Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Sorveglianza nel luogo di lavoro
L’importanza di una efficace sorveglianza nei luoghi di lavoro, a corredo e completamento degli altri obblighi in materia di sicurezza delle attrezzature e di formazione, è confermata da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale – nell’annullare con rinvio una sentenza di condanna di un datore di lavoro – rammenta come lo stesso sia responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l’utilizzo in sicurezza di macchinari e apparecchiature provvisti di dispositivi di protezione e di non esigere che tali dispositivi non vengano rimossi, ma nel caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, anche laddove tale rimozione si innesti in prassi aziendali diffuse o ricorrenti, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi, o che le avesse colposamente ignorate.
Nel caso esaminato, peraltro, era emerso che la rimozione della protezione veniva eseguita dai lavoratori in modo da non essere notati dal personale di controllo, che non avrebbe tollerato tale condotta.
Quindi, ove non vi siano elementi di natura logica per dedurre la conoscenza o la conoscibilità di prassi aziendali incaute da parte del datore di lavoro, è necessario acquisire elementi certi ed oggettivi che attestino tale conoscenza o conoscibilità, diversamente si porrebbe in capo a tale figura una responsabilità penale legata unicamente al ruolo, sconfinando così in una inaccettabile responsabilità oggettiva.
Infortunio e mansioni lavorative
La Cassazione, con la sentenza n. 19391 dell’8 maggio, interviene sul caso dell’infortunio di un lavoratore, assunto come commesso, ma adibito saltuariamente a mansioni diverse, ben più pericolose, ed in particolare incaricato (dal padre del datore di lavoro) di salire sul tetto, costituito da pannelli di amianto, per porre rimedio ad una infiltrazione di acqua e caduto al suolo durante tale lavorazione.
Viene in merito ribadito come il datore di lavoro sia tenuto ad adibire i dipendenti unicamente alle mansioni per le quali sono stati assunti, formati ed informati, di non esporli a rischi per l’incolumità personale in assenza di dispositivi di protezione e di adottare ogni misura antinfortunistica che si renda necessaria in relazione alle prestazioni lavorative affidate ed alle condizioni di lavoro.
Inoltre, non può escludere la sua responsabilità il fatto che l’ordine al dipendente sia stato dato da un’altra persona, avendo il datore di lavoro il preciso obbligo di intervenire preventivamente per evitare anche un condotta imprudente del lavoratore o di terzi.
Infortunio in presenza di misure di sicurezza adeguate
L’importanza di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie deve essere valutata non solo ai fini prevenzionistici, in quanto di norma evita il verificarsi di infortuni, ma anche in sede di definizione di responsabilità ove invece un infortunio di verifichi ugualmente.
Una recente sentenza di Cassazione, annullando la precedente condanna del datore di lavoro committente, imputato per le gravi lesioni patite da un lavoratore caduto da un tetto durante i lavori di installazione di un impianto fotovoltaico, rammenta come la responsabilità per infortunio debba sempre essere accertata, individuando la regola di condotta generale o specifica che si assume violata e, rispetto a tale norma, va verificata la sussistenza dei presupposti della prevedibilità ed evitabilità dell’infortunio.
Nel caso esaminato, è emerso che il datore di lavoro aveva dotato il lavoratore del necessario presidio di sicurezza e lo aveva informato e formato in materia adeguata, e che l’infortunio si era verificato per essersi il lavoratore sganciato volontariamente dal presidio anticaduta presente ed idoneo.
Il mobbing può essere riconosciuto non soltanto in presenza di un intento persecutorio, ma anche ove i comportamenti denunciati dal lavoratore, possano essere considerati in sé vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, produttivi di responsabilità per il danno da questi patito alla propria integrità psico-fisica.
Committente nei lavori edili
Nei lavori edili il committente è il soggetto al quale è demandata l’applicazione di tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori impiegati, indipendentemente dal fatto che lo stesso ricopra la veste di datore di lavoro di un’impresa o meno.
Tale importante principio è stato recentemente ribadito dalla sentenza n. 17223 del 19 aprile 2019 della Cassazione Penale, che, nel respingere il ricorso dell’imputato, afferma che sul committente grava, insieme al datore di lavoro, l’obbligo di assicurare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e, dunque, di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza e di eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico: pertanto, ove non venga nominato un responsabile dei lavori, è compito del committente valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il committente deve fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sicché tra gli obblighi specifici a cui resta limitata la responsabilità del committente va ricompreso quello dell’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e sulla cooperazione nell’apprestamento delle misure di prevenzione e protezione.
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI AL 31 MARZO 2019 – REGIONE VENETO
L’INAIL ha pubblicato i dati di infortuni e malattie professionali denunciati nel primo trimestre del 2019.
In Veneto, gli infortuni sono stati 18.701, in aumento di 427 casi, pari al 2,34%; tale aumento è stato determinato dagli infortuni in itinere, aumentati di 439 casi (da 2.238 a 2.677, + 16,40%), mentre è stato registrato un leggero caso di quelli avvenuti in occasione di lavoro, passati da 16.036 a 16.024 (-12).
La provincia ove si sono verificati più infortuni è Verona, con 3.862 casi, seguita da Vicenza, 3.645 e Treviso, 3.451.
Gli infortuni mortali sono diminuiti, passando da 26 a 19, e tale diminuzione si è verificata sia per quanto riguarda quelli avvenuti in occasione di lavoro (da 17 a 13, - 4) sia quelli in itinere (da 9 a 6, - 3).
La provincia ove si sono verificati la maggior parte degli infortuni mortali è Vicenza, con 8 casi, pari ad oltre la metà di quelli verificatisi, seguita da Padova, Venezia e Verona, con 3 casi ognuna.
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI AL 31 MARZO 2019
L’INAIL ha pubblicato i dati di infortuni e malattie professionali denunciati nel primo trimestre del 2019.
Gli infortuni sono stati 157.715, in aumento di 2.897 casi, pari all’1,87%; tale aumento è stato determinato in parte, per 1.333 casi, per quelli verificatisi in occasione di lavoro (+ 1%) e per 1.562 (+7,36%) per quelli in itinere.
Gli infortuni mortali sono rimasti stabili a 212, con un infortunio in meno in occasione di lavoro ed uno in più in itinere (rispettivamente 144 e 68).
RAPPORTO ANNUALE ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO
L’attività di vigilanza condotta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di sicurezza del lavoro ha riguardato 20.492 aziende, delle quali 16.394 sono risultate irregolari, con una percentuale pari circa all’82%.
Con riferimento agli obblighi dettati dal Testo Unico, il 54% ha riguardato la violazione degli obblighi contenuti dal Titolo IV in materia di cantieri temporanei e mobili, il 39% le disposizioni del Titolo I, sugli aspetti generali, ed il restante 7% ha riguardato il mancato rispetto degli obblighi contenuti negli altri titoli (rischi specifici).
Dall’esame della tipologia di illeciti riscontrati emerge la prevalenza delle violazioni connesse ai rischi di caduta dall’alto, pari al 29,28%, ed evidenzia il mancato rispetto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, dove si registra un tasso di irregolarità pari al 15,36%, e degli adempimenti in materia di informazione e formazione dei lavoratori, con un tasso di irregolarità del 10,47%.
Sono stati poi emessi 8.797 provvedimenti di sospensione dell’attività, adottati in base all’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, per la maggior parte (8.789) in seguito alla constatazione della presenza di lavoratori in nero in misura pari o superiore al 20% di quelli presenti sul posto di lavoro e solo in misura residuale, pari a 26 casi, a seguito di gravi e reiterate violazioni della disciplina antinfortunistica.
LA NUOVA TARIFFA INAIL
Con il decreto interministeriale del 27 febbraio 2019 sono state riviste le tariffe INAIL e sono inoltre state apportate alcune modifiche nell’applicazione delle tariffe stesse.
In particolare è stata confermata l’oscillazione del tasso per prevenzione (attraverso l’ormai noto OT 24), la cui percentuale è confermata dal 5 al 28%, in base alle dimensioni aziendali, applicata tuttavia non più alle singole voci della PAT ma alla posizione nel suo complesso.
Anche l’oscillazione del tasso per andamento infortunistico è stata modificata, in quanto ora non si basa più solo sugli oneri economici sostenuti dall’INAIL ma sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze, inoltre essa viene valutata, anche in questo caso, con riferimento alla posizione nel suo complesso e non più alle singole voci di lavorazione.
Appalto e luoghi di lavoro
La responsabilità della sicurezza dei propri lavoratori è sempre a carico del datore di lavoro, anche nei contratti di appalto, come chiarisce la sentenza n. 17685 della Cassazione Penale.
Il caso riguarda numerose violazioni alla normativa di sicurezza contestate al datore di lavoro dell’impresa titolare del contratto di appalto con un comune per la gestione del depuratore comunale, per le quali lo stesso riteneva non potesse essere chiamato a risponderne, essendo a suo parere il comune l’unico soggetto tenuto all’adeguamento dei locali.
La Corte, tuttavia, ricorda che sul datore di lavoro ricade il dovere di adempiere agli obblighi del Testo Unico, anche per quanto concerne gli impianti strutturali ed i locali ove si svolge l’attività lavorativa, indipendentemente dal fatto che questi sia o meno il proprietario delle strutture, trattandosi comunque del soggetto obbligato ad assumere le cautele previste in base alla legge.
