Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE SPECIFICA
L’importanza di una formazione specifica ed attinente ai rischi, oltre che comprensibile al lavoratore, è stata ribadita da una recente sentenza della Corte di Cassazione, con la quale si afferma che i corsi di formazione non possono avere carattere generale e poco approfondito, ma devono prevedere insegnamenti differenziati per le singole mansioni attribuite ai dipendenti; inoltre – come peraltro previsto dagli accordi Stato – Regioni in materia – devono tener presente l’eventuale difficoltà di comprensione dei partecipanti stranieri.
Inoltre, in tema di rischi interferenziali, il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori dei rischi propri dell’attività cui sono addetti e dell’attività derivante dalla diretta esecuzione delle operazioni assegnate ad altri, ove vi sia ragionevole rischio di interferenza tra le diverse operazioni.
Formazione in materia di sicurezza
Sempre più spesso viene ribadita, nei processi per infortunio sul lavoro, l’importanza della formazione dei lavoratori; la Cassazione Penale, con la sentenza n. 16715 del 17 aprile 2019, affronta il caso di un datore di lavoro che, a seguito di un infortunio, avrebbe presentato degli attestati di formazione falsi, venendo perciò condannato per aver omesso la formazione del lavoratore.
Secondo i giudici sarebbe stato provato da un lato che l’imputato non aveva adottato adeguate misure organizzative e tecniche affinché fossero impiegati accessori rispondenti alle vigenti normative, e dall’altro non fornendo al lavoratore una formazione, formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che potevano essere causati da altre persone. Inoltre, specifica, il fatto che non fosse stata effettuata attività di formazione è desunta dal fatto che la stessa società dell’imputato aveva fornito un documento falso che ne attestava la formazione, falsità desunta sia dall’anteriorità della data in cui la formazione sarebbe avvenuta rispetto all’assunzione del lavoratore, ma soprattutto dagli accertamenti svolti presso la società di formazione.
Anche da tale sentenza si può quindi dedurre l’importanza di svolgere una formazione corretta e completa ai propri lavoratori, che sia specifica ai rischi dagli stessi affrontati e che possa quindi rappresentare uno strumento di prevenzione dagli infortuni sul lavoro.
Appalti e responsabilità amministrativa degli enti
La responsabilità amministrativa degli enti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, può riguardare anche gli infortuni avvenuti non a propri lavoratori, bensì ad addetti di aziende terze alle quali è stato appaltata o sub-appaltata un’opera.
Lo conferma la sentenza n. 15335 del 9 aprile 2019 della Corte di Cassazione, con la quale viene condannata al pagamento di 100 quote del valore singolo di 258,00 euro ciascuna, per un totale di 25.800,00 euro, una società che, ricevuto l’incarico dalla committenza di effettuare una tettoia, ne aveva affidato l’esecuzione ad un’altra azienda, il cui lavoratore (irregolare) era deceduto cadendo da un trabattello privo di parapetto.
Nel corso di tale appalto, la società non aveva effettuato alcuna vigilanza sulla realizzazione dell’opera subappaltata, neppure verificando la predisposizione del POS della ditta incaricata (realizzato peraltro solo successivamente all’infortunio mortale), pertanto tali elementi sono risultati idonei ad affermare la responsabilità amministrativa dell’ente, in quanto l’inosservanza dei doveri di controllo e coordinamento, da parte della società, era finalizzata a conseguire un risparmio di spesa, rispetto ai costi necessari all’apprestamento dei mezzi di prevenzione idonei a scongiurare eventi dannosi come quello verificatosi.
Caratteristiche del mobbing
Nell’ambito di un ricorso finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni da parte di un carabiniere che riteneva di essere vittima di un comportamento vessatorio da parte del suo superiore gerarchico, il TAR del Lazio ripercorre gli elementi fondamentali del mobbing, per il quale devono ricorrere una pluralità di elementi costitutivi:
a)una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b)l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c)il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità:
d)l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante tutti i comportamenti.
Numero massimo di partecipanti a convegni o seminari
L’interpello n. 3/2019, relativo al numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, dopo aver ribadito che, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016, "in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”, e che d’altro canto, nel medesimo accordo, è stabilito che l’aggiornamento del coordinatore può essere assolto attraverso la partecipazione a convegni o seminari, ove sia tenuto un registro dei partecipanti, conclude che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori possa essere svolto sia mediante la partecipazione a corsi di formazione, con un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a convegni o seminari, senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa.
Infortunio causato da mezzo non adeguato
L’idoneità delle attrezzature di lavoro è sempre a carico del datore di lavoro, anche in casi che esulano dall’accezione normale del termine; in merito è esemplificativa la sentenza n. 8208 del 22 marzo 2019, con la quale la Cassazione Civile respinge il ricorso di un datore di lavoro condannato al risarcimento del danno del lavoratore caduto con un autoveicolo non adatto alle condiziono stradali.
Secondo i giudici, la responsabilità della società datrice è fondata sul non aver dotato il dipendente (un portalettere) di un mezzo adeguato in relazione alle particolari caratteristiche delle sedi stradali – non asfaltate e particolarmente sconnesse – da percorrere nell’espletamento della prestazione lavorativa.
Naturalmente, ma tale tema non è stato affrontato, andrebbe considerato anche il comportamento tenuto dal lavoratore nella guida, in particolar modo ove si trovi ad affrontare percorsi come quello descritto, che probabilmente non gli erano ignoti, essendo tale attività routinaria e destinata al transito quotidiano delle medesime vie.
Principio di effettività
La Corte di Cassazione interviene sul tema del principio di effettività, in base al quale le posizioni di garanzia gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di formale investitura, eserciti in concreto i poteri relativi alla figura.
Il caso riguarda l’infortunio di una lavoratrice (in nero), la quale si era procurata gravi lesioni alla mano durante le operazioni di pulitura di una macchina impastatrice che si era improvvisamente riavviata, e per tale episodio sono stati condannati sia il datore di lavoro che la compagna di costui, in qualità di datrice di lavoro/dirigente/preposto dell’attività, posto che la stessa era frequentemente presente in azienda, con ruolo paritetico al datore di lavoro e, soprattutto, impartiva agli altri, alla stregua di un dirigente, disposizioni, tra le quali quella dalla quale era poi derivato l’infortunio.
Infortuni e responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11708 del 18 marzo 2019, torna sul tema della responsabilità (anche) dell’RSPP in caso di infortuni sul lavoro.
Il principio richiamato e sottolineato è che è senza dubbio qualificabile la colpa professionale specifica dell’RSPP, in cooperazione con quella del datore di lavoro, ogniqualvolta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.
L’RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivanti dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il datore di lavoro ad omettere l’adozione di misure prevenzionali doverose, ciò sul presupposto che tale figura, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.
DEFINIZIONE DELL’AREA DI CANTIERE
La sentenza n. 11157 del 13 marzo 2019 della Corte di Cassazione interviene sul tema della delimitazione dell’area di cantiere, ovvero della responsabilità per gli infortuni avvenuti nell’area, esterna al cantiere, ma di accesso al cantiere stesso.
La Corte premette che la zona di accesso al cantiere è, da un verso, facilmente individuabile, almeno nei cantieri che risultano recintati, mentre meno agevole è delimitare lo spazio fisico che permette l’accesso, il quale va tuttavia individuato per non giungere al paradosso di considerare zona di accesso al cantiere anche la via pubblica che deve essere percorsa per giungere al varco di entrata.
Il criterio individuato è quindi quello della titolarità dei poteri: non possono rientrare nell’area di accesso al cantiere zone sulle quali il soggetto obbligato non abbia poteri dispositivi, e pertanto non può rientrare nella zona di accesso al cantiere, per quanto riguarda l’applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, il marciapiede esterno al varco, se di proprietà pubblica o comunque non nella disponibilità del datore di lavoro, chiamato a gestire i rischi derivanti dal transito attraverso l’accesso al cantiere.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare n. 5 del 28 febbraio in merito all’applicazione dell’art. 603-bis del Codice Penale, nella formulazione della legge 199/2016, relativo all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.
Tale reato prevede, tra gli indici dello sfruttamento lavorativo, anche la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; tali violazioni, chiarisce la circolare, dovranno in particolare riguardare situazioni in cui la sicurezza e salute del lavoratore siano messe seriamente in pericolo, essendo meno gravi le violazioni di carattere formale.
