposizioni del DPCM 26 aprile in merito alla ripresa di alcune attività produttive, identificate, come noto, nell’allegato 3.
A partire da tale data, quindi, le attività identificate dai codici ATECO ivi riportati sono consentite, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione all’autorità, obbligo che viceversa permane, alle condizioni indicate dal decreto, per i codici ATECO non ricompresi.
Si rammenta che la riapertura (e la prosecuzione) dell’attività è sempre subordinata al rispetto dei contenuti del Protocollo di sicurezza, sottoscritto, nella più recente revisione, il 24 aprile e riportato come allegato nel Decreto.
Il Ministero dell’Interno ha sul punto emanato una circolare, con la quale specifica che il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste non si basa più sulla comunicazione al Prefetto, ma su un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni.
Al riguardo viene chiesto quindi ai Prefetti predisporre specifici servizi di controllo, eventualmente costituendo nuclei a composizione mista composti da appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle Aziende Sanitarie Locali.
La circolare rammenta che alle violazioni riscontrate, che riguardino l’applicazione del protocollo, è punita ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 19/2020, con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto costituisca reato (sanzioni amministrativa da 400 a 3.000 euro, sanzione accessoria chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni). La verifica dell’eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà viceversa fare riferimento al quadro normativo delineato dal D.Lgs. 81/2008.
Aggiornato il Protocollo condiviso
Il 24 aprile, anche in considerazione del mutato quadro normativo e delle indicazioni dell’INAIL riportate nel documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, è stato integrato dalle Parti sociali il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
In particolare, si rilevano le seguenti integrazioni.
Informazione
L’azienda deve fornire ai lavoratori adeguata informazione, con particolare riferimento alle misure adottate a cui il personale deve attenersi.
Modalità di ingresso in azienda
L’ingresso in azienda di lavoratori già positivi al COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la negativizzazione, rilasciata dal dipartimento di prevenzione.
Qualora sia necessario disporre misure particolari in presenza di focolai epidemici, il datore di lavoro è tenuto a collaborare con l’autorità sanitaria competente.
Modalità di accesso dei fornitori esterni
Viene specificato che qualora siano presenti lavoratori esterni che operano all’interno dell’azienda che risultassero positivi al COVID-19 l’appaltatore è tenuto ad informare il committente, al fine di individuare i contatti stretti; inoltre, l’azienda committente è tenuta a dare all’appaltatrice completa informazione dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché lo stesso sia rispettato anche dai terzi presenti in azienda.
Pulizia e sanificazione in azienda
Si specifica che qualora si registrino casi di contagio, o in presenza di aree a maggiore endemia, prima della riapertura è necessario procedere alla sanificazione dei locali di lavoro.
Precauzioni igieniche sanitarie
Viene previsto l’obbligo di collocare in punti facilmente individuabili dispenser per la pulizia delle mani.
Dispositivi di protezione individuale
Si specifica l’obbligo di prevedere DPI idonei sulla base delle diverse mansioni e rischi; inoltre, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica.
Organizzazione aziendale
Il lavoro a distanza dovrà rimanere favorito, anche una volta ripresa l’attività lavorativa. Dovrà inoltre rispettato il distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, in particolare ove operano più lavoratori contemporaneamente.
Per evitare problemi di affollamento in relazione agli spostamenti verso il posto di lavoro e verso casa andrebbero incentivate forme di trasporto con adeguato distanziamento tra viaggiatori o l’uso di mezzi privati o di navette.
Gestione di una persona sintomatica in azienda
Si specifica che il lavoratore sintomatico deve essere isolato e dotato di mascherina, qualora non la indossasse.
Sorveglianza sanitaria/medico competente
Il medico competente, oltre ad applicare le indicazioni dell’autorità sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico identifichi i soggetti con particolari fragilità e per stabilire le modalità di reinserimento lavorativo dei soggetti con infezione pregressa.
La sorveglianza sanitaria dovrebbe porre particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione all’età.
Infine, per il reintegro dei lavoratori dopo l’infezione dal COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie, effettua la visita medica di ripresa dal lavoro dopo un’assenza di oltre 60 giorni, al fine di verificare l’idoneità lavorativa del soggetto.
Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
Oltre al comitato aziendale, è ora previsto un Comitato territoriale, per le aziende nelle quali non sia presente internamente, sulla falsariga dell’RSL territoriale.
Inoltre, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, comitati per le finalità del protocollo, anche con in coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti.
Documento tecnico INAIL e strategie di prevenzione
In vista della riapertura, sia pur in modo programmato, delle attività produttive l’INAIL ha predisposto uno studio al fine di individuare le misure per procedere quanto più possibile in sicurezza alla ripresa delle imprese.
Nel documento si precisa che il sistema di prevenzione aziendale previsto dal Testo Unico "offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica”, ribadendo quindi, se mai ve ne fosse bisogno, la centralità del tema della sicurezza e l’importanza di un approccio basato su professionalità consolidate e presenti in azienda. Da tale punto di vista viene infatti specificata la necessità di coinvolgere tutte le figure della prevenzione aziendale (RSPP, medico compente, RLS) per coadiuvare il datore di lavoro nel costante monitoraggio delle misure previste: d’altronde il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione previsto dal protocollo del 14 marzo ha esattamene questo scopo, ed è evidentemente almeno da tali figure che deve essere costituito.
Inoltre, secondo il documento, è necessario adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo al tempo stesso, in un efficace connubio, alla riduzione del rischio generale di diffusione dell’epidemia: da questo punto di vista non sfugge come anche nell’ambito dell’attività personale dovrebbero essere adottati da tutti i lavoratori comportamenti responsabili, per evitare che eventuali situazioni di rischio di natura extra – lavorativa possano poi comportare rischi di contagio per i propri colleghi nell’ambiente di lavoro, anche se ciò esula ovviamente dal controllo del datore di lavoro.
Le misure sono classificate in misure organizzative, misure di prevenzione e protezione e misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici, e comprendono anche un’attività di informazione e formazione dei lavoratori.
Da un punto di vista pratico appare quindi necessario elaborare procedure e protocolli che vadano ad integrare il documento di valutazione dei rischi, provvedendo inoltre alla informazione e formazione dei lavoratori al fine di sensibilizzare tutti al rispetto delle precauzioni igieniche e alle nuove modalità di lavoro in sicurezza.
Indicazioni per la ripresa delle attivita’ di calcio professionistiche
Nell’ambito delle indicazioni fornite dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche, al di là degli aspetti operativi che interessano maggiormente la parte sportiva della società calcistica, è comunque previsto che le attività vadano inserite nella valutazione del rischio biologico nell’ambito del DVR aziendale, secondo le indicazioni dell’RSPP e del Medico Competente. In particolare, è previsto un coinvolgimento del Medico Sociale per la gestione del "gruppo squadra” e del Medico Competente per la gestione dei dipendenti e degli altri collaboratori della società.
Ancora una volta, quindi, si evidenzia come una gestione della problematica legata al COVID-19 non possa prescindere, né essere considerata avulsa, dalla gestione della sicurezza sul lavoro, secondo le indicazioni dettate dalla vigente normativa in materia.
Norma tecnica di prevenzione incendi per asili nido
Il Ministero dell’Interno ha emanato la norma tecnica di prevenzione incendi per gli asili nido.
La stessa si applica agli asili nido con oltre 30 persone presenti di cui all’allegato I del DPR 151/2011, individuati al numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e a quelli di nuova realizzazione.
Indicazioni per la ripresa delle attività calcistiche professionistiche
Nell’ambito delle indicazioni fornite dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche, al di là degli aspetti operativi che interessano maggiormente la parte sportiva della società calcistica, è comunque previsto che le attività vadano inserite nella valutazione del rischio biologico nell’ambito del DVR aziendale, secondo le indicazioni dell’RSPP e del Medico Competente. In particolare, è previsto un coinvolgimento del Medico Sociale per la gestione del "gruppo squadra” e del Medico Competente per la gestione dei dipendenti e degli altri collaboratori della società.
Ancora una volta, quindi, si evidenzia come una gestione della problematica legata al COVID-19 non possa prescindere, né essere considerata avulsa, dalla gestione della sicurezza sul lavoro, secondo le indicazioni dettate dalla vigente normativa in materia.
Il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare relativa all’applicazione del DPCM 10 aprile 2020, con la quale prevede, per la verifica delle aziende che hanno richiesto al Prefetto la continuazione dell’attività, l’intervento della Guardia di Finanza, alla quale "potrà essere demandato lo svolgimento di specifici controlli e riscontri – a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali – circa la veridicità del contenuto delle comunicazione prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite”.
Inoltre, potrà essere chiesta la collaborazione dei servizi di prevenzione delle ALS "ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del protocollo Governo – Parti sociali del 14 marzo 2020 e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori”
Ordinanza Regione Veneto del 13 aprile 2020
Ad integrazione di quanto previsto dalla normativa nazionale, in particolare il DPCM 10 aprile 2020, la Regione Veneto ha emesso un’ordinanza con la quale dispone, per quanto riguarda le attività produttive, che le stesse devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione del 14 marzo, e che lo SPISAL provvederà ad effettuare i controlli. Sono comunque salve le ulteriori misure, più restrittive, previste dalle singole aziende in base ai documenti adottati in base al D.Lgs. 81/2008.
Inoltre in tutte le attività economiche e sociale è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5°C.
