Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Infortuni e malattie professionali tra le lavoratrici
L’INAIL ha diffuso un dossier relativo all’incidenza di infortuni e malattie professionali tra le lavoratrici, dal quale si possono ricavare preziose indicazioni su tale fenomeno.
In primo luogo l’INAIL rileva che, nel 2017, sono stati denunciati 231.067 infortuni che hanno coinvolto lavoratrici, in leggero calo rispetto all’anno precedente, mentre gli infortuni mortali sono stati 111.
L’incidenza degli infortuni è particolarmente elevata nel settore dei servizi domestici e familiari (colf e badanti), seguito da sanità e assistenza sociale e dal confezionamento di articoli di abbigliamento.
In merito alle cause, la prima è la caduta, seguita dai movimenti del corpo senza sforzo fisico, mentre la sede maggiormente interessata è la mano.
Sono stati inoltre denunciati circa 16.000 infortuni occorsi ad insegnati e maestri nelle scuole pubbliche o private, e di questi circa 14.000, pari all’87% del totale, riguardano lavoratrici.
Gli incidenti stradali, e quindi gli infortuni in itinere, si rilevano essere la prima causa di infortunio, anche mortale, per le lavoratrici (il 53% degli infortuni mortali rientra in tale categoria).
Infine, le principali patologie denunciate riguardano le malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto del connettivo e quelle del sistema nervoso; in particolare, in quest’ultimo caso, oltre il 99% è rappresentato dalla sindrome del tunnel carpale.
Un’ultima riflessione può essere fatta riguardo all’obbligo, a volte ancora sottovalutato, di valutare anche i rischi connessi alla differenza di genere, dettato dall’articolo 28 del Testo Unico e volto a personalizzare la valutazione dei rischi, e l’individuazione delle conseguenti misure di prevenzione, anche in base alle caratteristiche ed alle esigenze delle lavoratrici.
MUD 2019
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 il decreto che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del MUD 2019, relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nel corso del 2018.
Il diritto di segreteria rimane invariato a 10 euro per la presentazione telematica e a 15 euro per quella cartacea.
La scadenza della presentazione è, quest’anno, il 22 giugno 2019, a causa delle modifiche introdotte dal decreto, spostando così il termine, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2-bis della legge 70/1994, a 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Applicazione del Testo Unico ai contesti agonistici
Come noto, la normativa in materia di sicurezza dettata dal D.Lgs. 81/2008 ha un’ampia applicazione, relativamente ai soggetti tutelati e alla nozione di luogo di lavoro; tuttavia tale estensione non può essere generalizzata, come specificato nella sentenza n. 4545 della Cassazione Civile, che riguarda la morte per annegamento di un’atleta nel corso di una gara di rafting.
In particolare, si specifica che il Testo Unico contiene una regolamentazione complessiva della tutela della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, i quali, tuttavia, non possono essere assimilati, per oggettiva diversità, al contesto agonistico; al riguardo si osserva che è ben vero che l’articolo 3 prevede l’applicazione della normativa a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, ma è del tutto evidente che la cornice nella quale si colloca tale disposizione postula lo svolgimento di un’attività lavorativa e l’esistenza di un soggetto qualificabile come datore di lavoro.
Infortunio in situazioni non imprenditoriali
La tutela della salute dei lavoratori, come noto, prescinde dall’inquadramento del lavoratore e dalla natura imprenditoriale del committente; in merito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6408 dell’11 febbraio 2019, nel condannare un parroco per le lesioni subite da un soggetto che, volontariamente, si era reso disponibile per pitturare le pareti della chiesa e che mentre era intento a tale attività era caduto da una scala, procurandosi lesioni personali.
In primo luogo la Corte ricorda che l’altezza superiore a due metri, che qualifica nella normativa antinfortunistica i lavori in altezza, va calcolata in riferimento all’altezza alla quale viene eseguito il lavoro rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore.
Inoltre, in merito alla posizione di garanzia del parroco, nota che lo stesso era al corrente che si stessero svolgendo lavori di pitturazione in quota delle pareti interne, con l’impiego, tra l’altro, di una scala, e che ciò comportava all’evidenza rischi di caduta del lavoratore; egli, quindi, aveva quanto meno autorizzato o permesso tali lavori, ed aveva sicuramente il potere ed il dovere di fare in modo che si svolgessero in sicurezza, assumendo, al riguardo, una posizione di garanzia assimilabile a quella del datore di lavoro.
Omessa esibizione di documenti all’ispettorato del lavoro
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6913 del 13 febbraio 2019, affronta il tema dell’obbligo di consegna dei documenti all’ispettorato del lavoro, in particolare quando questo agisce quale delegato della Procura della Repubblica o anche, in via autonoma, quale autorità di PG in indagini penali.
L’art. 4, comma 7, legge 628/1961 punisce "coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete”; la ratio della norma sta nel rafforzamento dei poteri di vigilanza dell’Ispettorato del lavoro in sede amministrativa, sia per la richiesta di notizie e sia pe l’omessa esibizione di documenti; tuttavia, tale norma limita la sua applicazione solo all’attività amministrativa dell’Ispettorato, e non anche all’attività di polizia giudiziaria.
Si può quindi esprimere , a giudizio della Corte, il seguente principio di diritto: "il reato previsto dall’art. 4, legge n. 628/1961 ha la sua ratio nel rafforzamento dei poteri di vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro in sede amministrativa, sia per la richiesta di notizie sia per l’omessa esibizione di documenti e, quindi, lo stesso non è configurabile quanto l’Ispettorato del Lavoro agisce (quale delegato della Procura della Repubblica o anche in via autonoma quale autorità di polizia giudiziaria) in indagini penali”.
Per completezza, viene specificato che potrebbero configurarsi comunque altri reati, relativamente alla particolarità del caso, quale ad esempio il favoreggiamento, ma nel caso affrontato dai giudici tale tema non è emerso e non è quindi stato affrontato.
Segnaletica nei cantieri stradali
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 gennaio 2019, in materia di individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Il decreto rappresenta una revisione del precedente regolamento del 4 marzo 2013, abrogato a partire dall’entrata in vigore del presente atto, e stabilisce gli obblighi di sicurezza ai quali i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie sono tenuti ad attenersi, anche in tema di informazione e formazione e di utilizzo di DPI.
Interpello 1/2019
La Commissione per gli interpelli ha pubblicato l’interpello n. 1/2019, relativo alla possibilità di istituire un unico corso valido sia ai fini dell’aggiornamento per i professionisti antincendio sia per RSPP e coordinatore per la sicurezza.
Il quesito, posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, riguarda
1.se sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex D.Lgs. 139/2006 e DM 5 agosto 2011;
2.se sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio.
La risposta data dalla Commissione è negativa in entrambi i casi, l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 prevede che:
1.ai fini dell’aggiornamento per RPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzate all’aggiornamento di qualifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori alla sicurezza sul lavoro e a quelli per coordinatori per la sicurezza; ai fini dell’aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza, non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;
2.non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario.
Caduta da banchine di carico
In generale, è obbligatorio proteggere contro la caduta accidentale tutti i luoghi di lavoro, mentre tale obbligo non è previsto per i piani di caricamento di altezza inferiore ai 2 metri.
La Cassazione interviene proprio ad esaminare il caso di un infortunio verificatosi, a detta del datore di lavoro dell’infortunato, per una caduta da un piano di caricamento, per il quale quindi non sarebbe stato obbligatorio un parapetto di protezione.
Viceversa, fa notare la Corte, l’infortunio si era realizzato sì in un piano di caricamento, nel quale tuttavia il lavoratore era adibito ad operazioni di imballaggio: il piano rialzato dunque deve essere considerato un luogo di lavoro e come tale dotato di dispositivi atti ad impedire la caduta, ed il fatto che fosse tecnicamente difficile posizionare delle transenne atte a tale scopo avrebbe dovuto indurre il datore di lavoro ad organizzare le operazioni di imballaggio in luoghi più idonei.
Nota ispettorato nazionale lavoro su maggiorazione sanzioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una nota integrativa alla circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 in merito all’interpretazione da dare alla disposizione di cui alla lettera e), art. 1, comma 445 della Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019), con la quale si prevede che "le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.
L’Ispettorato in tal senso chiarisce che il significato da attribuire all’espressione "essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente” va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.
Sono da considerarsi ostative all’applicazione dell’aumento in ogni caso le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta; allo stesso modo non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti.
Va infine chiarito che gli illeciti pregressi non devono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione.
Infortunio con macchina marchiata CE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5441 del 4 febbraio 2019, ribadisce ancora una volta il principio in base al quale la presenza del marchio CE non è sufficiente per l’esonero della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio; infatti, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.
Inoltre, va ribadito che l’essere la macchina dotata di un manuale d’uso non è sufficiente a soddisfare gli obblighi di diligenza e cautela gravanti, a tutela della incolumità fisica dei lavoratori dipendenti, sul datore di lavoro, al quale spetta di dare – o far dare – specifiche informazioni ai dipendenti, sulla modalità di svolgimento delle operazioni lavorative.
