Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
L’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento per definire le istruzioni e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale previsti dal decreto "Rilancio” al fine di agevolare le imprese nella gestione delle problematiche relative alla ripresa dell’attività e alla gestione del rischio COVID.
In particolare, è riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro effettuati attraverso interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus SARS-CoV-2.
Inoltre, è riconosciuto un credito d’imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Fino al termine dell’emergenza epidemiologica in corso, è necessario che i datori di lavoro assicurino una sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, delle condizioni di immunodepressione e di una pregressa infezione da COVID-19, ovvero da altre patologie che determinino particolari situazioni di fragilità del lavoratore.
Per i datori di lavoro non soggetti all’obbligo di nomina del medico competente, ferma restando la possibilità di nominarne provvisoriamente in relazione al nuovo rischio biologico, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.
A tal fine è stato predisposto un servizio on line, "sorveglianza sanitaria eccezionale”, disponibile dal 1 luglio, per accedere al quale è necessario disporre delle usuali credenziali dispositive, eventualmente acquisendole tramite i canali indicati nel sito.
Una volta inviata la richiesta, l’INAIL provvederà ad individuare un medico, il quale, all’esito della visita, esprimerà un parere di idoneità o inidoneità, riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza, nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative necessarie ad evitare o ridurre il rischio di contagio. Si tratta quindi di un accertamento sanitario finalizzato unicamente al rischio COVID, che non si estende quindi agli altri, eventuali, rischi professionali, in teoria assenti.
L’attività svolta rientra tra quelle erogate dall’Istituto a pagamento, ed in via provvisoria, in attesa dell’emanazione di un provvedimento regolamentare in merito, l’INAIL ha stabilito un importo di € 50,85.
Linee guida per la sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 18 giugno, ha emanato le linee guida per la gestione della sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche nella fase di emergenza Covid-19.
Esse hanno lo scopo di aiutare il committente pubblico nella gestione del cantiere in tale fase emergenziale, al fine di garantire la salute e sicurezza di tutti i soggetti presenti in cantiere nel rispetto della normativa di settore e dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza Covid-19.
Il mobbing nei luoghi di lavoro
Ai fini del riconoscimento del mobbing gli elementi che devono necessariamente essere presenti sono:
a)una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b)l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c)il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
d)l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
Non è quindi sufficiente la presenza di comportamenti conflittuali, connessi alle dinamiche consuete negli ambienti di lavoro, se mancano tutti i caratteri di unitarietà sopra elencati.
Linee guida per la sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 18 giugno, ha emanato le linee guida per la gestione della sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche nella fase di emergenza Covid-19.
Esse hanno lo scopo di aiutare il committente pubblico nella gestione del cantiere in tale fase emergenziale, al fine di garantire la salute e sicurezza di tutti i soggetti presenti in cantiere nel rispetto della normativa di settore e dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza Covid-19.
Ordinanza Regione Veneto del 26 giugno 2020
La Regione Veneto, con l’ordinanza del 26 giugno, specifica le condizioni alle quali è consentita la formazione in presenza, specificando che la stessa deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 59 del 13 giugno 2020, relativamente alla formazione professionale.
La scheda richiamata, prevista dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, che prevede nello specifico il rispetto delle seguenti disposizioni.
In particolare, è previsto che il soggetto organizzatore predisponga una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso ove superiore a 37.5°C.
Dovranno essere messi a disposizione, in punti idonei, prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani, e l’elenco dei partecipanti dovrà essere conservato per 14 giorni.
Se possibile, si dovrà privilegiare l’organizzazione in gruppi il più possibile omogenei, e, in particolare per le attività pratiche, l’utilizzo degli spazi esterni.
Gli spazi dovranno essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
Tutti i partecipanti (allievi, docenti, tutor, ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina di protezione per tutta la durata dell’attività e procedere ad una frequente igiene delle mani, mentre i docenti possono far ricorso ad una visiera trasparente.
Si noti peraltro che, nelle attività pratiche, dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari DPI.
Deve poi essere garantita la regolare pulizia e disinfezione sia degli ambenti sia di eventuali strumenti e attrezzature, che dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio utente ed in ogni caso a fine giornata.
Infine, si dovrà garantire il ricambio d’aria e verificare l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna.
Si conferma quindi, nella fase di ripresa delle attività, l’importanza di proseguire nell’attività formativa a favore dei propri dipendenti, ove possibile in modalità telematica ma anche, nel rispetto delle cautele sopra ricordate, anche in presenza.
Formazione in presenza
Il Comitato Tecnico Scientifico, nel rispondere ad un quesito del Ministero del Lavoro sulle attività formative in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ha espresso parere favorevole alla riattivazione della formazione, sia quando la stessa deve svolgersi necessariamente in presenza sia quanto siano previste sessioni pratiche di formazione, quali ad esempio quelle relative alle attrezzature di lavoro, sia infine quando non sia possibile attivare la formazione a distanza.
È tuttavia necessario, in questi casi, adottare alcune misure di contenimento del rischio, quali ad esempio:
- utilizzo di locali dotati di adeguata aerazione;
- distanziamento fisico di almeno 1 metro;
-utilizzo della mascherina chirurgica;
- accessibilità all’igiene frequente delle mani;
- garanzia dell’igiene delle superfici; in particolare, in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro.
Rimane comunque sempre valido il suggerimento di preferire la formazione mediante la videoconferenza in modalità sincrona, ovviamente non siano previste attività o parti di addestramento pratico, per le quali si dovranno rispettare i principi sopra richiamati.
Lavoro agile in situazioni emergenziali
L’INAIL ha pubblicato un documento dedicato all’esperienza del lavoro a distanza adottata necessariamente nella fase emergenziale dell’epidemia da COVID-19.
Dopo aver analizzato affinità e differenze tra lavoro agile e telelavoro, viene messa in evidenza la sovrapposizione tra ambiente domestico e ambiente di lavoro, elemento che rende complessa la gestione del lavoro; si evidenzia infatti una pericolosa promiscuità tra vita lavorativa e vita personale, nella quale tutti i membri della famiglia, e quindi non unicamente il lavoratore, diventano parte di un’attività produttiva non organica, realizzata in spazi non adeguati e con modalità diverse da quanto previsto dalla normativa sul lavoro a distanza.
In tale contesto, al di là degli obblighi a carico del datore di lavoro di fornire al lavoratore strumenti adeguati e l’informativa sui rischi generici e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, un ruolo centrale lo svolge il lavoratore stesso, il quale è tenuto ad adottare comportamenti responsabili e a divenire promotore di una formazione condivisa con gli altri membri della famiglia e motore della cultura della sicurezza, sviluppandosi così i concetti di sicurezza partecipata presenti nelle normativa comunitarie e recepiti sia dal D.Lgs. 626/1994 sia dal D.Lgs. 81/2008.
Linee guida ripresa attivita’ e formazione professionale
La più recente versione delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020 riporta, nella scheda dedicata alla formazione professionale, le indicazioni relative ai percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
In particolare, è previsto che il soggetto organizzatore predisponga una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso ove superiore a 37.5°C.
Dovranno essere messi a disposizione, in punti idonei, prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani, e l’elenco dei partecipanti dovrà essere conservato per 14 giorni.
Se possibile, si dovrà privilegiare l’organizzazione in gruppi il più possibile omogenei, e, in particolare per le attività pratiche, l’utilizzo degli spazi esterni.
Gli spazi dovranno essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
Tutti i partecipanti (allievi, docenti, tutor, ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina di protezione per tutta la durata dell’attività e procedere ad una frequente igiene delle mani, mentre i docenti possono far ricorso ad una visiera trasparente.
Si noti peraltro che, nelle attività pratiche, dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari DPI.
Deve poi essere garantita la regolare pulizia e disinfezione sia degli ambenti sia di eventuali strumenti e attrezzature, che dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio utente ed in ogni caso a fine giornata.
Infine, si dovrà garantire il ricambio d’aria e verificare l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna.
Ordinanza Regione Veneto del 13 giugno 2020
La Regione Veneto ha emanato una nuova ordinanza con la quale si dispone la ripresa di alcune attività economiche, sociali e ricreative, in particolare cinema e teatri, sagre e fiere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo, discoteche e locali assimilabili, il Casinò di Venezia, le attività sportive con contatto, disciplinando altresì le modalità di presa in cario di turisti risultati positivi al virus.
Inoltre, nell’allegato 1, sono riportate le nuove linee guida per la ripresa delle attività produttive elaborate dalla Conferenza Stato – Regioni dell’11 giugno, relative alle attività già attive.
Vengono poi individuate specifiche disposizioni regionali per i servizi per l’infanzia e l’adolescenza, gli informatori medici scientifici, piscine condominiali, servizi semiresidenziali per minori, trasporto di persone mediante impianti a fune, strutture residenziali extra ospedaliere, attività non specificatamente regolate, per le quali si applicano le disposizioni dell’allegato 2.
In generale, poi, dispone che nel territorio regionale è obbligatorio usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra i non conviventi.
Nello spostamento in autoveicoli, se lo spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro, diversamente è obbligatorio l’obbligo della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.
Nello spostamento in motociclo i passeggeri devono usare protezioni delle vie respiratorie e delle mani.
Le disposizioni si applicano fino al 10 luglio 2020.
