Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
BANDO ISI 2018
L’INAIL, con determina del presidente del 6 dicembre 2018, ha pubblicato l’Avviso pubblico ISI 2018 per il finanziamento alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e di incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria per l’acquisto di macchinari che possano ridurre il rischio infortunistico e abbattere le emissioni inquinanti.
Le risorse, pari ad euro 369.726,206,00, sono suddivisi, come di consueto, in 5 Assi di finanziamento:
-Asse 1: generalista per progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
-Asse 2: progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
-Asse 3: progetti per la bonifica di materiali contenenti amianto;
-Asse 4: progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Pesca e acquacoltura, industrie tessili, confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli in pelle e simili);
-Asse 5: agricoltura, per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria e dei prodotti agricoli.
La procedura di valutazione è del tipo "valutativa a sportello” e prevede l’inserimento del progetto al fine di ottenere il punteggio minimo ammissibile e successivamente il richiedente può completare l’iter per l’invio della domanda on line.
ACCORDO INTERCONFEDERALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
Confindustria e le Organizzazioni sindacali Confederali (CGIL, CISL, UIL) hanno sottoscritto, in data 12 dicembre 2018, un nuovo accordo interconfederale sulla rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza, che va a sostituire il precedente accordo del 22 giugno 1995.
Esso si applica alle imprese aderenti a Confindustria e le parti firmatarie si impegnano a farlo recepire nei contratti collettivi.
In merito alla figura, centrale nel sistema prevenzionistico, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) l’accordo disciplina le modalità di elezione e designazione distinguendo i seguenti casi:
-aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, nelle quali l’elezione si svolge su iniziativa delle rappresentanze sindacali in azienda o, in subordine, su iniziativa dei lavoratori a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o, in alternativa, può essere designato dai lavoratori, sempre al loro interno, senza necessità di elezione su iniziativa delle rappresentanze sindacali in azienda o, in subordine, su iniziativa dei lavoratori;
-aziende o unità produttive con più di 15 lavorator nelle quali non sono presenti RSU o RSA, nelle quali l’RLS viene eletto o designato dai lavoratori al loro interno;
-aziende o unità produttive che occupano più di 16 lavoratori nelle quali sono presenti RSU o RSA, nelle quali l’RLS si individua tra i componenti delle RSU o delle RSA, continuando a valere il principio secondo cui, in presenza di RSU/RSA, gli RLS possono essere individuati esclusivamente all’interno di queste.
L’accordo disciplina poi le modalità per l’elezione o designazione dell’RLS nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, i permessi per gli RSL e la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
Affronta poi il tema delle attribuzioni dell’RLS e dell’RLST, riprendendo e specificando quanto previsto dall’articolo 50 del Testo Unico.
In merito poi alle riunioni periodiche previste dall’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008, viene individuato un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e la necessità di un ordine del giorno scritto (in verità già ravvisabile nello stesso articolo 35).
La seconda parte dell’accordo è poi dedicata alla costituzione di una rete specifica di organismi paritetici per lo svolgimento di compiti in materia di salute e sicurezza, articolata su un Organismo Paritetico Nazionale (OPN) e Organismi paritetici territoriali, suddivisi in Organismi Paritetici Regionali (OPR) e Organismi Paritetici Provinciali (OPP).
In merito, di particolare interesse la previsione che, in caso di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentante, informazione e formazione previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le parti interessate (datori di lavoro, i singoli lavoratori, i loro rappresentanti) possono adire l’Organismo Paritetico Provinciale al fine di ricercare una soluzione concordata, se possibile.
Obbligo uso DPI
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 57706 del 20 dicembre, interviene sul tema, sempre di grande rilievo, della individuazione del soggetto responsabile dell’infortunio sul lavoro derivante dal mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Il caso riguarda un incidente nel quale il lavoratore era privo di scarpe antinfortunistiche e per il quale è stato condannato il datore di lavoro; la sua responsabilità è stata affermata in considerazione del fato che all’infortunato non erano state neppure fornite le scarpe, a nulla rilevando che il preposto fosse stato incaricato della consegna: spetta infatti al datore di lavoro fornire i dispositivi di protezione individuale, mentre al preposto spetta al più la verifica sull’utilizzo degli stessi.
In tema di infortuni sul lavoro, infatti, "indipendentemente dalla esistenza o meno della figura del preposto, la cui specifica competenza è quella di controllare l’ortodossia antinfortunistica delle prestazioni lavorative per rapporto all’organizzazione dei dispositivi di sicurezza – il datore di lavoro risponde dell’evento dannoso laddove si accerti che egli abbia omesso di rendere disponibili nell’azienda i predetti dispositivi di sicurezza”.
Investimento con carrello elevatore
Negli ambienti di lavoro la circolazione promiscua di persone e mezzi è spesso fonte di gravi incidenti; la Corte di Cassazione ha recentemente affrontato la questione relativa ad un infortunio derivante da investimento di un lavoratore da parte di un carrello elevatore, ribadendo i principi ai quali è necessario conformare ed adeguare gli ambienti di lavoro.
Nello specifico, è stato contestato al datore di lavoro di non aver predisposto sistemi idonei a consentire una buona visuale delle vie di transito sia al carrellista che ai pedoni o percorsi protetti con ostacoli fissi per i pedoni. Nella circostanza il carrellista circolava nella corsia riservata ai pedoni in quanto la corsia per i carrelli era occupata da materiale depositato ed investiva l’operatore.
È quindi necessario provvedere sempre a che nei luoghi destinati al transito si possa sempre garantire la sicurezza dei pedoni, separando per quanto possibile le rispettive vie di circolazione.
Malattia professionale e tirocinio
Il concetto di lavoratore comprende, a norma dell’articolo 2 del Testo Unico, chiunque svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
In tale categoria devono essere ricompresi non solo i lavoratori subordinati, ma anche tutti coloro che, a vario titolo, si vengono a porre in relazione con i luoghi di lavoro.
Pertanto anche nei confronti dei tirocinanti devono essere osservati tutti gli obblighi di tutela, anche se non sussiste alcun rapporto contrattuale tra l’azienda ove il tirocinante è impiegato ed il tirocinante stesso, spesso inviato da un altro soggetto.
Efficacia della formazione
La sentenza n. 54803 del 7 dicembre 2018 affronta ancora una volta il tema dell’importanza della formazione; il caso riguarda un infortunio verificatosi utilizzando una pressa di stampaggio a caldo, con il lavoratore che, dopo aver prelevato il pezzo con una pinza introduceva la mano sotto lo stampo, premeva inavvertitamente il comando a pedale.
Il datore di lavoro sosteneva di aver correttamente erogato la formazione al lavoratore, ma secondo i giudici se lo stesso non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde a titolo di colpa specifica dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore, il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi. Tale obbligo non è peraltro escluso né surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore.
Pertanto il datore di lavoro è tenuto a verificare che le conoscenze teoriche siano divenute patrimonio acquisito in concreto del lavoratore, per mezzo di una effettiva prova pratica.
Approvazione norme tecniche di prevenzione incendi
Con decreto del 23 novembre 2018 sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.
Studio del National Toxicology Program sui danni derivanti dai telefoni cellulari
È stato pubblicato lo studio, durato più di 10 anni e costato 30 milioni di dollari, relativo ai potenziali pericoli derivanti dall’uso dei telefoni cellulari; sono stati studiati gli effetti su ratti e topi dall’esposizione delle frequenze radio usate nella tecnologia 2G e 3G, rilevando una evidenza di tumori al cuore nei ratti maschi, e di tumori al cervello e alla ghiandola surrenale, sempre nei ratti maschi.
Lo studio sottolinea che i risultati non possono essere direttamente applicati agli uomini per due ragioni:
a)il livello e la durata dell’esposizione sono molto maggiori di quelle che le persone possono ricevere dai telefoni cellulari;
b)ratti e topi hanno ricevuto radiazioni irradiate sul corpo intero, il che è differente rispetto all’esposizione maggiormente concentrata che le persone ricevono dai telefoni cellulari.
Lo studio inoltre non riguarda le tecnologie 4G e 5G né i WiFi, che sono attualmente estremamente diffuse.
In sostanza tale studio si pone come base di partenza per futuri studi che riguardino le nuove tecnologie, dalle quali si possano trarre elementi utili per la prevenzione eventuale di danni alla salute umana; da questo punto di vista, lo studio rammenta come i telefoni cellulari siano usati dal 91% della popolazione adulta degli Stati Uniti, e tale diffusione fa sì che anche un piccolo incremento nell’incidenza di malattie derivanti dal suo uso può avere enormi implicazioni sulla salute pubblica.
Nell’ambito della sicurezza, occorre infine rammentare come in alcuni casi sia stato riconosciuto il carattere professionale di malattie legate all’uso intenso ed eccessivo del cellulare per motivi lavorativi: naturalmente, trattandosi di malattia non tabellata, è stato il lavoratore a dover dimostrare il nesso tra la propria malattia e l’uso del telefono cellulare quale parte delle proprie mansioni lavorative.
Delega di funzioni e principio di effettività
La Cassazione, con la sentenza n. 48268 del 23 ottobre 2018, affronta ancora una volta il tema dei requisiti della delega di funzione, prevista e disciplinata dall’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al principio di effettività.
Il tema riguarda una (lunga) serie di contravvenzioni contestate al legale rappresentante di una società esercente attività di somministrazione di alimenti, il quale tuttavia eccepisce che di tale società egli era unicamente un "amministratore prestanome”; essendo demandata ad altri l’effettiva gestione della società, ed invocando così il principio di effettività di cui all’articolo 299 del Testo Unico, in base al quale la posizione di garanzia del datore di lavoro grava anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici relativi.
I giudici hanno tuttavia ritenuto che "la responsabilità dell’amministratore della società, in ragione della posizione di garanzia assegnatagli dall’ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente”; il principio di effettività viene quindi interpretato dalla Corte nel senso che è comunque necessaria una "regolare delega e, comunque l’assunzione di detti compiti non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge, così come non esclude la responsabilità del datore di lavoro in assenza di conferimento della delega”.
Tale posizione tuttavia non può essere condivisa, in quanto in tal modo verrebbe meno il tema del principio di effettività, risolvendosi lo stesso nel principio di effettività della delega, tema ovviamente differente.
Vengono poi riportati i requisiti richiesti dalla delega per essere efficace:
1)requisito della certezza e della precisione (la delega deve essere puntuale ed espressa);
2)requisito del consenso (la delega deve essere accettata dal delegato);
3)requisito della idoneità (il delegato deve possedere le capacità professionali necessarie);
4)requisito dell’autonomia (il delegato deve avere poteri decisionali e di organizzazione autonomi);
5)requisito della giusta causa (il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell’impresa);
6)requisito della specificità (la delega deve riferirsi alla esecuzione di specifici atti, rispetto ai quali al delegato è trasferita la legittimazione a compiere singoli atti);
7)requisito dell’onere della prova.
In merito, occorre notare che i principi richiamati dalla Corte si discostino sensibilmente da quelli richiesti dall’articolo 16 del Testo Unico, nel quale sono richiamati solo l’atto scritto avente data certa, che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità, che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate ed, infine, che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Si vede come i principi della sentenza sopra citata non siano esattamente in linea con le disposizioni dell’articolo 16, richiedendosi ulteriori elementi (la giusta causa, ad esempio) frutto della precedente elaborazione giurisprudenziale della delega e che si ritenevano ormai superati con l’entrata in vigore del Testo Unico.
Decreto Sicurezza e Testo Unico
Il c.d. Decreto Sicurezza (D.L. D.L. 4/10/2018, n. 113, pubblicato in G.U. 231 del 4/10/2018 e quindi in vigore dal 5 ottobre), al fine di evitare le infiltrazioni criminali nel settore dell’edilizia, ha introdotto una modifica al Testo Unico Sicurezza, in particolare al Capo II - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa, con l’articolo sotto riportato:
"Art. 26
Monitoraggio dei cantieri
1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto». "
In sostanza la notifica preliminare va inviata non più solo ad USL e DPL, ma anche al Prefetto, in modo da permettere un controllo dei soggetti impegnati nell’esecuzione dell’opera.
Si rammenta che l’obbligo di notifica preliminare è previso nei seguenti casi:
a)Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
b)Cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, vi ricadono per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
c)Cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.
