Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla sospensione dell’attività imprenditoriale
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il 9 dicembre una circolare volta a definire modelli uniformi di vigilanza in relazione alle nuove ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale, introdotto dal Decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021.
In particolare, vengono specificate le seguenti ipotesi.
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
La violazione potrà essere contestata solo nelle ipotesi in cui sia constatata la mancata redazione del DVR; qualora lo stesso sia custodito in luogo diverso, il provvedimento di sospensione sarà adottato dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo, al fine di permettere al datore di lavoro l’esibizione del documento, e solo nel caso il DVR rechi data certa anteriore all’emissione del provvedimento lo stesso potrà essere annullato.
Peraltro, si rammenta che la data può essere attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dal medico competente.
Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione
Anche in questo caso il provvedimento di sospensione verrà adottato nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano.
Mancata formazione ed addestramento
Sul tema l’Ispettorato ritiene che il provvedimento vada adottato solo quanto è prevista la partecipazione del lavoratore sia alla formazione che all’addestramento, identificando i seguenti casi:
a)utilizzo attrezzature di lavoro, nei casi disciplinati dall’accordo Stato – Regioni del 22.2.2012;
b)utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito;
c)sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
d)lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;
e)formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.
In relazione a tale ultimo punto, si dovrà verificare che la formazione specifica sia stata effettuata anche in relazione alla movimentazione manuale dei carichi solo ove sia emerso che il lavoratore sia adibito a tale mansione.
Per quanto riguarda poi il provvedimento di revoca della sospensione, lo stesso potrà essere adottato anche in seguito alla dimostrazione della prenotazione della formazione, ferma naturalmente l’applicazione delle sanzioni; in ogni caso, il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui è stata riscontrata la carenza formativa, fino al completamento dell’attività di formazione e addestramento.
Modifiche al Testo Unico in tema di preposto e formazione
In sede di conversione del D.L. 146/2021 sono state introdotte alcune significative innovazioni, in particolare in tema di formazione e riguardo la figura del preposto.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è ora previsto che il datore di lavoro è tenuto ad individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza, ed in tal senso i contratti collettivi possono stabilire l’emolumento aggiuntivo spettante al preposto per lo svolgimento di tale attività.
Sono stati inoltre integrati gli obblighi del preposto, tra cui quello di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi, intervenire per modificare il comportamento fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, intervenendo per interrompere l’attività informando i superiori diretti in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza.
Inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto è tenuto ad interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Infine, nelle attività in regime di appalto disciplinate dall’articolo 26, i datori di lavoro devono espressamente indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge le funzioni di preposto.
In tema poi di formazione, entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato – Regioni dovrà adottare un accordo nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati gli accordi in merito attualmente vigenti, in modo da garantire:
a)l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b)l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatorio per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
Viene poi specificato che l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza, di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, oltre che nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento devono essere ora tracciati in apposito registro, anche informatizzato.
Inoltre, l’obbligo di ricevere una formazione specifica ed adeguata ed un aggiornamento periodico è ora esteso, oltre che ai dirigenti e ai preposti, anche al datore di lavoro.
Infine la formazione del preposto, in funzione dei nuovi compiti, deve essere svolta interamente con modalità in presenza e deve essere ripetuta con cadenza almeno biennale, e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Certificazioni verdi e luoghi di lavoro
È stato convertito in legge, con alcune significative modificazioni, il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, con il quale è stato introdotto, a partire dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possedere e di esibire, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, una certificazione verde COVID-19.
Tale disposizione si applica anche a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, nei luoghi di lavoro dell’azienda.
Per i lavoratori in somministrazione è stato specificato che la verifica del rispetto spetta all’utilizzatore, mentre il somministratore deve informare i lavoratori circa l’obbligo di possesso del certificato.
Al fine di semplificare la fase dei controlli, è ora possibile, per il lavoratore, richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, e tali lavoratori sono esonerati, per tutta la durata di validità, dai relativi controlli.
Infine, in caso di scadenza della validità delle certificazioni durante l’attività lavorativa, la permanenza del lavoratore è consentita, e non può quindi essere sanzionata, esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Nuovo protocollo COVID per il settore del trasporto e della logistica
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, che sostituisce il precedente protocollo di cui all’allegato 14 del D.P.C.M. 2 marzo 2021.
Tra le misure comuni per i lavoratori del settore, va segnalato l’obbligo di indossare almeno una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale all’interno dei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico, quali stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus, ecc., e all’interno dei mezzi ed in generale in tutti i luoghi di lavoro al chiuso ed anche all’aperto, e tale misura si applica a tutto il personale viaggiante così come a tutti coloro che hanno rapporti con il pubblico.
Per quanto riguarda il settore autotrasporto merci, se sprovvisti di mascherine, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, mentre nel caso in cui scendano ed entrino in contatto con altri operatori dovranno indossare dispositivi di protezione o mascherine chirurgiche.
Nei luoghi di carico e scarico dovrà essere assicurato che le operazioni di carico e scarico merci e la consegna dei documenti avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti, ai quali, qualora non indossino mascherine, se in luogo chiuso, si raccomanda il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno due metri.
L’accesso agli uffici delle aziende avviene con le modalità previste dalle aziende stesse, evidentemente in funzione delle proprie caratteristiche e comunque nel rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza delle operazioni nonché l’utilizzo di servizi igienici dedicati, per i quali dovrà essere garantita una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idonei e sufficienti mezzi detergenti e igienizzanti per le mani.
La consegna di pacchi, documenti e altre merci espresse possono inoltre avvenire anche senza contatto con i riceventi, previa informativa ai clienti.
Infine, è ribadito l’obbligo di utilizzare mascherine chirurgiche o dispositivi di protezione di livello superiore in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto.
Decreto 3 settembre 2021 sulla progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre il decreto del Ministero dell’Interno del 3 settembre 2021, concernente i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esse si verifichino, nonché le misure precauzionali di esercizio.
In particolare, è specificato che la valutazione del rischio di incendio, che deve essere effettuata in conformità ai criteri individuali dal decreto, e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio, costituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi (DVR), e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione di cui al titolo XI del Testo Unico.
Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i quali risultano applicabili; per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio sono definiti specifici criteri, riportati nell’allegato I, mentre per gli altri luoghi di lavoro si applicano quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2015.
Per i luoghi di lavoro esistenti, l’adeguamento deve essere effettuato nei casi previsti dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008, ovvero in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi.
Il decreto entra in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, data dalla quale è abrogato il decreto 10 marzo 1998.
Modifiche al Testo Unico con DL 146/2021
Il decreto legge 146 ha modificato in alcuni punti il D.Lgs. 81/2008, al fine di rendere più efficace la vigilanza e quindi rafforzare l’attività di prevenzione svolta dagli organi di vigilanza.
In particolare, viene sostituito l’articolo 14 del decreto, avente ora ad oggetto "provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, con la previsione che al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, l’Ispettorato del Lavoro adotta un provvedimento di sospensione in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, elencati nel nuovo Allegato I.
In tal senso di deve rilevare che, rispetto alla previgente disciplina, è tenuta ad adottare il provvedimento di sospensione, senza alcuna applicazione discrezionale, già dalla prima violazione, mentre prima era necessaria la reiterazione della stessa.
Tra le violazioni vi è la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, la mancata formazione e addestramento e la mancata elaborazione del POS.
Tra le condizioni per la revoca del provvedimento, infine, vi è anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I, cifre che vanno dai 2.500 euro della mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ai 300 euro per ogni lavoratore interessato in caso di mancata formazione e addestramento.
Applicativo Richiesta verifica green pass
L’INPS ha predisposto l’applicativo on line "Richiesta verifica green pass”, riservato alle aziende con più di 50 dipendenti, con la quale si possono effettuare le verifiche relative al possesso della certificazione verde da parte dei propri lavoratori, ottemperando in tal modo in modo autonomo rispetto alla verifica manuale degli stessi.
In particolare, la procedura permette di visualizzare l’elenco dei dipendenti e di eseguire la verifica per tutti o alcuni dei lavoratori, e consente inoltre di estrarre l’esito della verifica anche in formato .xls.
Si noti che la verifica può essere effettuata unicamente nei confronti del personale effettivamente in servizio il giorno della verifica, escludendo tutti i lavoratori assenti.
Qualora poi le verifiche diano un risultato negativo, il lavoratore interessato ha diritto di richiedere la ripetizione della verifica utilizzando l’applicazione VerificaC-19.
Decreto 2 settembre 2021 sulla formazione antincendio
Il decreto del 2 settembre 2021 disciplina in generale la gestione della sicurezza antincendio e la relativa formazione, innovando la disciplina dettata dal decreto del 10 marzo 1998,
In particolare, in materia di formazione antincendio, sono previsti 3 livelli di formazione, della durata di 4, 8 e 16 ore, ed è inoltre stabilito che gli addetti antincendio frequentino corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e di durata rispettivamente di 2, 5 e 8 ore.
Per gli addetti già formati, il primo aggiornamento dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
Il decreto stabilisce inoltre i requisiti dei docenti, ed anche per questi è previsto l’obbligo di aggiornamento quinquennale.
È inoltre stato aggiornato l’elenco delle attività nelle quali gli addetti sono tenuti a conseguire l’attestato di idoneità tecnica, e tra queste sono ora ricomprese le seguenti:
-alberghi con oltre 100 posti; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
-strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
-stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti.
Il decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuto il 4 ottobre 2021.
Casi di COVID-19 al 30 settembre 2021
L’INAIL ha diffuso i dati relativi al monitoraggio periodico relativo ai casi di infortunio derivante da infezione dal COVID 19 al 30 settembre 2021, con 181.636 denunce di infortunio dall’inizio dell’epidemia, che rappresentano il 3,9% rispetto al totale dei contagiati.
Rispetto al 31 agosto i casi sono aumentati di 1.644, +0,9%; l’anno 2020, con 148.026 infezioni denunciate, rappresenta l’81,5% di tutti i casi di contagio, mentre a partire dal mese di febbraio dell’anno in corso si assiste ad una discesa del fenomeno; in generale, nel 2020 l’incidenza media delle denunce da COVID-19 sul totale degli infortuni denunciati è stato di una denuncia ogni quattro, mentre nel 2021 è scesa ad una su dodici.
Rispetto alle attività produttive, il settore della sanità ed assistenza sociale (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili) continua a registrare la maggioranza dei casi, pari al 65,1% delle denunce, seguito dall’amministrazione pubblica (ASL e amministrazioni regionali, provinciali e comunali) con l’9,2%, dal noleggio e servizi di supporto (servizi di vigilanza, di pulizia, call center) con il 4,4%, dal trasporto e magazzinaggio con il 3,8%, dal settore manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici, farmaceutici, stampa, industria alimentare) con il 3,1%, dalle attività dei servizi di alloggio e ristorazione con il 2,5%, dal commercio all’ingrosso e al dettaglio con il 2,2%, dalle altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…) e dalle attività professionali scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale) entrambe con l’1,9%,
L’analisi per professione vede quella dei tecnici della salute risulta come più interessata, con il 37,4% delle denunce, gli operatori socio – sanitari con il 18,2%, i medici con il 8,5%, gli operatori socio assistenziali con il 6,9% e il personale non qualificato nei servizi sanitari con il 4,7%.
Alla data del 31 agosto, inoltre, sono state rilevate 762 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, oltre un quarto del totale dei decessi denunciati da gennaio 2020 e un’incidenza dello 0,6% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da COVID-19.
Rispetto al monitoraggio al 31 agosto i decessi sono 15 in più; rispetto ai primi nove mesi del 2020, i casi mortali denunciati sono comunque in calo del 43,4%.
Infortuni e malattie professionali nei primi otto mesi del 2021
Nei primi otto mesi dell’anno sono stati denunciati all’INAIL 349.449 infortuni sul lavoro, con un aumento di circa 27.000 casi, l’8,5%. In particolare, sono aumentati gli infortuni in itinere, pari a 45.821 casi, + 20,6%, ed anche quelli occorsi in occasione di lavoro, con un aumento del 6,9%.
Sono stati poi denunciati all’INAIL 772 casi con esito mortale, 51 in meno rispetto al 2020. Tale dato, secondo l’istituto, deve comunque essere valutato con attenzione in quanto fortemente influenzato dalla pandemia da COVID-19, con il rischio di denunce tardive non ancora conteggiate.
Tra gli infortuni mortali si registra un aumento solo dei casi in itinere, passati da 138 a 152 (+10,1%), mentre diminuiscono quelli in occasione di lavoro, passati da 685 a 620, il 9,5% in meno.
Al 31 agosto risultano 12 incidenti plurimi, per un totale di 29 decessi, di cui 17 stradali.
Infine, le denunce di malattia professionale sono state 36.496, + 8.735 rispetto allo scorso anno.
Le patologie del sistema osteoarticolare e del tessuto connettivo, del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dai tumori, che superano ad agosto quelle del sistema respiratorio.