Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
La responsabilità amministrativa
Nella sentenza n. 39741 del 27 settembre la Cassazione torna sul tema della responsabilità amministrativa di un’impresa per l’infortunio mortale di un artigiano, considerato lavoratore della ditta anche se non formalmente.
Da questo punto di vista, rammenta come la definizione di lavoratore sia molto più ampia e non coincida con quella dettata dalla normativa giuslavoristica, facendo riferimento all’espletamento di mansioni tipiche dell’impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore, a prescindere dal fatto che il lavoratore possa o meno essere titolare di un’impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo: nello specifico, la sua posizione era sostanzialmente assimilabile a quella di un lavoratore dipendente, mentre la sua qualità di artigiano e lavoratore autonomo celava, in realtà, un rapporto di subordinazione di fatto, operando egli sostanzialmente per la società, essendo un semplice muratore, privo di iscrizione alla Camera di Commercio e di DURC, nei lavori edilizi fatturava unicamente i costi della manodopera, e del resto le fatture da lui emesse riportavano la ragione sociale di una stireria, ed era infine privo di adeguate attrezzature.
Per quanto riguarda poi la responsabilità amministrativa della ditta committente, ritiene sufficiente ad integrare il requisito dell’interesse o vantaggio richiesto dall’articolo 5 del D.Lgs. 231/2001 anche l’imputazione oggettiva rappresentata dal vantaggio ottenuto in seguito alla violazione di norme prevenzionistiche.
Chiarimenti dell’Osservatorio in materia di stewarding
Con l’entrata in vigore, a campionato in corso, del nuovo decreto è profondamente cambiata la disciplina dello stewarding, per cui l’Osservatorio, con la determinazione n. 39 del 25 settembre 2019, ha inteso fornire i primi chiarimenti.
Sono affrontati in particolare i seguenti punti.
Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizione calcistiche
Viene specificato che le società sportive sono responsabili dei servizi, assicurandone la direzione e il controllo da parte del delegato della gestione evento (DGE), a cui nel testo del decreto non viene attribuita tale mansione.
Il decreto inoltre non innova in alcun modo la disciplina giuslavoristica del rapporto di lavoro, concentrandosi unicamente sugli aspetti tecnici della figura.
Piano di gestione evento
Il documento richiesto dal decreto, chiamato Piano di gestione dell’evento (PGE) rappresenta un documento ulteriore rispetto al piano di impiego steward, riguardante tutti gli ulteriori aspetti dell’evento stesso.
Numero minimo di steward impiegabili
Vengono ribaditi i criteri di determinazione del numero minimo di steward impiegabili nel corso di un evento sportivo, fatta salva la possibilità (come normalmente avviene) che il GOS disponga un numero diverso e superiore.
Steward esterni
Nel decreto gli steward sembrava fossero i soli steward della squadra ospitata, in trasferta, mentre ora si specifica che si devono intendere come tali tutti quelli che provengono da strutture diverse da quella abituale, chiamati per garantire il numero minimo.
Accompagnamento dei minori
Possono accedere all’impianto sportivo anche i minori non accompagnati da parenti entro il 4° grado ma anche quelli, come spesso accade per le squadre dei settori giovanili, accompagnati da dirigenti o allenatori della squadra stessa.
Custodia dei materiali
L’attività di custodia dei materiali che non possono essere introdotti nell’impianto deve essere effettuata solo ove sia prevista dal relativo regolamento d’uso dell’impianto sportivo.
Abbigliamento
Vengono dettati i criteri per l’apposizione di marchi commerciali sulle casacche degli steward in modo da non comprometterne la riconoscibilità e di salvaguardarne così la funzione.
Limiti di età
Con il nuovo decreto sono stati innalzati i limiti di età, e per i soggetti che precedentemente avevano chiesto la deroga è possibile continuare l’attività fino al termine della stagione sportiva in corso, anche se vengono superati i 65 o i 67 anni, limite previsto rispettivamente per il delegato gestione evento e per i responsabili di funzione e non più derogabili.
Modalità di selezione e formazione
Vengono specificati i criteri di verifica dei requisiti soggettivi per gli aspiranti steward non aventi cittadinanza italiana, e si prevede inoltre che gli steward stranieri già formati devono presentare la documentazione entro il termine del girone di andata del campionato 2019/2020.
Si ribadisce inoltre che lo steward, pur se avviato alla formazione prima della verifica dei requisiti, non potrà essere impiegato fino alla risposta da parte dell’autorità.
I requisiti fisici possono essere attestati anche da certificato medico del proprio medico di base.
Vengono poi specificati i criteri relativi alla qualificazione dei docenti, ove peraltro si specifica che per l’attività di esercitazione può essere impiegato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che abbia stilato almeno un Documento unico di valutazione dei rischi di un impianto sportivo (peraltro, si noti che la predisposizione di detto documento costituisce un obbligo non delegabile del datore di lavoro, per cui difficilmente la figura di colui che materialmente predispone il documento è in qualche modo ufficializzata).
Libretto professionale degli steward
Si specifica che, per ogni incontro sportivo, il delegato deve apporre data e luogo della prestazione lavorativa, con relativi timbro e firma; si capisce bene come in impianti sportivi con centinaia di steward impiegati tale adempimento potrà risultare decisamente complesso.
Il libretto dovrà essere posseduto da tutti gli steward, compresi quelli già formati, per i quali le prestazioni già effettuate non saranno ovviamente riportate e che dovranno adeguarsi entro il termine del girone di andata del campionato.
Qualificazione dei docenti
I docenti già qualificati, per i quali siano variati i criteri di qualificazione, potranno continuare a svolgere la loro attività fino al 30 giugno 2020, successivamente dovendo essere riqualificati sulla base dei nuovi criteri.
Divieto di impiego degli steward
Tra i casi di divieto di impiego degli steward vengono ricompresi anche quelli relativi allo svolgimento del servizio senza il relativo attestato, ipotesi peraltro punita anche a carico della società sportiva.
Impatto dell’uso degli esoscheletri su salute e sicurezza del lavoro
Le malattie muscoloscheletriche legate alla movimentazione manuale dei carichi rappresentano, in Unione Europea, uno dei maggiori problemi legati all’attività lavorativa.
Da alcuni anni si stanno sperimentando esoscheletri, definiti come dispositivi indossabili che possono supportare il sistema muscoloscheletrico utilizzando diversi principi meccanici.
L’Agenzia Europea sulla sicurezza del lavoro ha recentemente pubblicato un documento sul tema, focalizzando la propria attenzione sugli aspetti legati alla sicurezza del lavoro.
In particolare, vi può essere un problema di affidabilità, e quindi il malfunzionamento può comportare lesioni fisiche; inoltre, sono ipotizzabili incrementi del rischio di ferite in caso di caduta o scivolamento, oltre a problemi di equilibrio, con un aggravamento delle conseguenze in caso di caduta.
In aggiunta, vengono citate le possibili collisioni tra esoscheletro ed attrezzature di lavoro ed ostacoli in genere. Vanno poi considerati anche gli aspetti relativi alla gestione delle emergenze, con la necessità di una rapida rimozione dell’esoscheletro da parte dell’operatore.
Passando ad analizzare gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza, l’Agenzia Europea rammenta la necessità di applicare i principi della direttiva 89/391 (recepita nel nostro ordinamento inizialmente con il D.Lgs. 626/1994 ed ora con il D.Lgs. 81/2008), che prevede l’applicazione dei principi generali di tutela, che vedono la necessità di adottare in primo luogo misure tecniche, per esempio l’uso di mezzi meccanici o la riorganizzazione del posto di lavoro, quelle organizzative, come la riorganizzazione dei processi di lavoro e solo come ultima possibilità le misure personali per proteggere i lavoratori
Si tratta evidentemente di un tema di grande interesse, che deve essere valutato non solo nei suoi aspetti tecnologici e di produttività ma, soprattutto, avendo riguardo alle possibili conseguenze, anche psicologiche, sul lavoratore.
Obbligo di coordinamento
Nell’ambito degli obblighi di coordinamento e cooperazione dettati dall’articolo 26 del Testo Unico è necessario non limitarsi alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, ma occorre verificare l’effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. In tal senso, la prevenzione si deve basare sulla programmazione globale del sistema di sicurezza aziendale, nonché su un modello collaborativo e informativo di gestione del rischio da attività lavorativa.
Presenza di cani nel piazzale aziendale
In tema di sicurezza sul lavoro il principio generale è di assicurare la tutela di tutte le persone che si trovano nei locali aziendali da ogni fonte di pericolo presente, anche se non collegata direttamente all’attività lavorativa.
Esemplare in merito è la sentenza n. 38583 della Cassazione Penale, con la quale viene confermata la condanna di un datore di lavoro per la morte di un autotrasportatore, ucciso da un branco di cani, di fatto affidati alle cure di una persona che dimorava in un piazzale attiguo a quello della ditta e di proprietà della stessa.
Secondo i giudici, il fatto che i cani fossero nella disponibilità di altra persona non è rilevante e soprattutto non è sufficiente per escludere a responsabilità del datore di lavoro, in quanto egli era a conoscenza della presenza più o meno costante degli animali, e, pur essendosene lamentato, nulla aveva fatto in modo da rimuovere tale fonte di pericolo. Egli, quindi, era responsabile della sicurezza per le persone presenti o in transito nell’area utilizzata dalla sua società e, non curandosi della persistente e notoria presenza dei cani, costituenti un pericolo noto per chiunque si trovasse per qualunque motivo nell’area aziendale, agendo così in modo negligente e violando in tal modo gli obblighi propri del datore di lavoro, relativi alla prevenzione e alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, obblighi che egli ha nei confronti di tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale.
Infortunio e responsabilità del fornitore dell’attrezzatura
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 37776 del 12 settembre 2019, affronta il caso dell’infortunio mortale di un addetto caduta dalla pedana posteriore di un mezzo compattatore che, durante gli spostamenti del camion, rimaneva in piedi sulla pedana metallica posta sul lato posteriore del mezzo, privo tuttavia di idonei sistemi di trattenuta quali cinture di sicurezza omologate.
Nel caso in esame, oltre al datore di lavoro dell’infortunato, è stata ritenuta civilmente responsabile anche la società che aveva affidato alla ditta per la quale egli lavorava il servizio di svuotamento rifiuti, e tale responsabilità deriva dal fatto che tale società era proprietaria dell’autocompattatore, ceduto alla società utilizzatrice in forza di un contratto riconducibile alla tipologia del comodato; da questo punto di vista, l’articolo 22 del D.Lgs. 81/2008 vieta la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Appalto e rapporto di lavoro
L’appalto di servizi costituisce un ambito di particolare attenzione nell’ambito della sicurezza per le difficoltà di gestire in modo corretto i rapporti tra i diversi soggetti partecipanti all’appalto.
In merito, la Cassazione Civile ha recentemente affrontato il tema dell’infortunio mortale del socio lavoratore di una cooperativa titolare di un contratto di appalto di servizi di facchinaggio e morto per l’investimento di un carico di sacchi.
Nello specifico, è stato rilevato che il datore di lavoro, nel tema della sicurezza, non è identificabile unicamente in senso formale ma anche sostanziale, ed in tal senso la definizione che, da ultimo, il D.Lgs. 81/2008 dà di tale figura è esemplificativa, facendo leva non solo sulla titolarità del rapporto di lavoro ma anche sulla responsabilità dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, in quanto titolare del potere decisionale e di spesa. Nel caso in esame la vittima dell’incidente operava in un ambiente lavorativo interamente approntato dal committente, i poteri tecnico – organizzativi dell’attività da eseguire erano adottati dalla stessa e, infine, l’attrezzatura utilizzata era di proprietà della ditta, tutti elementi che fanno ritenere sussistente il rapporto di lavoro tra la ditta committente ed il lavoratore, formalmente dipendente della cooperativa, ma in realtà inserito nell’organizzazione della prima azienda.
Infortuni e malattie professionali in Veneto al 31 luglio 2019
Nei primi sette mesi dell’anno, in Veneto, si sono verificati 45.678 infortuni sul lavoro, in aumento di 368 rispetto al 2018, pari allo 0,81%; di questi, 39.034 sono avvenuti in occasione di lavoro e 6.644 in itinere.
Gli infortuni mortali sono stati 54, 17 in meno, confermando il calo in esser nel corso dell’anno anche se tale calo presenta un rallentamento proprio nel mese di luglio, che ha visto anzi un aumento del numero di infortuni, passati da 4 a 7, di cui 6 in occasione di lavoro.
Le province più colpite continuano ad essere Verona e Vicenza, con 16 e 15 eventi, rispettivamente.
Andamento infortunistico al 31 luglio 2019
L’INAIL ha pubblicato le statistiche degli infortuni relativi al periodo gennaio – luglio 2019, dalle quali si conferma la gravità del problema e la necessità di mantenere una costante attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti affinché le politiche di prevenzione adottate possano comportare un miglioramento degli indici infortunistici.
In particolare, il totale degli infortuni denunciati è passato da 378.733 a 378.671, con un leggero calo (meno 62 casi), mentre nel solo mese di luglio si sono registrati 48.833 infortuni, con un aumento di 84 eventi.
Gli infortuni mortali nei primi sette mesi passano da 587 a 589, registrandosi quindi un aumento di 12 infortuni; di questi, 432 sono avvenuti in occasione di lavoro e 167 in itinere, mentre a luglio si sono verificati 70 infortuni mortali, 2 in meno rispetto al luglio 2018, di cui 49 in occasione di lavoro e 21 in itinere.
Nuovo decreto steward
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019 il decreto del Ministero dell’Interno del 13 agosto 2019, che modifica ed abroga il precedente decreto dell’8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.
Il decreto si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, nonché agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti.
Si conferma quindi l’applicazione limitata al solo calcio, di serie A, B o di Lega Pro, o comunque in presenza di impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti, indipendentemente dalla categoria sportiva.
I servizi svolti dagli steward sono:
a)controllo dei titoli di acceso agli impianti sportivi;
b)accoglienza e instradamento degli spettatori;
c)verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti sportivi;
d)svolgimento dei servizi ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
Le figure professionali previste sono il delegato per la gestione dell’evento, il responsabile di funzione, il coordinatore di settore, il capo unità e lo steward; rispetto al precedente decreto, viene rinominato il delegato alla sicurezza, ora più propriamente definito delegato per la gestione dell’evento (DGE).
Il decreto entra in vigore il 20 agosto 2019, data dalla quale viene abrogato il decreto 8 agosto 2007.
