Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Il caldo e la sicurezza sul lavoro
In questi giorni di grande caldo è necessario prestare la massima attenzione alle possibili implicazioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori, in particolar modo – ma non esclusivamente – quelli impegnati all’aperto.
È quindi necessario valutare e monitorare costantemente le condizioni climatiche di temperatura ed umidità, adottando tutte le necessarie misure di prevenzione per evitare i gravi problemi che possono derivare ai lavoratori a causa dei colpi di calore. In particolare, con temperature superiori ai 35° e con umidità superiore all’80% il rischio è decisamente elevato, ed è necessario intervenire con riorganizzazione degli orari di lavoro in modo da sfruttare le ore meno calde della giornata, programmando frequenti pause da svolgersi in un luogo fresco, provvedendo a far bere acqua fresca e sali minerali ed implementare un sistema di emergenza che, ai primi sintomi, possa soccorrere immediatamente il lavoratore
L’infortunio derivante da incidente stradale
La Cassazione Civile, sezione Lavoro, ha affrontato il caso di una lavoratrice infortunatasi a causa della rottura di un pneumatico dell’auto aziendale, per la quale l’INAIL ha esercitato azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, al quale è stata attribuita la responsabilità della rottura.
L’aspetto interessante è dato dalla considerazione che, nonostante il datore di lavoro avesse incaricato della sostituzione un’officina specializzata, questa non aveva eseguito l’intervento "a regola d’arte”, seguendo le norme UNI, che prevedono di sostituire pneumatico e valvola, e da questo sarebbe derivato l’incidente.
Secondo i giudici, non è sufficiente rivolgersi ad un soggetto specializzato, dovendo il datore di lavoro dimostrare non solo di aver chiesto all’officina incaricata la sostituzione delle valvole unitamente ai pneumatici, ma anche di avere controllato che entrambe le sostituzioni fossero state effettivamente eseguite
Vigilanza REACH nella Regione Veneto
La Regione Veneto, con DGR 26 giugno 2018, n. 918, ha approvato il "Piano Regionale Controlli REACH – anno 2018”.
Come noto, il regolamento REACH riguarda la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, e prevede un sistema di controllo di tutti gli adempimenti posti a carico dei vari soggetti interessati dalle sostanze chimiche.
Particolarmente interessate è la previsione di realizzare, da parte delle ULSS 6 "Euganea, 8 "Berica” e 9 "Scaligera” un’indagine conoscitiva sulla produzione e sull’impiego delle sostanze PFAS, "al fine di consentire una più efficace, completa ed incisiva attività di vigilanza all’interno di realtà aziendali che producono, utilizzano e commercializzano sostanze perfluoroalchiliche nel territorio regionale”, una problematica che, come noto, ha interessato ampi territori delle provincie di Vicenza, Padova e Verona.
Infortunio in itinere e abuso di alcol
Una recente sentenza della Corte di Cassazione richiama l’attenzione sull’indennizzabilità, da parte dell’INAIL, dell’infortunio in itinere in presenza di assunzione di alcol da parte del lavoratore.
Il caso in questione si è risolto in realtà con il riconoscimento dell’infortunio in itinere, ma esclusivamente sul presupposto che non era stato provato lo stato di alterazione alcolica dell’infortunato, il che fa capire che, diversamente, ove sia provato in modo univoco, tale elemento costituirebbe un rischio elettivo tale da escludere il risarcimento da parte dell’istituto.
La figura dell’impresa esecutrice nei cantieri edili
Nell’ambito della sicurezza del lavoro prevalgono sovente gli aspetti sostanziali più che quelli formali, in particolare la sentenza 31640 dell’11 luglio 2018 ha visto la condanna, quale impresa esecutrice, di un datore di lavoro dell’azienda alla quale un lavoratore addetto all’installazione di un impianto fotovoltaico si era rivolto per sopperire alla propria mancanza di strumenti idonei.
Nel caso affrontato, il lavoratore impegnato nel cantiere, accortosi che la scala motorizzata di cui disponeva non poteva essere utilizzata per spostare i pannelli sul tetto dell’edificio, si recava presso una vicina azienda a chiedere se potessero svolgere loro il lavoro di sollevamento dei pannelli, cosa effettivamente avvenuta ma nel corso dell’attività la gru colpiva il tetto provocando lo scuotimento dei pannelli e la caduta del lavoratore.
In questo contesto, il ruolo "esterno” dell’impresa a cui era stato chiesto di effettuare la movimentazione con la gru è stato valorizzato nel senso di ritenere la stessa quale "impresa affidataria”, secondo la definizione dell’articolo 89 del Testo Unico, con conseguente obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza previste dal Titolo IV in materia di cantieri temporanei e mobili.
Al di là del caso concreto, ancora una volta è importante ribadire l’importanza di attenersi scrupolosamente
Il committente nei lavori edili
La sentenza n. 31631 del 4 luglio 2018 della Cassazione Penale mette in evidenza gli obblighi che, in base alle norme sulla sicurezza del lavoro, gravano sul committente, anche ove lo stesso sia una persona fisica.
Il caso riguarda l’infortunio di un lavoratore, caduto al suolo durante i lavori di impermeabilizzazione della copertura, in un cantiere privo di ponteggi o di altri presidi antinfortunistici, ed in particolare è stata contestata l’omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa edile (nello specifico peraltro si trattava di un lavoratore in nero per il quale è stato considerato, quale datore di lavoro, il soggetto che lo aveva chiamato per l’esecuzione dell’opera: come si vede sono molteplici gli spunti di riflessione).
In sostanza, secondo la Corte, il committente è sempre tenuto ad adeguar la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza e scegliere l’appaltatore accertandosi che tale soggetto sia non solo munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata (specifica, quindi) ed alle concrete modalità di espletamento della stessa.
È pur vero, aggiunge la corte, che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta sull’evento verificatosi, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente nella scelta dell’appaltatore, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto, nonché alla agevole ed immediata percettibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo.
È quest’ultimo punto, in particolare, che va tenuto in debita considerazione: ove siano presenti situazioni macroscopiche di pericolosità, quali lavorare in altezza senza alcuna protezione, è necessario che anche il committente si attivi immediatamente per eliminare la situazione pericolosa.
Designazione ed elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con una nota del 28 maggio 2018, fornisce utili indicazioni relativamente alla designazione o elezione dell’RLS, valide anche al di là delle realtà scolastiche alle quali sono indirizzate.
L’RLS, come noto, nelle aziende con più di 15 lavoratori, è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, ed in assenza di tali rappresentanze è eletto o designato dai lavoratori dell’azienda al loro interno (art. 47 del Testo Unico).
Secondo la nota, si possono quindi verificare i seguenti casi:
a) Viene confermato il RLS uscente, rieletto tra le nuove RSU; in tal caso il datore di lavoro ne prende semplicemente atto;
b) Viene designato un RLS diverso da quello uscente, elettro tra le nuove RSU; il datore di lavoro quindi dovrà comunicare all’INAIL, per via telematica, il nominativo del nuovo RLS e provvedere alla sua formazione obbligatoria, oltre all’aggiornamento del DVR nella parte relativa ai ruoli della sicurezza; si ipotizza un regime diprorogatio del vecchio RLS fino al completamento della formazione del nuovo;
c) Non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS; in tal caso il datore di lavoro dovrà consentire a tutti i lavoratori di eleggere l’RLS tra i lavoratori stessi non eletti nelle RSU.
Se non vi è nessun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS e i lavoratori non eleggono nessun RLS, in quanto nessuno si candida al ruolo, il datore di lavoro non potrà che prenderne atto, non potendo comunque in alcun modo forzare la scelta e le decisioni dei lavoratori.
Insediato il Comitato di Coordinamento in materia di sicurezza e salute
Il Ministero della Salute ha comunicato che si è insediato il Comitato di coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro. Tale organismo, previsto dall’articolo 5 del Testo Unico e composto da rappresentanti dei ministeri della Salute, degli Interni, di Infrastrutture e Trasporti e delle Regioni e Province autonome, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Protocollo d’intesa tra INAIL e parti sociali sulla sicurezza del lavoro nel settore metalmeccanico
L’INAIL ha stipulato con le associazioni datorili e sindacali un protocollo d’intesa finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza, in particolare mediante:
a)Elaborazione di uno studio medico-statistico sugli infortuni e sulle malattie professionali nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti
b)Studio ed elaborazione di un modello condiviso finalizzato alla mappatura dei quasi incidenti
c)Definizione di azioni di prevenzione finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro afferenti i diversi comparti
d)Progettazione di iniziative di carattere informativo/formativo volte alla promozione e diffusione dei valori e della cultura della salute e sicurezza nel lavoro
e)Individuazione e diffusione di buone pratiche in materia di salute e sicurezza e prevenzione.
A tal fine, viene istituto un Comitato Paritetico di Coordinamento, che svolge le funzioni di coordinamento e monitoraggio dei risultati in relazione alle attività oggetto di collaborazione.
I risultati saranno acquisti dall’INAIL che potrà diffonderli, anche attraverso il proprio sito internet, senza scopo di lucro.
Circolare sui controlli in materia di sicurezza nelle attività scolastiche
La circolare dei Vigili del Fuoco 5264 del 18 aprile, al di là dell’ambito di applicazione, risulta di particolare interesse nella parte relativa alle misure alternative che possono essere prescritte dai Vigili del Fuoco, nell’ambito dell’attività di vigilanza, ove siano riscontrate carenze in materia. A titolo esemplificativo si forniscono le seguenti indicazioni:
a)Il numero dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività;
b)Il datore di lavoro deve provvedere all’integrazione della formazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
c)Tutti i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono avere frequentato il corso di tipo C (alto rischio) di cui all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 3 della legge 28.12.1996, n. 609;
d)Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26/8/1992 (specifiche, queste, per gli edifici scolastici);
e)Deve essere pianificata e attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.
