Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Prorogato il blocco delle attività produttive
Con il DPCM del 10 aprile è stato prorogato, fino al 3 maggio, il blocco delle attività produttive, con le sole eccezioni di quelle indicate nell’allegato 3 del decreto stesso.
Per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Inoltre, è consentita, sempre previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture, per cui si deve ritenere che almeno gli addetti di tali reparti possono continuare a prestare la propria attività lavorativa.
L’allegato 3 riprende, come il precedente decreto del 22 marzo, i codici ATECO consentiti; per le attività manifatturiere sono consentite, in realtà con poche variazioni rispetto al precedente elenco.
Per le attività non sospese rimane obbligatorio rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sottoscritto il 14 marzo fra Governo e parti sociali.
COVID-19 e tutela INAIL
Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 l’INAIL chiarisce l’ambito di applicazione della tutela infortunistica nei casi accertati di COVID-19.
Come noto, il DL 18/2020 ha disposto che, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.
Tale disposizione chiarisce quindi che la tutela assicurativa spetta nei casi venga contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’INAIL.
L’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico: per costoro vige quindi il principio di presunzione semplice di origine professionale, per cui si presume che la malattia, ove si manifestasse, sia contratta in occasione di lavoro.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico o l’utenza (lavoratori che operano in front office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.), e anche per questi vale il principio di presunzione semplice.
Vi possono essere inoltre ulteriori casi, meritevoli di tutela, ma nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti e in tali situazioni, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale dovrà seguire l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Andamento infortunistico al 29 febbraio 2020 in Veneto
In Veneto sono stati registrati, al 29 febbraio, 5.165 infortuni, in diminuzione di circa il 7% rispetto ai 5.549 del 2019. Di questi, 4.627 sino sono verificati in occasione di lavoro e 538 in itinere.
Nel primo bimestre il numero di infortuni è stato di 11.093, anche in questo caso in calo di circa il 7& rispetto all’anno precedente.
Gli infortuni mortali passano da 7 a 5, con una diminuzione di 2 casi; nel periodo gennaio-febbraio sono stati 9, 3 in meno, e in particolare si nota la diminuzione dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 10 a 5.
Prorogata la sospensione delle attività lavorative
Con il DPCM del 1 aprile, con il quale si dispone la proroga della validità dell’efficacia dei decreti emessi in materia di emergenza derivante dall’epidemia di COVID-19 viene prorogata, fino al 13 aprile 2020, anche la sospensione delle attività lavorative non essenziali, con le condizioni previste dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, essendo quindi sempre possibile lo svolgimento dell’attività in modalità a distanza, così come risulta consentita la prosecuzione delle attività riportate nell’allegato al decreto del 25 marzo.
Andamento infortunistico al 29 febbraio 2020
L’INAIL ha diffuso il dato relativo agli infortuni verificatisi fino al 29 febbraio; in Italia sono stati denunciati, nel solo mese di febbraio, 44.772 infortuni, in calo di 1.480 unità rispetto all’anno precedente (il 3,2% in meno), mentre nei primi due mesi dell’anno si sono verificati 96.449 infortuni, anche in questo caso in leggera diminuzione (-3517, il 3,5%).
Di questi, 83.831 sono avvenuti in occasione di lavoro e 12.718 in itinere.
Gli infortuni con esito mortale sono stati, a febbraio, 61, di cui 40 in occasione di lavoro e 21 in itinere, mentre nel primo bimestre si sono verificati 108 incidenti mortali, di cui 76 in occasione di lavoro e 32 in itinere. Confrontando tali dati con i corrispondenti del 2019 si nota una diminuzione di 19 casi rispetto al febbraio 2019 (-31%), mentre nel periodo gennaio-febbraio la diminuzione è di 13 eventi, circa il 10% in meno.
Visita medica e assenza dal lavoro
La Corte di Cassazione ha stabilito che non è consentito al lavoratore assentarsi dal lavoro qualora, dopo un’assenza di oltre 60 giorni, non venga sottoposto alla visita medica prevista dall’articolo 41 del Testo Unico.
Infatti, nel ribadire come sia un preciso obbligo del datore di lavoro sottoporre il lavoratore alla visita medica per verificare l’idoneità alla mansione dopo un’assenza dal lavoro che si sia protratta per oltre 60 giorni, specifica che la presentazione del lavoratore nel luogo di lavoro e l’assegnazione alle mansioni (per le quali sia prevista la sorveglianza sanitaria) costituiscono due momenti distinti, potendo il datore di lavoro, disporre, quanto meno in via provvisoria e in attesa che venga effettuata la visita medica, una diversa collocazione del lavoratore all’interno della propria organizzazione aziendale.
Prorogato il termine per l’invio dei dati da parte del medico competente
Il Ministero della Salute, con una circolare del 31 marzo 2020, ha disposto che il termine per l’invio, da parte del medico competente, dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria tramite l’allegato 3B, ordinariamente previsto per il 31 marzo, in ragione dell’emergenza sanitaria in atto, sia prorogato al 31 luglio 2020, sempre che tale scadenza risulti poi effettivamente compatibile con la ripresa delle normali attività.
Aggiornato l’elenco delle attività consentite
A distanza di pochi giorni dall’emanazione del D.P.C.M 22 marzo 2020, il Ministro dello Sviluppo economico, con decreto del 25 marzo 2020, ha modificato, riducendone il numero, le attività consentite specificando, in taluni casi, la categoria nell’ambito della divisione o del gruppo.
Le aziende, inizialmente autorizzate e che ora devono sospendere l’attività, devono procedere alla sospensione entro il 28 marzo.
Rimangono comunque valide le altre disposizioni del decreto del 22 marzo, in particolare quella della possibilità di applicare il lavoro agile per tutte le aziende, anche quelle sospese, e quella relativa alla prosecuzione delle attività funzionali alle filiere produttive, nonché dei servizi di pubblica utilità, previa comunicazione al Prefetto.
Protocollo condiviso di prevenzione nel settore dei trasporti
Tra le attività che in questo periodo non solo possono rimanere in attività ma che anzi svolgono una funzione strategica vi è quella dei trasporti, pertanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le parti sociali e datoriali, ha sottoscritto un protocollo per il contenimento della diffusione del CODIV-19.
In particolare, nel settore dell’autotrasporto delle merci, sono previste le seguenti misure:
-gli autisti dei mezzi devono rimanere a bordo dei veicoli, se sprovvisti di guanti e mascherine; in ogni caso, il mezzo può accedere al luogo di carico/scarico, anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico e scarico la consegna dei documenti dovrà avvenire con modalità che non prevedano il contatto tra persone o nel rispetto della distanza di un metro. Non è comunque ammesso l’ingresso negli uffici delle aziende presso cui si trova l’autista, se non per l’utilizzo dei servizi igienici, che dovranno essere dedicati e sottoposti a operazioni di pulizia quotidiane e dovrà essere presente un idoneo gel igienizzante lavamani;
-le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci possono avvenire, previa nota informativa alla clientela, senza contatto con i riceventi; nel caso di consegne effettuate da riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine;
-qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine sia all’aperto che al chiuso;
assicurare, ove possibile, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci, al fine di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità
Sospensione attività produttive
Al fine di contenere al massimo lo spostamento ed il contatto delle persone per evitare ulteriormente il diffondersi del contagio da coronavirus, è stato emanato un nuovo decreto del presidente del consiglio che dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle, individuate nell’allegato 1 come in qualche modo essenziali o funzionali alla gestione dell’emergenza sanitaria; le attività professionali non sono sospese purché vengano rispettate le disposizioni di cui al DPCM 11 marzo 2020. Sono inoltre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate, previa comunicazione al Prefetto competente, il quale può disporne la sospensione qualora non ravvisi le condizioni di necessità. Le attività degli impianti a ciclo continuo la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio all’impianto o il pericolo di incidenti possono essere continuate, anche in questo caso previa comunicazione al Prefetto. Le imprese la cui attività è sospesa devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il 25 marzo.
Le attività produttive sospese possono comunque proseguire l’attività se organizzate in modalità a distanza.
Le imprese la cui attività può continuare devono comunque rispettare i contenuti del protocollo condiviso del 14 marzo tra Governo e parti sociali.
Infine, salvo successive modifiche, queste disposizioni si applicano fino al 3 aprile. Alla stessa data sono prorogati il DPCM 11 marzo 2020 e l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.
