Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
MUD ANNO 2020
Il Ministero dell’Ambiente, con una nota pubblicata sul proprio sito, ha confermato che il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, è confermato per l’anno 2020 e quindi dovrà essere presentato per le dichiarazioni da presentare, con la scadenza usuale, entro il 30 aprile 2019.
Rimangono immutate le informazioni da comunicare e le modalità di trasmissione della dichiarazione.
Infortuni al 30 novembre 2019 in Veneto
Il Veneto ha registrato, nei primi undici mesi dell’anno passato, un leggero aumento del numero di infortuni, sia pur a causa dell’aumento degli infortuni in itinere.
Infatti, al 30 novembre, sono stati denunciati 70.986 infortuni, con un aumento di 210 casi (+0,3%); quelli verificatisi in occasione di lavoro sono stati 60.365 (in diminuzione di 175 casi), mentre quelli in itinere sono aumentati di 385 unità, passando da 10.236 a 10.621 (+3,8%).
Gli infortuni mortali passano da 113 a 87, con una diminuzione di 26 incidenti (+ 23%); il calo riguarda in questo caso sia la componente relativa agli infortuni in occasione di lavoro (da 65 a 52) che quelli in itinere (da 48 a 35).
Le province maggiormente colpite sono Verona (26), Vicenza (17) e Padova (14).
Infortuni al 30 novembre 2019
L’INAIL ha pubblicato il dato infortunistico relativo ai primi undici mesi dello scorso anno.
Il numero di infortuni è il leggero calo, passando dai 591.978 del 2018 ai 590.679 del 2019, più marcato per gli eventi in occasione di lavoro, passati dai 501.569 ai 498.454 casi, mentre sono aumentati gli infortuni in itinere, da 90.409 a 92.225.
Si sono verificati 997 infortuni mortali, con una diminuzione di 49 casi rispetto al 2018, in gran parte dovuti al minor numero di infortuni in itinere, mentre si registra un lieve aumento, pari a 6 casi, di quelli in occasione di lavoro.
Decreto Milleproroghe
Sulla Gazzetta ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2019 è stato pubblicato il Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, il cosiddetto "decreto milleproroghe”.
Nell’ambito della sicurezza è previsto che, per le strutture ricettive turistico-alberghiere situate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 nelle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia a causa del terremoto del 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.
Iniziative europee per affrontare i disturbi muscolo – scheletrici
I disturbi muscolo scheletrici (DMS) rappresentato uno dei maggiori problemi per la salute dei lavoratori in ambito europeo, e da alcuni anni l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute su lavoro ha focalizzato la sua attenzione sul tema, essendo gli stessi dannosi per il benessere dei lavoratori, la produttività delle imprese e l’economia.
Recentemente ha quindi pubblicato uno studio su 25 iniziative, applicate dai vari paesi comunitari, per affrontare tale problematica, e per il nostro paese è presentata l’iniziativa dell’INAIL di incentivare, tramite il bando ISI, le iniziative finalizzate alla riduzione del rischio.
Anche il bando pubblicato nel 2019 prevede il finanziamento di progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, con uno stanziamento pari a 45.000.000,00 di euro.
Bando ISI INAIL 2019
L’INAIL ha pubblicato l’avviso relativo al bando ISI 2019 per il finanziamento di interventi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e gli interventi finanziabili sono i seguenti:
-progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; in particolare i primi possono riguardare la riduzione del rischio chimico, la riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali, la riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine, la riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, la riduzione del rischio biologico, la riduzione del rischio di caduta dall’alto, a riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsolete, la riduzione del rischio sismico ed infine la riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento, mentre i secondi sono relativi all’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001:2018, all’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL – Parti sociali, l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti, l’adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 asseverato, l’adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 non asseverato, l’adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 ed infine la modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.
-progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, nello specifico riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti, riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e trasporto dei carichi, riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi, riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.
-progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
-progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, nel dettaglio il settore pesca ed il settore fabbricazione di mobili.
-progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
I soggetti destinatari dei finanziamenti non dovranno aver ottenuto un provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi ISI 2016, 2017 e 2018; è fatta salva la possibilità di partecipazione ove il provvedimento di concessione sia concernente progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
La procedura prevede una fase di compilazione, nella quale le imprese possono compilare on line le domande, che dovranno raggiungere la soglia di ammissibilità di 120 punti. Una volta chiusa la fase di compilazione, sulla base delle domande presentate, verrà effettuata la calendarizzazione per gli invii on line, fase nella quale le imprese dovranno inviare il codice identificativo attribuito in fase di compilazione.
Alla chiusura delle operazioni di invio verranno elaborati i dati delle domande inviate e predisposti gli elenchi provvisori, ordinati cronologicamente per regione e per asse di finanziamento. Entro 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi, i soggetti titolari delle domande collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’INAIL la documentazione a completamento della domanda on line.
Interpello n. 8/2019 sul Medico Competente
La Commissione per gli interpelli ha pubblicato l’interpello n. 8/2019 in ordine al Medico Competente cui spetta la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40, comma 1 del decreto legislativo 81/2008, nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno ed all’obbligo di trasmissione delle suddette informazioni anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria.
Al quesito, formulato dall’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei Medici) la commissione, pur premettendo che il decreto non disciplina il caso dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ritiene che, come peraltro specificato dall’INAIL sul proprio sito, l’obbligo sussiste in capo al medico competente in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo.
In ordine poi al secondo quesito, ritiene che l’obbligo di trasmissione permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.
Sicurezza attrezzature e formazione erogata
La gestione della sicurezza deve essere vista in un’ottica integrata, nella quale i vari elementi si devono combinare allo scopo di ottenere l’eliminazione dei rischi, o la loro riduzione al minimo, come richiesto dalla normativa vigente. In merito, una recente sentenza evidenzia come la formazione da sola non può sopperire eventuali carenze delle attrezzature: qualora il datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori sui rischi derivanti da un macchinario, ma non provveda alla sua messa in sicurezza, aver adempiuto al primo obbligo non fa venire meno la responsabilità in caso di infortunio.
Inoltre, affinché l’informazione e la formazione del lavoratore non si risolvano nella trasmissione di un sapere tecnico astratto, occorre che esse si possano tradurre nell’utilizzazione di macchinari conformi all’uso in condizioni di sicurezza e nel ricorso a procedure effettivamente percorribili, rimanendo altrimenti confinate in un ambito tecnico che, per la sua genericità, non consente di incidere in modo concreto sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del lavoro.
Responsabilità dell’RSPP
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, come noto, può essere chiamato a rispondere degli infortuni sul lavoro, unitamente al datore di lavoro, ogniqualvolta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro. Nel caso invece l’infortunio derivi da scelte esecutive sbagliate, tali scelte non competono all’RSPP, il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni, per cui un suo eventuale omesso intervento deve ritenersi estraneo alle sue competenze, che sono di tipo consultivo: la figura dell’RSPP si caratterizza per lo svolgimento, all’interno della struttura aziendale, di un ruolo non gestionale ma di consulenza, cui si ricollega un obbligo giuridico ci adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori.
Sicurezza attrezzature
Tra gli obblighi a carico del datore di lavoro vi è quello, fondamentale, sancito dall’articolo 70 del decreto legislativo 81/2008, di mettere a disposizione dei propri lavoratori attrezzature sicure, in quanto conformi alle disposizioni di legge, intendendosi per attrezzatura qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
In tale ampia definizione vanno ricompresi tutti gli strumenti messi a disposizione dei propri dipendenti, ivi compresi i mezzi di trasporto, come ricorda una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha visto confermare la condanna per omicidio colposo a carico di un datore di lavoro, che aveva messo a disposizione di un proprio addetto, peraltro irregolare, un furgone privo delle necessarie dotazioni di sicurezza (pneumatici anteriori di larghezza inferiore rispetto a quelli previsti dalla carta di circolazione, vecchi ed in pessimo stato di usura), non revisionato e con falsa assicurazione, non rilevando il comportamento del lavoratore (l’incidente si sarebbe infatti verificando allorché l’autista, per una distrazione o per un colpo di sonno, avrebbe invaso la corsia di emergenza e, effettuando una sterzata per rimettere il mezzo in carreggiata, ne perdeva il controllo, che così andava ad urtare il guardrail, ribaltandosi e proiettando il guidatore, privo delle cinture di sicurezza, all’esterno dell’abitacolo), non avendo avuto tale comportamento alcuna portata interruttiva tra la condotta del datore di lavoro e l’evento mortale.
È quindi di fondamentale importanza, per i datori di lavoro, assicurarsi della perfetta efficienza anche dei veicoli utilizzati nell’ambito della propria attività, in quanto anche questi sono strumenti di lavoro di cui va tenuto conto nella gestione della propria sicurezza aziendale.
