Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Estinzione dei reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Il procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, disciplinato dal D.Lgs. 758/1994, prevede una rigorosa disciplina alla quale è necessario attenersi scupolosamente, al fine di vanificare l’intero procedimento.
In primo luogo, è necessario adempiere alle prescrizioni fissate dall’organo di vigilanza, al fine di eliminare la contravvenzione, ed una volta che l’organo di vigilanza abbia verificato l’esatto adempimento il contravventore è ammesso al pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda, ed il pagamento deve essere effettuato nel termine di trenta giorni: il mancato rispetto anche di una sola di tali condizioni impedisce che si possa realizzare l’effetto estintivo del reato.
In particolare, il pagamento deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, tenendo ben presente che la scadenza viene differita al giorno successivo solo quanto detto termine cada in un giorno festivo, nel quale non è ricompreso il sabato.
Nozione di luogo di lavoro
Nella nozione di luogo di lavoro, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, occorre distinguere la definizione di cui all’articolo 62, che è relativa alle disposizioni contenute nel titolo II del decreto, da quanto previsto, ai fini dell’applicazione dell’obbligo di adottare le idonee misure di prevenzione incendi, dall’articolo 46. In tal senso, ai fini dell’applicazione di tale norma, ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di "luogo di lavoro”, a condizione che vi sia ospitato almeno un posto di lavoro oppure che esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, potendo dunque rientrarvi ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa.
Esposizione a micotossine aerodisperse
L’INAIL ha pubblicato un documento relativo all’esposizione professionale a micotossine aerodisperse, un tema ben noto nell’ambito della legislazione alimentare ma a volte sottovalutato in ambito lavorativo.
Le micotossine sono composti tossici prodotti, in condizioni ambientali e microclimatiche favorevoli, dal metabolismo secondario di alcuni funghi filamentosi, noti come muffe.
Tra le oltre 400 micotossine individuate, solo alcune sono pericolose per l’uomo: l’ocratossina A, le fumonisine e le aflatossine.
I lavoratori maggiormente esposti a questo rischio sono quelli delle industrie alimentari, gli addetti alla coltivazione, raccolta, manipolazione o molitura di prodotti di origine vegetale, alle attività di stoccaggio presso silos e magazzini, di carico e scarico dei mezzi di trasporto, alla produzione e distribuzione di mangimi animali, alle attività di trattamento e smaltimento rifiuti ed infine alle attività di manutenzione di macchine per agricoltura, silvicoltura e zootecnia.
La principale e più nota modalità di trasmissione è l’ingestione, attraverso il consumo di alimenti contaminati, tuttavia, per quanto le micotossine abbiano una bassa volatilità, non può essere esclusa l’inalazione a seguito di rilascio e dispersione nell’ambiente di spore fungine, frammenti di micelio e/o polveri aerodisperse contaminate. Inoltre, sia pure in minor misura, è stata rilevata anche la possibilità di esposizione per via cutanea.
Per quanto riguarda gli effetti sulla salute in caso di ingestione, le micotossine hanno caratteristiche tossiche ed infiammatorie, alcune hanno effetti immunodepressivi, genotossici e cancerogeni. L’inalazione può causare irritazione delle mucose, danno agli epiteli, effetti endocrini, reazioni sistemiche (febbre, nausea, affaticamento), immunosoppressione, effetti immunotossici e nefrotossici (insufficienza renale acuta).
Inoltre, secondo alcuni studi, le micotossine possono essere importanti nell’esposizione indoor di inquinanti, con lo sviluppo del complesso di sintomatologie note come Sick Building Syndrome (febbre, mal di testa, astenia).
Le misure di prevenzione e controllo passano attraverso il contenimento della proliferazione e, di conseguenza, la sintesi di micotossine, mettendo in atto misure quali il mantenimento di condizioni ambientali e microclimatiche idonee (bassi livelli di temperatura e umidità, pH acido, illuminazione, ventilazione, ecc.). Fondamentali sono inoltre le attività di informazione e formazione dei lavoratori coinvolti, allo scopo di aumentare la consapevolezza circa il rischio e le misure per limitare la contaminazione dei prodotti agricoli, abbattere o diluire la dispersione di polveri, minimizzare l’inalazione di tali agenti mediante l’uso di mezzi d’opera con cabine aspirate.
Devono inoltre essere utilizzati idonei DPI, in particolare per le vie respiratorie, e la messa in atto di un adeguato programma di sorveglianza sanitaria.
Applicazione del Testo Unico alla Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2019, il decreto 127 del 21 agosto 2019, che disciplina l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’Interno destinati per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Con tale regolamento vengono definite le modalità che consentano di salvaguardare la sicurezza e salute dei lavoratori impegnati in tale attività avendo riguardo alle particolari esigenze dei servizi svolti, contraddistinte dall’immediatezza e dall’urgenza della prestazione, nonché dalla gestione di scenari incidentali non prevedibili e dalle conseguenze non valutabili.
Efficacia del Modello Organizzativo
L’importanza, per le imprese, di adottare ed attuare efficacemente il Modello Organizzativo Gestionale previsto dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti è stata recentemente ribadita dalla Corte di Cassazione, la quale, nell’annullare con rinvio la sentenza di condanna di una società a seguito dell’infortunio mortale di un lavoratore, ha stabilito che in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, spetta al giudice di merito accertare preliminarmente l’esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e successivamente, nell’evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alla norme ed infine che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell’ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto.
Sicurezza degli operatori nel settore dello spettacolo ed intrattenimento
Il settore dello spettacolo, in virtù della complessità di alcune lavorazioni e delle peculiarità di esecuzione delle prestazioni, è oggetto di una disciplina particolare che integra le disposizioni contenute nel Testo Unico, in particolare il c.d. "decreto palchi”, il decreto interministeriale del 22 luglio 2014, con "Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”.
In tale ambito, l’INAIL ha recentemente pubblicato le indicazioni operative relative alla formazione e addestramento di due particolari figure che operano in tali particolari realtà, gli "scaffolder” e i "rigger”, definiti come segue:
Rigger: è l’operatore specializzato nell’assemblaggio e nel posizionamento dei sistemi di sospensione atti a sollevare e sostenere in quota gli allestimenti scenotecnici (scenografie, impianti audio, luci e video).
Scaffolder: è l’operatore specializzato nell’assemblaggio e nel posizionamento delle componenti modulari prefabbricate atte a realizzare le strutture temporanee (ad esempio in carpenteria metallica, in multidirezionale) che sostengono gli allestimenti scenotecnici (scenografie, impianti audio, luci e video).
Per entrambi è definito un percorso teorico – pratico, di durata variabile in funzione delle mansioni svolte, finalizzato all’ottenimento e al mantenimento nel tempo delle necessarie competenze per operare in sicurezza in ambienti ad alta complessità quali quelli nei quali gli stessi sono impegnati, con un obbligo di aggiornamento periodico, con cadenza quinquennale.
I corsi possono essere organizzati anche dal datore di lavoro, mentre sono previsti specifici requisiti per i docenti.
Andamento infortunistico al 30 settembre 2019
L’INAIL ha pubblicato le statistiche degli infortuni relativi al periodo gennaio – settembre 2019, che vede una leggera diminuzione degli stessi, compresi quelli mortali.
In particolare, il totale degli infortuni denunciati è passato da 418.535 a 416.994, registrando una diminuzione di 1.641 casi; di questi, quelli verificatisi in occasione di lavoro passano da 357.737 a 353.316 (- 4.421, l’124%), mentre si sono registrati 63.578 infortuni in itinere (in aumento di 2.780 casi, pari al 4,57%).
Gli infortuni mortali passano da 713 a 685, (- 3,93%); di cui 493 in occasione di lavoro e 192 in itinere, entrambi in diminuzione rispetto al 2018.
Infortuni e malattie professionali in Veneto al 30 settembre 2019
Nei primi nove mesi del 2019 in Veneto, si sono verificati 50.156 infortuni sul lavoro, in aumento di 203 rispetto al 2018, pari allo 0,41%; di questi, 42.804 sono avvenuti in occasione di lavoro e 7.532in itinere, -491 e + 874, rispettivamente, quindi tale aumento è ascrivibile unicamente al dato relativo all’infortunio in itinere, registrandosi un sia pur lieve calo degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro.
Gli infortuni mortali sono stati 61, 21 in meno, di cui 35 (-30%) in occasione di lavoro e 26 (-18,75%) in itinere.
Le province più colpite continuano ad essere Verona e Vicenza, con 18 e 15 eventi, rispettivamente.
Infortunio e rischi interferenziali
Nell’ambito dei lavori in appalto, anche se non rientranti tra i lavori edili, deve essere sempre attentamente valutato il rischio derivante dalle interferenze tra i lavoratori delle imprese coinvolte; il datore di lavoro è infatti responsabile per l’infortunio occorso ad un suo dipendente nel prestare collaborazione a personale di altra impresa in relazione a lavori in rapporto di interferenza, svolti sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere anche se al di fuori delle previsioni del contratto di appalto stipulato, ed anche se da lui non conosciuta, quando lo svolgimento di tali lavori era previsto o prevedibile in conseguenza delle opere effettuate dalla ditta, l’evento deriva da un rischio obiettivamente rilevabile e non sono state adottate misure di prevenzione per evitarne la concretizzazione.
Formazione e titolo di studio
La Corte di Cassazione ha recentemente esaminato il caso dell’infortunio di un tecnico impegnato nell’attività di installazione di un impianto fotovoltaico e, nonostante l’infortunato fosse un ingegnere, viene chiarito che egli non aveva ricevuto alcuna formazione pratica rispetto al lavoro da svolgere e non aveva alcuna conoscenza sul tipo di impianto.
In merito, non è possibile ritenere il datore di lavoro esente da responsabilità nel caso in cui confidi sulla preparazione teorica e sul titolo professionale del proprio dipendente: il livello di esigibilità degli obblighi di formazione e informazione, infatti, non si attenua in virtù del titolo di studio del lavoratore e della sua preparazione personale.
