Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
La responsabilità del lavoratore
Con l’introduzione delle direttive comunitarie, avvenute con il D.Lgs. 626/1994 ora con il D.Lgs. 81/2008, è stato notevolmente ampliato l’ambito di responsabilità del lavoratore, al punto che l’articolo 20 del Testo Unico, dedicato agli obblighi dei lavoratori, stabilisce che "ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. In merito, vale il c.d. "principio di autoresponsabilità del lavoratore”, in base al quale il datore di lavoro che, dopo aver effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesione personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore.
Rischi derivanti dall’apertura dei container sottoposti a fumigazione
L’agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro ha pubblicato un nuovo studio che evidenzia i rischi per i lavoratori, in specie nelle strutture portuali, adibiti all’apertura dei container sottoposti, alla partenza, alla fumigazione effettuata al fine di evitare danni ai prodotti trasportati. Le sostanze utilizzate sono spesso tossiche, e gli addetti che entrano in contatto con esse possono esserne esposti.
Come sempre, si sottolinea l’importanza di una valutazione dei rischi effettuata anche in tali circostanze, in modo da rendere consapevoli i lavoratori della presenza di sostanze pericolose e quindi delle misure di prevenzione da mettere preventivamente in atto, tra i quali vengono citate le seguenti:
-non aprire i container se prima non se ne sia accertata la sicurezza a seguito di una valutazione dei rischi;
-introdurre attrezzature di monitoraggio e procedure di screening standardizzate per i container sottoposti a fumigazione;
-applicare la normativa in materia di etichettatura dei container fumigati;
-creare e applicare procedure standard per la degassificazione e la ventilazione dei container fumigati.
Come sempre, si vede che il cardine di tutte le attività di prevenzione è la valutazione di tutti i rischi, senza la quale è impossibile procedere ad individuare le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
CORRIDOI DI PASSAGGIO INGOMBRI DI MATERIALE
L’importanza di mantenere sgombri i corridoi di passaggio, in particolar modo se conducono ad un’uscita di sicurezza, è stata ribadita di recente dalla Corte di Cassazione, che ha condannato il datore di lavoro di un esercizio commerciale per l’infortunio di un lavoratore caduto a causa del materiale che ostacolava il passaggio.
Il datore di lavoro, infatti, ha l’obbligo di fare in modo che le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza.
I DANNI DA STRESS LAVORO CORRELATO
Le problematiche derivanti dallo stress lavorativo sono state introdotto esplicitamente dal D.Lgs. 81/2008, il quale impone di valutare tutti i rischi, compresi quelli derivanti dallo stess lavoro correlato, nella consapevolezza dell’importanza di tutelare non solo la salute e la sicurezza dei lavoratori ma anche, in senso ampio, il benessere degli stessi: da questo punto di vista la definizione del Testo Unico di salute è esemplare, essendo qualificata come "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità”.
In materia va segnalata una recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal lavoratore a causa dello "straining”, consistente in "azioni ostili anche se limitate nel numero ed in parte distanziate nel tempo (quindi non rientranti, tout court, nei parametri del mobbing), ma tali da provocare in lui una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare situazioni "stressogene” che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio”, e questo stress forzato può derivare anche "dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro ostile, per incuria e disinteresse nei confronti del suo benessere lavorativo, con conseguente violazione da parte datoriale del disposto di cui all’articolo 2087 del codice civile”.
Si ribadisce quindi l’importanza non solo di valutare compiutamente e correttamente il rischio stress lavoro correlato (peraltro, alcuni mesi fa l’INAIL ha aggiornato la sua metodologia di valutazione), ma anche di mettere in atto tutte le misure volte ad avere un ambiente di lavoro "sano” per il lavoratore, nell’accezione sopra ricordata.
Elaborazione del DVR e designazione dell’RSPP
Come noto, tra gli obblighi indelegabili del datore di lavoro vi è l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La sentenza n. 112014 del 13 marzo della Corte di Cassazione ricorda l’importanza di tali adempimenti, anche in situazioni particolari quali la fase liquidatoria di una società, fino al momento in cui la stessa sia comunque attiva.
Infatti, la liquidazione presuppone l’operatività della società e quindi la necessità del rispetto degli obblighi normativi, tra cui quelli in materia prevenzionistica, per cui il datore di lavoro è comunque tenuto a redigere il DVR e designare l’RSPP.
Per completezza, il caso riguarda un esercizio commerciale, quindi ben si capisce come anche in attività considerate a basso rischio è comunque necessario adempiere a tutti gli obblighi in materia.
Requisiti della delega di funzioni
La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei requisiti richiesti alla delega di funzioni per risultare efficace al fine del trasferimento delle funzioni e delle connesse responsabilità ad un altro soggetto.
Il principio affermato è che è onere di colui che invoca la delega di funzioni la prova rigorosa della sua esistenza, a prescindere da un atto formale di delega. In merito poi ai requisiti richiesti, secondo i giudici, essa "deve riguardare un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa, fermo restando comunque l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive”.
Si rammenta comunque che l’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, tra i requisiti della delega, prevede espressamente che essa risulti da atto scritto avente data certa, quindi una forma deve essere rispettata, ed inoltre l’unico limite riguarda quanto prescritto dal successivo articolo 17 in merito agli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro: la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del documento e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Prevenzione incendi edifici scolastici
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 74 del 29 marzo 2018 il decreto 21 marzo 2018 in merito all’applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici ed ai locali adibiti ad asili nido, con il quale si definiscono le indicazioni programmatiche per il relativo adeguamento, facendo comunque salve, come stabilito dall’articolo 4, tutte le disposizioni previste dal Testo Unico.
La responsabilità del lavoratore
Come noto, con l’entrata in vigore delle direttive comunitarie il ruolo del lavoratore nell’ambito della sicurezza ha subito una profonda evoluzione, al punto che ora il lavoratore ha il preciso obbligo di prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul posto di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni (art. 20, comma 1 del D.Lgs. 81/2008).
Una recente sentenza della Cassazione Civile ci ricorda l’importanza di questo aspetto, occupandosi del grave infortunio di un lavoratore caduto da una ralla nonostante il divieto di trasporto di persone su tale mezzo.
In merito si afferma che anche il lavoratore deve rispettare la normativa antinfortunistica e a comportarsi secondo la normale prudenza, per cui si può parlare di esclusiva responsabilità del lavoratore ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità di lavoro: la condotta del lavoratore può quindi comportare l’esonero della responsabilità del datore di lavoro solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.
La Cassazione è recentemente intervenuta ribadendo il principio che in tema di infortuni sul lavoro, l’esistenza di un preposto, salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza, non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l’impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.
Accade spesso che nelle aziende operino lavoratori di aziende esterne attraverso contratti di appalto, per i quali è previsto e necessario attivare le procedure di coordinamento dettagliatamente disciplinate dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
In merito, una recente sentenza del Consiglio di Stato fa il punto sulla differenza tra appalto di servizi e somministrazione di lavoro, attività riservata alle Agenzie per il lavoro iscritte nell’apposito Albo presso il Ministero del Lavoro.
In particolare, gli indici che denotano un appalto di servizi non genuino sono i seguenti:
a)la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
b) l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
c) l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
d) la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento dell’attività;
e)l’organizzazione da parte del committente delle attività dei dipendenti dell’appaltatore.
Peraltro, si rammenta che ai fini della sicurezza per i lavori in appalto è necessario attivare il coordinamento tra i datori di lavoro, mentre in caso di somministrazione "l’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”, cambiando quindi radicalmente il contenuto dell’obbligazione di sicurezza a carico del datore di lavoro.
