Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Interpello 4/2018 sui tirocini formativi
La Commissione Interpelli ha risposto al quesito sollevato dalla Provincia Autonoma di Trento in merito all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro; il caso riguarda in particolare le attività svolte presso Maestri Artigiani, qualificati come lavoratori autonomi, e quindi se sia applicabile l’articolo 21 del Testo Unico o, integralmente, la disciplina del decreto, con conseguenti aggravi di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio.
In merito, la Commissione ritiene che in ogni caso vada applicata la disciplina dettata in materia dall’articolo 5 del D.I. 3 novembre 2017, integrato con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, e ciò sulla base della definizione di lavoratore dettata dal Testo Unico, al quale è equiparato "il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento”.
RIVALUTAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO/
L’articolo 306, comma 4-bis del
D.Lgs. 81/2008 dispone che le ammende previste dal decreto stesso con
riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie sono rivalutate ogni cinque anni
in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Peraltro, le
maggiorazioni devono essere destinate, per metà del loro ammontare, al
finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in
materia di sicurezza e salute sul lavoro. In ottemperanza a tale
disposizione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con decreto direttoriale del
6 giugno 2018, ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 2018, gli importi
siano rivalutati nella misura dell’1,9%, che rappresenta la variazione ISTAT
nel quinquennio 2013-2018.
Malattie tabellate e non tabellate
Come noto, il sistema di riconoscimento delle malattie professionali è un sistema "misto a liste aperte”, nel senso che da un lato, qualora la patologia del lavoratore rientri tra quelle inserite nella tabella n. 4 allegata al D.P.R. 1124 il nesso di causalità tra morbo e attività professionale è presunto, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure vi rientri l’attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l’attività stessa all’interno della sua previsione, l’esistenza del nesso di causalità deve essere provato dal lavoratore stesso.
In tal senso, secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, non si è in presenza di una violazione delle norme costituzionali, per la disparità di trattamento che si viene a creare tra soggetti portatori di malattie inserite o meno nella tabella, in quanto tale sistema – secondo la Corte – ha la funzione di rendere la tutela antinfortunistica adeguata alle peculiarità dell’esposizione a rischio come verificatasi nel caso concreto, disponendo inoltre un rinvio alle previsioni delle tabelle, che vengono rinnovate periodicamente tenendo conto dell’evoluzione della scienza medica per mezzo dei lavori dell’apposita Commissione scientifica.
Interpello sulle attività svolte dalla polizia locale all’esterno
La Commissione per gli interpelli ha esaminato le problematiche sollevate dal Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) in merito alle problematiche relative ai frequenti roghi che si verificano nei campi nomadi nei suoi riflessi sulla salute e sicurezza degli operatori della Polizia Locale coinvolti nel servizio di pattuglia. In particolare, la richiesta riguarda l’applicazione di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2 del Testo Unico, che disciplina l’applicazione dello stesso nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, per la quale occorre tenere conto delle specifiche esigenze connesse al servizio espletato, e quindi se l’applicazione della normativa di sicurezza per questi soggetti sia piena o invece debba tener conto delle esigenze legate all’ordine e alla sicurezza pubblica. Inoltre, viene chiesto se le postazioni mobili o soggette al cambiamento, ed in particolare i luoghi succitati dei roghi, costituiscano ambiente di lavoro, con conseguente obbligo, da parte dei Comandi, di predisporre le misure di sicurezza previste dal Testo Unico in merito.
Sul tema, la Commissione chiarisce in primo luogo che il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l’attività svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 3, comma 2, qualora l’attività comporti lo svolgimento di "compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, facendo riferimento per tale attività agli articoli 3 e 5 della legge 65/1986 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale).
In merito al secondo quesito, la Commissione rammenta come per luoghi di lavoro si intendono, ai fini dell’applicazione del Titolo II, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore durante il lavoro, in tal senso – mancando il requisito della pertinenza – tenendo ad escludere che sia quindi applicabile. In ogni caso, conclude la Commissione, rimane sempre valido il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attività svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa, e quindi occorre valutare anche i rischi derivanti dalle attività svolte all’esterno, nelle situazioni descritte nella richiesta di interpello.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18388 del 27 aprile 2018, rammenta come in tema di omicidio colposo sussiste la responsabilità del noleggiatore di un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche, in quanto egli è tenuto a garantirne la perfetta funzionalità e la relativa dotazione dei sistemi cautelari, non potendosi ritenere, in virtù del principio di affidamento, che il datore di lavoro, che tale macchina abbia noleggiato, consentendone l’utilizzazione ai propri dipendenti, debba operare un controllo prima dell’uso.
Stress lavorativo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12808 del 23 maggio 2018, ha affrontato il caso del decesso per arresto cardiaco di un lavoratore, per il quale gli eredi avevano chiamato in causa il datore di lavoro ritenendo che lo stesso fosse stato causato dalle condizioni di lavoro, e quindi ritenendo sussistente la responsabilità secondo quanto previsto dall’art. 2087 del Codice Civile, il quale, come noto, prescrive al datore di lavoro l’adozione di tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per salvaguardare la sicurezza e la salute del lavoratore; in particolare, ritenevano che il decesso fosse dovuto all’eccessivo stress lavorativo al quale era stato sottoposto, con presenza di lavoro notturno e lavoro straordinario.
Secondo i giudici, tuttavia, "l’articolo 2087 non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, a ciò conseguendo che incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, e che solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi”.
Inoltre, "neanche la riconosciuta dipendenza della malattia da una causa di servizio implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell’organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall’ambito dell’articolo 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici”.
In applicazione di tali principi, secondo la Suprema Corte, le concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa portavano ad escludere ogni inadempimento da parte del datore di lavoro, non ritenendo quindi che l’evento dannoso potesse essere ricondotto all’attività lavorativa svolta dal lavoratore.
Infortunio e malore del lavoratore
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18714 del 27 aprile 2018, rammenta come la responsabilità de datore di lavoro sussiste ove siano violate specifiche norme di prevenzione infortuni, anche ove l’infortunio si verifichi a causa della omessa adozione di tutte le misure e gli accorgimenti imposti dalla clausola generale dell’articolo 2087 del Codice Civile; pertanto, ricadono sul datore di lavoro, che abbia omesso di adottare tali misure ed accorgimenti, anche quei rischi derivanti da cadute accidentali, stanchezza, disattenzione o malori comunque inerenti al tipo di attività che il lavoratore stia svolgendo.
Decreto sui prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali
Il Ministero della Salute ha emanato il decreto 33 del 33 gennaio 2018 (pubblicato in G.U. del 16 aprile) con il quale definisce le misure e i requisiti dei prodotti fitosanitari al fine di evitare operazioni di manipolazione pericolose e garantire un utilizzo sicuro da parte degli utilizzatori non professionali.
I requisiti riguardano la classificazione di pericolo del prodotto e dei suoi componenti, la formulazione, il confezionamento e l’imballaggio, specifiche avvertenze e precauzioni d’uso da inserire nell’imballaggio, in etichetta o nel foglio illustrativo.
Le misure prendono in considerazione le valutazioni del rischio per quanto concerne l’esposizione dell’uomo, dell’ambiente e degli organismo non bersaglio.
I prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali (PFnP) sono classificati in:
-PFnPO: prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone, giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all’interno del giardino domestico;
-PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all’interno della superficie coltivata.
I prodotti fitosanitari in questione recano in etichetta la dicitura "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” e la sigla PFnPE o PFnPO, dopo la denominazione commerciale.
Il rivenditore è tenuto ad apporre apposita cartellonistica ai fini dell’informazione all’utilizzatore non professionale.
Incontro tra Ministero del Lavoro e Regioni
Si è tenuto il 19 aprile un incontro tra il Ministro del Lavoro e una delegazione della Conferenza delle Regioni, allo scopo di verificare le misure necessarie per ridurre l’incidenza del fenomeno infortunistico.
In tale sede, si è convenuto di puntare ad un rafforzamento dei controlli, attraverso un aumento del numero degli ispettori e forme stabili di collaborazione tra istituzioni nazionali ed enti di competenza regionale, ad una più incisiva attività di formazione mirata ad accrescere le competenze in materia di sicurezza, ed infine sul coordinamento tra incentivi nazionali e regionali per le imprese che realizzano investimenti in sicurezza.
Infortuni sul lavoro: riunione presso il Ministero del Lavoro
In seguito agli infortuni mortali verificatisi nelle ultime settimane, è stata convocata dal Ministro del Lavoro una riunione, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INPS, nel corso della quale si è stabilito di promuovere una serie di incontri tra tutti i soggetti interessati (Regioni, associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali) al fine condividere una serie di azioni concrete che dovranno riguardare in primo luogo la cultura della prevenzione e della sicurezza, e al contempo un incremento dei controlli.
Altro importate elemento riguarda il coinvolgimento dell’INAIL nella ricerca di soluzioni tecnologiche che riducano il rischio di infortuni ove tale rischio è maggiore, e vengono citati in particolare gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, per i quali è ipotizzato l’uso di droni o robot, le cadute dall’alto nei cantieri temporanei e mobili, con lo studio di nuovi sistemi di ancoraggio e reti di sicurezza, il rischio di investimento, con l’uso di sensori che segnalino la presenza di persone nel raggio di azione delle macchine, ed infine la messa in sicurezza delle macchine agricole che ne sono prive..
In attesa degli sviluppi, è comunque interessante il connubio tra le soluzioni tecnologiche e quelle culturali delineato dal Ministero, nella consapevolezza che la cultura della sicurezza deve permeare tutte le realtà produttive e senza la quale è difficile mantenere e migliorare nel tempo la gestione di tale importante, imprescindibile aspetto della realtà aziendale.
