Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Nota ispettorato nazionale lavoro su maggiorazione sanzioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una nota integrativa alla circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 in merito all’interpretazione da dare alla disposizione di cui alla lettera e), art. 1, comma 445 della Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019), con la quale si prevede che "le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.
L’Ispettorato in tal senso chiarisce che il significato da attribuire all’espressione "essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente” va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.
Sono da considerarsi ostative all’applicazione dell’aumento in ogni caso le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta; allo stesso modo non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti.
Va infine chiarito che gli illeciti pregressi non devono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione.
Malattie professionali tabellate
Nel riconoscimento dell’origine professionale delle patologie il fatto che la malattia sia "tabellata”, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, determina l’esistenza di una presunzione legale di origine professionale qualora il lavoratore abbia provato l’adibizione ad una lavorazione tabellata – o l’esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione – e l’esistenza della malattia, ed abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità.
Questa presunzione non è tuttavia assoluta, ma è superabile con la prova – a carico dell’INAIL – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
Sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione
Il Ministero dell’Interno ha approvato il decreto 25 gennaio 2019, concernente modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Nello specifico, il decreto riguarda gli edifici di civile abitazione aventi altezza antincendio superiore a 12 metri, prevedendo misure gestionali diversificate in funzione del livello di prestazione (LP), differenziato in base alla altezza stessa su 4 livelli.
Le disposizioni si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e a quelli esistenti, per i quali l’articolo 3 prevede l’obbligo di adeguamento entro due anni per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme antincendio e dei sistemi di allarme vocali per scopi di emergenza (EVAC), ed entro un anno per le altre disposizioni.
Rischi interferenziali e posizioni di garanzia
In tema di rischi interferenziali il Testo Unico dispone precisi obblighi a carico di tutti i soggetti coinvolti nell’attività, e – come ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5030 del 1° febbraio 2019, il concetto di interferenza è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale, e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori, e non alla mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro, in quanto la norma si preoccupa di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione, nonché soluzioni comuni di problematiche complesse.
Incidentalmente, viene affrontato anche il tema delle posizioni di garanzia del direttore di stabilimento e del soggetto delegato, ex art. 16 Testo Unico, i quali – nel loro ricorso – sostenevano il primo di non essere titolare di alcuna posizione di garanzia, in quanto privo di poteri in materia di sicurezza sul lavoro, ed il secondo che la delega fosse in realtà inefficace in quanto priva di poteri effettivi, anche in considerazione della molteplicità di incarichi conferitigli.
In merito, si rammenta che il direttore di stabilimento è destinatario in proprio di obblighi in materia, in quanto dirigente, mentre per il delegato ritiene irrilevante la molteplicità di deleghe, essendo lo stesso tenuto a rifiutare gli incarichi, ed inoltre, in riferimento al principio di effettività, ritiene che il mancato esercizio dei poteri regolarmente conferiti, e dunque effettivi, non esonera da responsabilità, costituendo, al contrario, una condotta inadempiente.
Infortunio causato dalla caduta di un cancello
La sentenza n. 4994 del 1° febbraio 2019 richiama alcuni importanti principi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro; il caso esaminato riguarda un incidente causato dalla caduta di un pesante cancello, che ha investito i lavoratori che lo stavano chiudendo causando la morte di uno ed il grave ferimento dell’altro.
Per tale evento sono stati condannati il legale rappresentate della ditta proprietaria dell’immobile e quello della ditta che tale immobile era stato concesso in locazione (e che, con contratto stipulato il giorno prima dell’incidente, lo aveva sublocato ad altra ditta, un cui dipendente è stato coinvolto nell’infortunio).
In particolare, le cause dell’infortunio sono state identificate nell’errato montaggio del cancello, le cui guide avevano un gioco sufficiente a permettere la fuoriuscita dalle guide, carenze di manutenzione, che impedivano il fluido e corretto scorrimento del portone sulle guide, errata manovra delle persone che avevano tentato con forza di farlo scorrere provocando sollecitazioni anomale tali da farlo uscire dalle guide.
A fronte di tale situazione, il datore di lavoro della società proprietaria è stato condannato per aver consegnato un immobile del quale avrebbe dovuto eliminare le carenze ed i vizi, prima di consegnarlo al conduttore, ed il datore di lavoro della ditta che aveva sublocato l’immobile è stato condannato, in base all’articolo 64 del Testo Unico, per aver inviato i propri dipendenti a svolgere un’attività a loro specificatamente ordinata in un luogo di lavoro di cui egli conosceva o doveva conoscere la pericolosità, dovendo risultare evidente anche a lui la totale carenza di manutenzione del cancello.
Come si vede, in presenza di evidenti situazioni di pericolo riguardanti lo stato dei luoghi di lavoro è necessario che si provveda immediatamente alla messa a norma ed in sicurezza, e tale obbligo grava anche sul proprietario dell’immobile che di tali problematiche sia consapevole essendo presenti prima della consegna del locale a terzi, ed a maggior ragione per chi tale locale utilizza nella propria attività.
Infortunio a lavoratore esperto
In un infortunio causato dallo scoppio di un fusto contenente carburo di calcio caduto durante le operazioni di movimentazione con un carrello elevatore, in sede di giudizio viene affrontato il problema dell’infortunio accorso al lavoratore esperto, della cui professionalità il datore di lavoro si era fidato.
In realtà, secondo la Corte, i lavoratori non erano dotati dei normali presidi di protezione, ignoravano totalmente le proprietà infiammabili della sostanza contenuta nei fusti, non avevano mai avuto specifiche informazioni circa le cautele da adottare nella lavorazione e tantomeno erano mai stati destinatari di una formazione adeguata.
In tal senso, è sempre obbligatorio, per il datore di lavoro, fornire ai propri addetti tutta la necessaria informazione e formazione, non potendosi mai fare affidamento unicamente sulle capacità professionali o l’esperienza degli stessi, spesso peraltro difficilmente dimostrabile.
Andamento infortunistico in Veneto nel 2018
In Veneto si sono verificati, nel corso del 2018, 76.486 infortuni sul lavoro, con un aumento di 2.386 casi, pari al 3,22%; di questi, 1.570 sono avvenuti in occasione di lavoro (+3,22%) e 816 in itinere (+7,90%).
Gli infortuni mortali sono stati 115, in aumento di 24 casi, pari al 26,37%, 69 avvenuti in occasione di lavoro (8 incidenti in più, il 13,11%) e 46 in itinere (+16, in aumento del 53,33%).
Le provincie maggiormente colpite sono Verona (28), Padova (19), Treviso (19), Venezia (17) ed infine Vicenza (15).
Anche in Veneto, infine, la fascia di età più colpita è quella dei 50-54 anni, con 20 infortuni mortali.
Infortuni al 31 dicembre 2018
L’INAIL ha reso noti i dati relativi agli infortuni registrati nel 2018, confermando la tendenza all’aumento emersa nel corso dell’anno.
In particolare, sono stati denunciati 641.261 infortuni, con un aumento di 5.228 casi, pari allo 0,92%, di cui 3.159 in occasione di lavoro e 2.669 in itinere, pari rispettivamente allo 0,59% ed al 2.78% in più.
Gli infortuni mortali sono stati 1.133, rispetto ai 1.029 del 2017 (+ 104 casi, il 10,11%), di cui 40 in occasione di lavoro e 64 in itinere (rispettivamente, + 5,36% e + 22,61%).
Ultimo dato, il maggior numero di casi, pari a 211, è stato registrato nella fascia di età 55-59.
Formazione del lavoratore e responsabilità dei preposti
Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità per un infortunio sul lavoro durante le operazioni di pulizia del macchinario, per il quale sono stati condannati due preposti (il responsabile della produzione e il capo turno), per non aver segnalato la pericolosità delle operazioni di pulizia delle macchine e per non aver assicurato un’adeguata formazione alla vittima relativamente alla procedura da adottare.
Nel caso in esame la Corte precisa che l’aspetto fondamentale risulta essere proprio la mancata formazione del lavoratore e che il preposto assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contrarie alle norme di legge; viene poi precisato che ai preposti erano attribuiti poteri specifici di formazione dei lavoratori, che non richiedevano peraltro né particolari competenze né autonomia di spesa, risolvendosi nella mera necessità di assicurare ai lavoratori adeguate istruzioni e spiegazioni sulle macchine utilizzate e sulle relative procedure da seguire.
Quest’ultimo aspetto, tuttavia, sembra porsi in contrasto con il principio che il datore di lavoro o il dirigente sono tenuti ad assicurare la formazione, informazione e addestramento ai lavoratori, mentre spetta al preposto la vigilanza nel posto di lavoro, né d’altro canto una delega priva dei requisiti previsti dall’articolo 16 dovrebbe essere idonea a trasferire tali obblighi al preposto.
Il rischio interferenziale
Nell’ambito della gestione della sicurezza aziendale il rischio derivante dalle interferenze deve sempre essere attentamente valutato e monitorato; in merito, l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 descrive dettagliatamente gli adempimenti a cui sono tenuti tutti i soggetti – datori di lavoro coinvolti nell’attività, attribuendo al datore di lavoro committente un ruolo di promozione della cooperazione e coordinamento, oltre all’obbligo di predisporre la specifica valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze.
Sul tema è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, rammentando come il concetto di interferenza è rappresentato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale, e che pertanto occorre avere riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori. La norma mira infatti ad obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali, attivando percorsi condivisi in informazione e cooperazione, nonché soluzioni comuni a problematiche complesse.
