Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Delega di funzioni e principio di effettività
La Cassazione, con la sentenza n. 48268 del 23 ottobre 2018, affronta ancora una volta il tema dei requisiti della delega di funzione, prevista e disciplinata dall’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al principio di effettività.
Il tema riguarda una (lunga) serie di contravvenzioni contestate al legale rappresentante di una società esercente attività di somministrazione di alimenti, il quale tuttavia eccepisce che di tale società egli era unicamente un "amministratore prestanome”; essendo demandata ad altri l’effettiva gestione della società, ed invocando così il principio di effettività di cui all’articolo 299 del Testo Unico, in base al quale la posizione di garanzia del datore di lavoro grava anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici relativi.
I giudici hanno tuttavia ritenuto che "la responsabilità dell’amministratore della società, in ragione della posizione di garanzia assegnatagli dall’ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente”; il principio di effettività viene quindi interpretato dalla Corte nel senso che è comunque necessaria una "regolare delega e, comunque l’assunzione di detti compiti non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge, così come non esclude la responsabilità del datore di lavoro in assenza di conferimento della delega”.
Tale posizione tuttavia non può essere condivisa, in quanto in tal modo verrebbe meno il tema del principio di effettività, risolvendosi lo stesso nel principio di effettività della delega, tema ovviamente differente.
Vengono poi riportati i requisiti richiesti dalla delega per essere efficace:
1)requisito della certezza e della precisione (la delega deve essere puntuale ed espressa);
2)requisito del consenso (la delega deve essere accettata dal delegato);
3)requisito della idoneità (il delegato deve possedere le capacità professionali necessarie);
4)requisito dell’autonomia (il delegato deve avere poteri decisionali e di organizzazione autonomi);
5)requisito della giusta causa (il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell’impresa);
6)requisito della specificità (la delega deve riferirsi alla esecuzione di specifici atti, rispetto ai quali al delegato è trasferita la legittimazione a compiere singoli atti);
7)requisito dell’onere della prova.
In merito, occorre notare che i principi richiamati dalla Corte si discostino sensibilmente da quelli richiesti dall’articolo 16 del Testo Unico, nel quale sono richiamati solo l’atto scritto avente data certa, che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità, che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate ed, infine, che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Si vede come i principi della sentenza sopra citata non siano esattamente in linea con le disposizioni dell’articolo 16, richiedendosi ulteriori elementi (la giusta causa, ad esempio) frutto della precedente elaborazione giurisprudenziale della delega e che si ritenevano ormai superati con l’entrata in vigore del Testo Unico.
Obbligo di valutazione dei rischi nei contratti di somministrazione
Tra le condizioni previste per poter utilizzare la somministrazione di lavoro vi è anche l’aver adempiuto all’obbligo di valutazione dei rischi, ed in tal senso la sentenza n. 2219 del 3 maggio 2018 della Corte di Appello di Napoli ne ribadisce l’importanza: secondo i giudici, infatti, sia pur in assenza di rischi specifici (la mansione era infatti di impiegato), vi è comunque un divieto generalizzato di ricorso al lavoro in regime di somministrazione in assenza di un documento di valutazione dei rischi, che prescinde dall’esistenza in concreto di rischi nell’ambiente lavorativo che, peraltro, possono essere conosciuti ed eventualmente eliminati solo a seguito del processo di valutazione, e la conseguenza, nel caso esaminato, è stato il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società utilizzatrice
Dato infortunistico al 31 agosto 2018
L’INAIL ha pubblicato i dati relativi ad infortuni e malattie professionali relativi ai primi otto mesi dell’anno.
Ad agosto, sono stati denunciati 419.000 infortuni, con una diminuzione dello 0,6% rispetto all’anno precedente, e tale diminuzione ha riguardato sia quelli occorsi in occasione di lavoro, passati da 360.344 a 358.515 (-0,5%) che quelli in itinere, diminuiti da 61.625 a 60.885 (- 1,2%).
Gli infortuni mortali verificatisi sono stati 713, 31 in più rispetto al 2017 (+ 4,5%), e tale aumento è dovuto sia gli incidenti in occasione di lavoro, passati da 491 a 498 (+ 1,4%) sia, soprattutto, a quelli in itinere, in aumento da 191 a 215 (+ 12,6%). Analizzando le classi di età, quasi la metà ha riguardato lavoratori di età compresa tra i 50 e i 64 anni, mentre risultano in calo i decessi dei lavoratori tra i 35 e i 49 anni.
Infine, risultano in aumento anche i casi di malattia professionale denunciati, pari a 40.219, in aumento del 2,3%; le patologie del sistema osteo-articolare e del tessuto connettivo (24.373 casi), quelle del sistema nervoso (4.666) e quelle dell’orecchio (3.087) costituiscono le prime tre malattie professionali denunciate nel periodo preso in considerazione, pari all’80% del totale.
Responsabilità del committente non professionale nei lavori edili
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 24 settembre 2018, n, 40922, richiama la responsabilità anche del committente privato per gli infortuni occorsi al personale impegnato nelle lavorazioni, affermando il principio che, pur dovendosi escludere che incomba sul committente, a maggior ragione su un committente "non professionale”, un onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere, deve comunque affermarsi che il medesimo, in assenza di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, ha l’onere di mettere l’appaltatore nelle condizioni di operare in sicurezza, non solo segnalando i pericoli, ma provvedendo alla loro eliminazione prima dell’inizio dell’attività, in modo da consentire all’esecutore dei lavori di assumere i rischi propri delle lavorazioni e non anche quelli derivanti dalla conformazione dei luoghi.
Tuttavia la Corte, forse nella consapevolezza della difficoltà che può avere per un soggetto non professionale tale adempimento, afferma che, qualora l’oggetto dell’incarico all’appaltatore riguardi anche la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, è possibile per il committente andare esente da responsabilità, che al contrario resta in capo a lui quando l’incarico riguardi, come normalmente è, la sola esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente all’eliminazione dei rischi preesistenti, al fine della consegna dei luoghi in piena sicurezza.
Dato infortunistico al 31 luglio 2018
L’INAIL ha diffuso i dati degli infortuni e delle malattie professionali per i primi sette mesi dell’anno.
Sono stati denunciati 537.206 infortuni, con un calo dello 0,3% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, di cui 54.151 in itinere.
Gli infortuni mortali sono stati 587 (72 solo a luglio, + 3 rispetto al 2017), comunque in calo rispetto ai 591 dell’anno scorso; in particolare, la diminuzione è dello 0,7%, mentre se si tiene conto dei soli infortuni avvenuti in occasione di lavoro, il calo è del 3,9%.
Prove pratiche antincendio presso i comandi dei Vigili del Fuoco
Il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare per disciplinare l’impiego degli estintori portatili durante l’attività di accertamento tecnico effettuata presso i comandi dei Vigili del Fuoco; in primo luogo si premette che i soggetti che forniscono tali estintori portatili durante la prova devono assicurare presidi idonei, pienamente funzionanti e dotati di tutte le certificazioni e documentazioni previste per legge.
Inoltre, prima di utilizzarli, gli incaricati della lezione o la Commissione d’esame dovranno effettuare alcuni controlli preliminari:
a) Verificare che le iscrizioni sull’etichetta siano presenti e ben leggibili;
b) Verificare che l’estintore non abbia superato la vita utile ammissibile (18 anni dalla data di produzione)
c) Per gli estintori immessi sul mercato a partire dal 29 maggio 2002, verificare la presenza e la leggibilità della marcatura CE;
d) Verificare a vista che gli estintori siano integri e non presentino segni d deterioramento in alcuna parte del dispositivo;
e) Verificare a vista il corretto accoppiamento della manichetta con il cono erogatore (se presente);
f) Verificare a vista il corretto accoppiamento della manichetta con la valvola di comando;
g) Verificare che l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso all’interno del campo verde;
h) Verificare la presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento dell’estintore.
Inoltre, all’atto della richiesta del corso o dell’accertamento finale, il fornitore degli estintori è tenuto a presentare al Comando una dichiarazione in cui esprime che i presidi messi a disposizione sono conformi al prototipo omologato e che sono stati sottoposti a corretta manutenzione.
Qualora venga riscontrata una non conformità a quanto sopra indicato, l’apparecchiatura non dovrà essere utilizzata ed il Comando provvederà ad inoltrare una segnalazione alla Direzione dei Vigili del Fuoco.
Infine, viene segnalata la necessità di utilizzare idonei DPI sia per i docenti che per gli allievi.
La collaborazione del Medico Competente
Il medico competente è tenuto non solo ad effettuare la sorveglianza sanitaria ma anche a collaborare con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.
L’importanza di tale collaborazione è sottolineata da una recente sentenza di Cassazione, che ha visto la condanna di un medico proprio per non aver collaborato, con il datore di lavoro, nel fondamentale processo di valutazione dei rischi.
Secondo i giudici, l’obbligo di collaborazione, che comprende anche un’attività propositiva e di informazione che il medico deve svolgere con riferimento al proprio ambito professionale ed il cui adempimento può essere opportunamente documentato o accertato dal giudice del merito caso per caso. In ogni caso, il medico, in tema di valutazione dei rischi, assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire di sua iniziativa, sottolineando così il ruolo attivo che deve ricoprire il medico competente nell’ambito dell’attività di prevenzione, di cui la valutazione dei rischi costituisce il momento inziale.
Nel caso specifico, la mancata sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi e le testimonianze che parlavano di un’attività del tutto episodica di sorveglianza sanitaria dimostrano quindi la mancata collaborazione, che non poteva tradursi in una mera inerte attesa delle iniziative del datore di lavoro.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38363 del 9 agosto 2018, ha delineato in modo chiaro i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, a carico dell’ente, nel caso di reati in materia di sicurezza del lavoro.
La doverosa premessa riguarda la necessità che i reati stessi siano stati commessi "nell’interesse o vantaggio dell’ente”, e tale principio, nell’ambito delle violazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, suscita a volte più di una perplessità, in quanto le stesse, tipicamente, non portano alcun interesse o vantaggio all’ente.
Tuttavia, secondo i giudici, i criteri dell’interesse e del vantaggio devono essere intesi nel senso che il primo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, mentre il secondo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio, la cui entità non può comunque essere è rimessa.
In merito, occorre poi considerare quanto previsto dall’articolo 30 del Testo Unico, il quale prevede la possibilità per l’ente andare esente da tale responsabilità amministrativa mediante l’adozione ed efficace attuazione di un modello di gestione.
LA SINDROME DEPRESSIVA QUALE MALATTIA PROFESSIONALE
Come noto, il sistema delle malattie professionali si basa sul riconoscimento delle patologie inserite nelle tabelle allegate al D.P.R. 1124/1965, in base alle quali lo svolgimento dell’attività o l’esposizione al fattore di rischio corrispondente alla malattia stessa comporta il riconoscimento della sua natura professionale; in seguito poi alla sentenza della Corte Costituzionale 179/1988 è stato ammesso il riconoscimento anche delle malattie "non tabellate”, purché sia provata la causa di lavoro.
La sentenza n. 20744 del 17 agosto 2018 vede il conoscimento della malattia derivante da situazioni di costrittività organizzativa, quale il mobbing, ribaltando così la sentenza della corte di Appello.
La Corte sottolinea come rilevi non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. "rischio specifico improprio”, ossia non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione, ma collegato alla prestazione stessa. Pertanto, risultano indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica.
Quindi, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tal caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia.
In tale ambito, ovviamente, assume particolare rilevanza la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, di cui all’articolo 28 del Testo Unico, quale fondamentale strumento di prevenzione delle malattie di tipo psicosociale – organizzativo.
Infortunio del lavoratore che adotta comportamenti a rischio
A volte si verificano infortuni nei quali il lavoratore pongano in essere comportamenti imprudenti o in violazione di norme di sicurezza, ma anche in tali casi è fondamentale, per il datore di lavoro, assicurarsi che tale violazione sia resa in qualche modo impossibile e che da essa non possano derivare conseguenze al lavoratore.
Esemplare, in merito, è la sentenza della Corte di Cassazione n. 37106 del 1° agosto 2018, nel quale sono stati condannati il preposto ed il dirigente di uno stabilimento per l’infortunio mortale di un addetto.
La difesa ha sostenuto la rilevanza del comportamento dell’infortunato, che avrebbe superato le transenne poste a delimitare la zona pericolosa, peraltro adeguatamente segnalata, nonostante la presenza di una passerella sopraelevata, in assenza di precise direttive aziendali o di una tollerata prassi in merito.
Nonostante il comportamento del lavoratore tuttavia, il fatto che la transennatura, per quanto solida e pesante, presentasse dei varchi e non era in nessun modo collegata ad un dispositivo di blocco ha portato i giudici a ritenere in qualche modo prevedibile il suo comportamento, sulla base del fatto che le norme cautelari sono poste anche in funzione di eventuali condotte imprudenti dei lavoratori, e che tali cautele avrebbero impedito l’evento che poi si è verificato.
