Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Legge di bilancio e maggiorazione sanzioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare n. 2 del 14 gennaio in merito alle disposizioni contenute nella legge di bilancio, recentemente approvata, che stabiliscono un aumento delle sanzioni relative a violazioni in materia di lavoro.
In particolare, è previsto un aumento del 10% degli importi dovuti per le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Secondo tale circolare, gli importi sanzionatori sono da intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019.
Infortunio mortale per sforzo eccessivo
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta relativamente ad un caso di infortunio mortale per insufficienza cardiaca determinata dallo sforzo fisico richiesto nella movimentazione dei carichi in un cantiere edile, nel quale peraltro l’addetto lavorava senza alcun contratto e per il quale non era stata effettuata alcuna valutazione specifica dei rischi sulla sua salute.
I giudici richiamano in materia l’obbligo di verificare preventivamente le condizioni di salute del lavoratore, anche in caso di mutamento delle mansioni, specificando che la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psicofisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile che deve quindi essere doverosamente considerata dal datore di lavoro.
A tal proposito è utile sottolineare che in base all’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 gli accertamenti sanitari (finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera m) comprendono:
a)visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b)visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
c)visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d)visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e)visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f)visita medica preventiva in fase preassuntiva;
g)visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Come si vede, la visita medica non deve essere assolutamente vista come un adempimento burocratico a scadenza fissa, ma in modo dinamico, al fine di verificare costantemente, in relazione alle mutate mansioni e alle mutate condizioni fisiche del lavoratore, la sua idoneità specifica del lavoratore, ovvero legata a ciò che lo stesso effettivamente fa nel corso della sua attività lavorativa.
Infortunio con macchinario non a norma
La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha ribadito la necessità di verificare in ogni caso la sicurezza dei propri macchinari, anche ove siano stati acquistati privi di dispostivi di sicurezza; si ritiene infatti che non può costituire causa di esonero di responsabilità per il datore di lavoro il fatto che la ditta di produzione della macchina non l’abbia dotata di alcuna protezione delle parti meccaniche in movimento, suscettibili di rivelarsi pericolose in caso di contatto: grava infatti sul datore di lavoro l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori che debbano utilizzare le macchine e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori.
ABROGAZIONE SISTRI
Dal 1° gennaio 2019, secondo quanto disposto dal D.L. 135 del 14 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno ed in vigore dal giorno successivo, il SISTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti che da molti anni doveva entrare in vigore, è stato soppresso e, conseguentemente, non sono più dovuti i contributi da parte dei soggetti obbligati ad aderire al sistema.
Pertanto, fino all’entrata in vigore di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente, si dovranno utilizzare unicamente i formulari ed i registri rifiuti.
Andamento infortunistico al 30 novembre 2018 in Veneto
Anche il Veneto ha registrato, nei primi undici mesi dell’anno passato, un aumento del numero degli infortuni, anche mortali.
Infatti, al 30 novembre, sono stati denunciati 70.837 infortuni, con un aumento di 1.874 casi (+2,72%); quelli verificatisi in occasione di lavoro sono stati 60.599 (in aumento di 1.199 casi, + 2,02%), mentre quelli in itinere sono aumentati di 675 unità, passando da 9.563 a 10.238 (+7,06%).
Gli infortuni mortali passano da 84 a 113, con un aumento di 29 incidenti (+ 34,52%); il maggior incremento si ha avuto per gli infortuni in itinere, che praticamente raddoppiano passando da 27 a 48 (+21, il 77,78%), mentre gli infortuni in occasione di lavoro, in aumento di 8 casi (da 57 a 65) registrano una variazione del 14,04%.
Da un lato quindi appare necessario verificare ogni possibilità di incrementare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, studiando anche le misure necessarie ed opportune, in un’ottica di sistema, per porre rimedio al drammatico aumento degli infortuni in itinere, in particolar modo quelli mortali.
Andamento infortunistico al 30 novembre 2018
L’INAIL ha pubblicato le statistiche degli infortuni relativi al periodo gennaio – novembre 2018; si nota anche per tale periodo una tendenza all’aumento degli stessi, compresi quelli mortali.
In particolare, il totale degli infortuni denunciati è passato da 589.483 a 592.571, registrando un aumento di 3.088 casi, pari allo 0,52%; di questi, quelli verificatisi in occasione di lavoro passano da 501.274 a 502.093 (+ 819, lo 0,16%), mentre si sono registrati 90.478 infortuni in itinere (in aumento di 2.269 casi, pari al 2,57%).
Gli infortuni mortali passano da 952 a 1.046, con un aumento di 94 incidenti (+ 9,87%); anche in tal caso l’incremento maggiore è dovuto agli infortuni in itinere, che passano da 258 a 326 (68 casi, + 20,85%), mentre risulta più contenuto l’incremento negli infortuni in occasione di lavoro, da 694 a 720 (+ 26, pari al 3,75%).
Di fronte a questi dati è necessario rinnovare ogni impegno nella riduzione del fenomeno infortunistico, anche con la ricerca della migliore tecnologia e di tutti quegli aspetti organizzativi che possono migliorare l’andamento degli infortuni.
LAVORARE AL FREDDO
Nei mesi invernali i lavoratori possono essere esposti a temperature rigide che possono comportare rischi di malattie e infortuni, quali l’ipotermia, il congelamento, i geloni.
È quindi importante proteggersi da tali rischi, ed una pubblicazione del NIOSH statunitense suggerisce le seguenti misure di prevenzione:
·monitorare la propria condizione fisica e quella dei colleghi presenti;
·indossare appropriati indumenti (si rammenta che esistono idonei DPI per la protezione dal freddo);
·essere consapevoli che alcuni vestiti possono essere pericolosi in quanto ostacolano la libertà di movimento;
·proteggere le orecchie, il volto, le mani ed i piedi (le scarpe dovrebbero essere isolate e a tenuta, indossare un cappello contribuisce a ridurre la dispersione termica dalla testa);
·considerare l’opportunità di trascorrere i tempi di pausa in ambienti riscaldati e ridurre al minimo il tempo di permanenza all’esterno;
·portare ulteriori indumenti di ricambio ed un thermos di liquidi caldi (non alcolici);
·evitare di toccare superfici metalliche senza indossare i guanti.
Vigilanza del datore di lavoro
La sentenza n. 58350 del 28 dicembre 2018 richiama i principi in merito alla vigilanza che, comunque, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare; il caso riguarda un infortunio durante l’uso di una pialla a filo, ed il datore di lavora lamenta, nel suo ricorso, che il lavoratore stesse costruendo un pezzo di propria iniziativa e che il responsabile della sicurezza sarebbe stata una diversa persona, in forza di una delega conferita in sede di assemblea dei soci.
Tali argomentazioni sono tuttavia confutate dalla corte; in primo luogo rileva che il pezzo serviva al lavoratore per facilitare una successiva lavorazione, e questo esclude che si possa parlare di condotta abnorme (come noto, è necessario in tal caso che la condotta del lavoratore sia tale da attivare un rischio estraneo e quindi non controllabile dal titolare della posizione di garanzia); inoltre sottolinea che il delegato era stato semplicemente nominato quale rappresentante della società innanzi alle autorità giudiziarie e agli enti e organi preposti all’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza per la sicurezza sul lavoro, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la protezione, ma tale atto era privo di data certa e non attribuiva al delegato quell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, ed era quindi sprovvisto dei requisiti previsti dall’articolo 16 del Testo Unico. Inoltre, tale delega non era idonea ad escludere, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite.
La condotta colposa del lavoratore
In una recente sentenza, la Corte di Cassazione richiama i principi in base ai quali sia possibile escludere la responsabilità del datore di lavoro a fronte di un comportamento, da parte del lavoratore, del nesso di causalità.
In particolare, si citano alcune pronunce:
a)un dipendente di un albergo in una località termale, terminato il turno di lavoro, si era diretto verso l'auto parcheggiata nei pressi e, per guadagnare tempo, invece di percorrere la strada normale, si era introdotto abusivamente in un'area di pertinenza di un attiguo albergo ed aveva percorso un marciapiede posto a margine di una vasca con fango termale alla temperatura di circa 80 gradi. L'area era protetta da ringhiere metalliche ed il passaggio era sbarrato da due catenelle, mentre non esisteva alcuna protezione all'interno dell'area stessa, sui passaggi che fiancheggiavano le vasche. In prossimità dell'area si trovavano segnali di pericolo. L'uomo, che conosceva molto bene la zona, aveva scavalcato le catenelle e si era incamminato lungo i marciapiedi, ma aveva messo un piede in fallo cadendo nella vasca e perdendovi la vita. La pronunzia assolutoria, confermata dal giudice di legittimità, era motivata dal fatto che il lavoratore conosceva benissimo i luoghi e fosse ben consapevole dei pericoli derivanti dal fango ad alta temperatura, dai vapori che ne emanavano e dal buio;
b)un operaio addetto ad una pala meccanica che si era improvvisamente bloccata era sceso dal mezzo senza spegnere il motore e, sdraiatosi sotto di essa tra i cingoli, aveva sbloccato a mano la frizione difettosa sicché il veicolo, muovendosi, lo aveva travolto. La Corte ha, in tale occasione, affermato il principio che la responsabilità dell'imprenditore deve essere esclusa allorché l'infortunio si sia verificato a causa di una condotta del lavoratore inopinabile ed esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto, oppure a causa di inosservanza di precise disposizioni antinfortunistiche;
c)un lavoratore, addetto ad una macchina dotata di fresatrice, con il compito di introdurvi manualmente degli elementi di legno, aveva inserito la mano all'Interno dell'apparato, «eseguendo una manovra tanto spontanea quanto imprudente», per rimuovere residui di lavorazione, subendone l'amputazione. L'imputazione riguardava il reato di cui all'art. 590 cod. pen. in relazione all'art. 68 d.P.R. n.547/55 per la mancata adozione di idonei dispositivi di sicurezza. La Corte d'appello aveva affermato la responsabilità del titolare della ditta e del preposto ai lavori. La Corte di Cassazione ha, invece, annullato con rinvio ai giudice di merito perché verificasse se l'incongruo intervento del lavoratore fosse stato richiesto da particolari esigenze tecniche, osservando che l'operazione compiuta era rigorosamente vietata; che la macchina era dotata di idoneo strumento aspiratore; che il lavoratore era perfettamente consapevole che la fresatrice fosse in movimento; che qualunque accorgimento tecnico volto ad obbligare l'operatore a tenere ambo le mani impegnate per far andare la macchina avrebbe dovuto fare i conti con il tipo di lavorazione, nel quale la manualità dell'operatore era totalmente assorbita nell'introduzione del legno nell'apparato.
In sostanza, la tendenza è quella di considerare interruttiva del nesso di causalità la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo fuori dall’area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell’area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute e, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro, il quale tuttavia deve avere comunque previsto il rischio ed adottato le misure prevenzionistiche ed antinfortunistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro.
La condotta colposa del lavoratore
In una recente sentenza, la Corte di Cassazione richiama i principi in base ai quali sia possibile escludere la responsabilità del datore di lavoro a fronte di un comportamento interruttivo, da parte del lavoratore, del nesso di causalità.
In particolare, si citano alcune pronunce:
a)un dipendente di un albergo in una località termale, terminato il turno di lavoro, si era diretto verso l'auto parcheggiata nei pressi e, per guadagnare tempo, invece di percorrere la strada normale, si era introdotto abusivamente in un'area di pertinenza di un attiguo albergo ed aveva percorso un marciapiede posto a margine di una vasca con fango termale alla temperatura di circa 80 gradi. L'area era protetta da ringhiere metalliche ed il passaggio era sbarrato da due catenelle, mentre non esisteva alcuna protezione all'interno dell'area stessa, sui passaggi che fiancheggiavano le vasche. In prossimità dell'area si trovavano segnali di pericolo. L'uomo, che conosceva molto bene la zona, aveva scavalcato le catenelle e si era incamminato lungo i marciapiedi, ma aveva messo un piede in fallo cadendo nella vasca e perdendovi la vita. La pronunzia assolutoria, confermata dal giudice di legittimità, era motivata dal fatto che il lavoratore conosceva benissimo i luoghi e fosse ben consapevole dei pericoli derivanti dal fango ad alta temperatura, dai vapori che ne emanavano e dal buio;
b)un operaio addetto ad una pala meccanica che si era improvvisamente bloccata era sceso dal mezzo senza spegnere il motore e, sdraiatosi sotto di essa tra i cingoli, aveva sbloccato a mano la frizione difettosa sicché il veicolo, muovendosi, lo aveva travolto. La Corte ha, in tale occasione, affermato il principio che la responsabilità dell'imprenditore deve essere esclusa allorché l'infortunio si sia verificato a causa di una condotta del lavoratore inopinabile ed esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto, oppure a causa di inosservanza di precise disposizioni antinfortunistiche;
c)un lavoratore, addetto ad una macchina dotata di fresatrice, con il compito di introdurvi manualmente degli elementi di legno, aveva inserito la mano all'Interno dell'apparato, «eseguendo una manovra tanto spontanea quanto imprudente», per rimuovere residui di lavorazione, subendone l'amputazione. L'imputazione riguardava il reato di cui all'art. 590 cod. pen. in relazione all'art. 68 d.P.R. n.547/55 per la mancata adozione di idonei dispositivi di sicurezza. La Corte d'appello aveva affermato la responsabilità del titolare della ditta e del preposto ai lavori. La Corte di Cassazione ha, invece, annullato con rinvio ai giudice di merito perché verificasse se l'incongruo intervento del lavoratore fosse stato richiesto da particolari esigenze tecniche, osservando che l'operazione compiuta era rigorosamente vietata; che la macchina era dotata di idoneo strumento aspiratore; che il lavoratore era perfettamente consapevole che la fresatrice fosse in movimento; che qualunque accorgimento tecnico volto ad obbligare l'operatore a tenere ambo le mani impegnate per far andare la macchina avrebbe dovuto fare i conti con il tipo di lavorazione, nel quale la manualità dell'operatore era totalmente assorbita nell'introduzione del legno nell'apparato.
In sostanza, la tendenza è quella di considerare interruttiva del nesso di causalità la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo fuori dall’area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell’area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute e, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro, il quale tuttavia deve avere comunque previsto il rischio ed adottato le misure prevenzionistiche ed antinfortunistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro.
