Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Delega al preposto
Nell’ambito di un processo relativo ad un infortunio causato da un macchinario non conforme, il datore di lavoro imputato, nel fare ricorso in Cassazione avverso la sua condanna, chiede di valorizzare la delega effettuata al preposto, come risulta dall’organigramma aziendale.
Tale posizione non viene tuttavia accolta, ricordando la Corte che gli obblighi di prevenzione possono essere trasferiti, secondo quanto previsto dall’articolo 16 del Testo Unico, a condizione che la delega riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espressa ed effettiva, non equivoca ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei necessari poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa; nel caso in esame non vi è alcun atto di delega, e comunque, trattandosi di valutazione del rischio, non poteva comunque essere oggetto di delega.
Utilizzo delle autovetture
L’utilizzo delle autovetture nel corso dell’attività lavorativa pone necessariamente problemi anche nell’ambito della sicurezza del lavoratore, che devono essere adeguatamente valutati, al pari degli altri rischi aziendali; in merito, una recente sentenza della Cassazione Civile riguardante un incidente stradale causato dall’usura delle gomme ci ricorda l’importanza di mettere a disposizione degli addetti veicoli che siano sempre in perfetta efficienza, al di là del mero rispetto degli obblighi dettati in materia dal codice della strada, dovendo il datore di lavoro porre attenzione anche all’uso a cui il mezzo è destinato, al tipo di strade che deve percorrere e al tipo di carico che deve trasportare.
Esposizione ad amianto
Nel nostro ordinamento la prima norma in materia di controllo dell’esposizione ad amianto risale al 1991, con il D.Lgs. 277, tuttavia le patologie correlate all’esposizione a tale sostanza sovente si manifestano molti anni dopo l’esposizione, la quale quindi a volte risale ad un periodo antecedente l’entrata in vigore della normativa specifica.
Anche in questo caso, tuttavia, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di aver adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto. Infatti, il rischio da esposizione all’amianto era noto anche precedentemente, come dimostrato sia dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all’inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all’amianto sia dall’adozione di normativa comunitaria.
Sulla base di tali principi è stato quindi riconosciuto dalla Corte di Cassazione il diritto degli eredi al risarcimento del danno biologico e morale derivante dalla morte del loro congiunto in conseguenza di una patologia contratta nell’espletamento del rapporto di lavoro in un periodo, dal 1960 al 1990, nel quale non esistevano specifiche norme di riferimento.
Definizione di DPI
La Corte di Cassazione, in un procedimento legato alla richiesta di un operatore ecologico di condannare il proprio datore di lavoro al risarcimento dei danni da inadempimento dell’obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale, chiarisce cosa debba intendersi per DPI.
Il tema riguarda in particolare il fatto se gli indumenti indossati dal lavoratore dovessero essere qualificati come DPI o meno.
Partendo dalla definizione di DPI presente nella normativa di riferimento, il principio enunciato dalla Corte è che la nozione legale di DPI non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principio di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezione provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie per la sicurezza e salute dei lavoratori che il datore di lavoro è tenuto ad adottare.
Durata dell’infortunio
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24917 del 5 giugno 2019, affronta il tema della definizione della durata dell’infortunio; il caso riguarda un lavoratore colpito al capo al quale era stata in prima battuta formulata una prognosi di due giorni, aumentati fino a 73, rendendo quindi il reato aggravato e procedibile d’ufficio.
L’imputato contesta nel suo ricorso la quantificazione della durata, ritenendo che dai certificati medici di prosecuzione di inabilità acquisiti non fosse rilevabile la ragione e l’attualità della patologia.
Sul punto, tuttavia, la Corte, premettendo che all’INAIL sono demandati, come attività di istituto, gli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici, e quindi la valutazione medico legale compiuta dai medici INAIL assume particolare valore e come tale accettata.
Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale
La fornitura ai propri lavoratori dei DPI non può non essere preceduta da un’attenta valutazione, rammentando in particolare come sia fondamentale, ed obbligatorio, solo ove i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
L’importanza di valutare attentamente i rischi lavoratori considerando anche l’aspetto relativo alla fornitura e all’uso dei dispositivi di protezione individuale trova una ulteriore conferma con una recente sentenza, con la quale si conferma la condanna di un datore di lavoro per la caduta da un tetto in eternit del lavoratore adibito ai lavori di manutenzione di un impianto di climatizzazione e al quale erano stata sì fornita una cintura di sicurezza anticaduta, ma al di fuori di ogni valutazione sul suo utilizzo, evidentemente impossibile in assenza di una linea vita alla quale agganciarsi.
Interpello su conservazione dati sanitari
È stato pubblicato l’interpello n. 4 del 28 maggio 2019 in merito alla tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha formulato alla Commissione il seguente quesito: è giustificata la richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso? Non sarebbe più opportuno limitare l’inserimento al giudizio di idoneità ed altre limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più personali? È lecito che l’Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di Lavoro od un altro lavoratore dipendente dallo stesso individuato?”
Il tema, evidentemente, riguarda da un lato la corretta conservazione della documentazione sanitaria nel rispetto delle normative sia in materia di sicurezza che di privacy, e dall’altro l’utilizzo, sempre più diffusi, di gestionali che integrano tutta la gestione e la documentazione aziendale.
La Commissione in merito ritiene che è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto, e che al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati sanitari sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.
Obblighi del committente
Il committente di lavori edili è destinatario di precisi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; tale figura, definita come il soggetto per conto della quale l’opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, ha in particolare due fondamentali obblighi:
a)scegliere l’appaltatore e più in generale il soggetto al quale affida l’incarico, accertando che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa;
b)non ingerirsi nell’esecuzione dei lavori.
Soltanto a queste condizioni, ove si verificasse un infortunio, la responsabilità ricadrebbe non sul committente ma sul datore di lavoro dell’impresa esecutrice, ed è per questi motivi che è fondamentale, sin dal primo momento dell’appalto, svolgere con grande cura la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici.
Il datore di lavoro di fatto
In base al principio di effettività, le posizioni di garanzia di datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a detti soggetti.
L’estensione di tale principio supera a volte i soggetti interni fino a configurare rapporti lavorativi, per l’appunto di fatto, anche con addetti esterni all’attività d’impresa, valorizzandosi, come noto, il principio dell’organizzazione.
In merito una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 22070 del 21 maggio, vede la conferma della condanna di un soggetto, quale datore di lavoro di fatto, per l’infortunio di un artigiano operante nel cantiere al quale lo stesso aveva chiesto di provvedere allo scarico di un automezzo, dal quale poi era caduto.
Si sostiene infatti che, anche se lo scarico del camion non era della sua società, ciò non solo non lo esime dalla responsabilità ma ne aggrava ulteriormente la posizione, poiché egli ha assunto un ruolo di fatto, non formalmente incombete su di lui, al di fuori di deleghe specifiche, così prendendo su di sé la responsabilità altrimenti distribuite tra le aziende operanti nel cantiere.
Infortunio e turni di lavoro
Il Testo Unico sulla sicurezza pone a carico del datore di lavoro l’obbligo, nell’affidare i compiti ai lavoratori, di tenere conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
In una recente sentenza della Corte di Cassazione tale obbligo è stato messo in relazione all’infortunio occorso ad un lavoratore adibito ad autista il quale, a causa dei turni di lavoro di oltre dieci ore continuative anche notturne senza possibilità di riposo, aveva subito un incidente dovuto ad un colpo di sonno.
Per tale vicenda, peraltro, oltre al datore di lavoro, è stato condannato anche il fratello dello stesso quale dirigente di fatto, in quanto egli era costantemente presente in cantiere, quale alter ego del titolare e deputato ad attuarne le direttive in sua assenza, in particolare assegnando al lavoratore i massacranti turn di lavoro che avevano condotto l’infortunio.
