Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Regola tecnica prevenzione incendi strutture turistiche all’aria aperta
È stato pubblicato il 12 luglio in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Interno del 2 luglio 2019, che modifica la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
RIDUZIONE DEL TASSO INAIL ANNO 2020
L’INAIL ha pubblicato modulistica ed istruzioni per la presentazione delle domande di riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto a quelli già obbligatori per legge.
La domanda va presentata entro il 29 febbraio 2020 attraverso la sezione on line del sito INAIL. allegano la documentazione ritenuta probante per il singolo intervento effettuato nel corso del 2019.
Gli interventi sono previsti nelle seguenti sezioni:
A.Interventi di carattere generale
B.Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
C.Interventi trasversali
D.Interventi settoriali generali
E.Interventi settoriali
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio, per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei punteggi sia almeno pari a 100.
Per poter accedere al beneficio è necessario il rispetto degli obblighi contributivi e assicurativi e l’osservanza delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
La percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio della medesima PAT, ed è pari al 10% fino a 10 lavoratori, 18% da 10 a 50, 10% da 50 a 200 e 5% oltre i 200.
Anche quest’anno, tra gli interventi che danno diritto ai 100 punti necessari alla riduzione, troviamo l’adozione e il mantenimento di un sistema di gestione per la sicurezza certificato secondo la vecchia norma BSI 18001:2007 o la nuova UNI ISO 45001:2017 o secondo i criteri delle linee guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, che, si ricorda, sono gli stessi modelli previsti dall’articolo 30 del Testo Unico aventi efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001.
Responsabilità del coordinatore per la sicurezza
Per l’infortunio di un lavoratore causato dalla caduta di un cancello in fase di installazione e al quale erano stati rimossi i fermi di sicurezza è stato condannato il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione in quanto nel piano di sicurezza dallo stesso predisposto non era previsto nulla in merito al funzionamento dei cancelli carrabili e ai rischi inerenti agli stessi, in quanto predisposto in un momento in cui tali cancelli non erano presenti, divenendo così inadeguato nel momento in cui erano stati installati e quindi ometteva di aggiornare il piano di sicurezza, se non dopo il sinistro, prevedendosi un divieto di utilizzo del cancello fino al suo completamento e collaudo; secondo la Corte di Cassazione, la rimozione delle piastre che bloccavano il cancello, ad opera di chi era presente nel cantiere, era stata determinata proprio dall’erroneo convincimento che potessero essere rimosse senza rischio, dato che il piano di sicurezza e coordinamento non ne vietava la rimozione.
Infortuni e malattie professionali in Veneto nel primo semestre del 2019
Nei primi sei mesi dell’anno, in Veneto, si sono verificati 38.865 infortuni sul lavoro, in calo di 211 casi rispetto al 2018, pari allo 0,55%; di questi, 32.420 sono avvenuti in occasione di lavoro (-172, lo 0,51%) e 5.558 (+383, il 7,40%) in itinere. Su base provinciale, a Verona si sono registrati 8.146 infortuni, seguita da Vicenza con 7.416, Padova con 7.181 e Treviso con 7.022.
Gli infortuni mortali sono stati 39, 20 in meno rispetto all’anno precedente, di cui 22 in occasione di lavoro (-16, -42,11%) e 17 (-4, il 19,05%) in itinere.
Le province più colpite sono Verona con 13 casi, seguita da Vicenza con 12, Padova con 5, Venezia con 4, Treviso 3, Rovigo 2, mentre nessun caso si è verificato a Belluno.
Con 8 infortuni mortali ognuna, le fasce di età 45-49 e 50-54 sono quelle che registrano il maggior numero di casi.
Requisiti professionali
Con la sentenza n. 33244 del 24 luglio 2019 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un committente per l’infortunio mortale causato da un impianto elettrico privo dei requisiti di sicurezza, nello specifico per non aver verificato l’idoneità professionale dell’elettricista incaricato.
Il fatto che egli fosse, in paese, noto come elettricista accreditato ed avesse svolto tale attività lavorativa non è, secondo i giudici, sufficiente a far ritenere che i requisiti tecnico-professionali siano posseduti.
Infatti la normativa non solo prevede il possesso dei requisiti tecnico-professionali indicati dal D.M. 37/2008, ma esige anche che questi requisiti vengano certificati: è solo grazie a questa certificazione che il committente può essere certo di adempiere alla previsione dell’art. 8 del decreto, che gli impone di affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate; in assenza di tale certificazione il committente assume, consapevolmente o almeno con colpa, il rischio dell’inadeguatezza dell’impresa esecutrice affidataria.
Responsabilità del costruttore e del progettista
La sentenza n. 33263 del 24 luglio 2019 della Corte di Cassazione ripropone il tema della responsabilità del costruttore e del progettista del macchinario dal quale sia derivato un infortunio sul lavoro; nel caso in specie, si trattava di una macchina stiratrice, venduta circa 12 anni prima dell’infortunio, risultata priva dei requisiti in relazione alle distanze di sicurezza dalle zone pericolose.
In merito, nel confermare la condanna sia del costruttore che del progettista, la Corte precisa che il tempo trascorso dalla vendita e un’asserita manomissione da parte dell’utilizzatore sono comunque irrilevanti, dato che era emersa l’originaria inidoneità della macchina alle norme di prevenzione infortuni vigenti all’epoca (il D.P.R 547/1955, il D.P.R. 459/1996 e la norma tecnica EN 294 in materia di distanze di sicurezza per gli arti superiori).
Peraltro, la concorrente responsabilità del datore di lavoro non vale ad escludere la responsabilità del costruttore e del progettista, dal momento che è emersa la mancanza di misure di protezione a norma della macchina sin dal momento della commercializzazione.
In merito, la responsabilità dell’imprenditore che ha messo in funzione la macchina senza ovviare alla non rispondenza alla normativa non fa venire meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti e i macchinari, e, per converso, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. L’eccezione a tale regola è costituita dalla sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza, per esempio allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina.
Provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale
L’articolo 14 del Testo Unico prevede che, in presenza di personale non in regola nella misura almeno del 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.
In particolare, per quanto riguarda le gravi violazioni in materia di sicurezza, in attesa dell’adozione di un apposito decreto, si fa riferimento all’allegato I al decreto, che prevede i seguenti casi:
-violazioni che espongono a rischi di carattere generale
omancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
omancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione
omancata formazione e addestramento
omancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
omancata elaborazione del POS (Piano operativo di sicurezza nei cantieri edili)
-violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
omancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
omancanza di protezioni verso il vuoto
-violazioni che espongono al rischio di seppellimento
omancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
-violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
olavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
opresenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
omancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
-violazioni che espongono al rischio di amianto
omancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto
L’Ispettorato Nazione del Lavoro ha comunicato i dati relativi all’applicazione di tale disposizione nel primo semestre del 2019, e il totale dei provvedimenti adottati è stato di 4.647, di cui 1.706 nel settore delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione e 817 nelle costruzioni; di questi, 4.119, pari all’89%, sono stati revocati a seguito della regolarizzazione effettuata dal datore di lavoro.
Interpello 5/2019 – Segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare
La Commissione Interpelli interviene sulla questione relativa alla validità della formazione effettuata sulla base del decreto interministeriale 4 marzo 2013, abrogato a seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 22 gennaio 2019, relativo ai criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare.
In particolare, considerato che detto decreto ha modificato il periodo di validità dei corsi e la loro durata, passata da 3 ore ogni 4 anni a 6 ore ogni 5 anni, la Commissione ritiene che, in assenza di una disciplina transitoria, gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto del 22 gennaio 2019, manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa.
Infortunio con macchina marcata CE
Qualora si verifichi un infortunio con una macchina a norma, dotata quindi del marchio CE, è necessario stabilire se il difetto (progettuale o costruttivo) a causa del quale si sia verificato l’incidente sia o meno percettibile da parte del datore di lavoro, e solo qualora tali vizi siano occulti si può escludere la sua responsabilità. Infatti, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’infortunio sia provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia possa offrire per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo della macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione della stessa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, che impediscano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza.
Dovere di vigilanza del preposto
Il preposto è definito come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Nell’ambito di un processo relativo all’infortunio di un lavoratore caduto dalle forche del muletto usato per un lavoro in altezza sono stati condannati i due preposti, in relazione al mancato esercizio della dovuta sorveglianza sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente infortunato.
Nel ricorrere contro la condanna, entrambi contestano la propria posizione di garanzia, sostenendo che la qualifica di preposto non opererebbe in rapporto a tutti i lavoratori dell’azienda ma solo nei confronti di coloro rispetto ai quali il preposto sia stato investito di poteri di sovraordinazione e controllo, cosa che non si sarebbe verificata nei rispetti del lavoratore infortunato in quanto operante all’esterno del reparto per installare alcuni cartelli di segnalazione.
Secondo i giudici, tuttavia, il preposto ha la funzione di verificare e garantire il rispetto delle regole di cautela nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, e la sua responsabilità può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’abnormità, dell’eccezionalità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, per cui anche ove il lavoratore svolgesse la sua attività comunque nell’ambito dell’azienda sulla base delle direttive impartite non si può ipotizzare un esonero di responsabilità del preposto, che ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici, vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dallo stesso lavoratore l’osservanza delle regole di cautela.
