Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Casi di COVID-19 denunciati al 30 settembre 2021 in Veneto
I casi di COVID-19 denunciati in Veneto da gennaio 2020 fino al mese di settembre 2021 sono stati 19.173, con un aumento, rispetto al mese di agosto, di 137 casi (+0,7%).
Il 77,2% delle denunce riguarda il settore "sanità e assistenza sociale”, tra cui gli ospedali, le case di cura e di riposo incidono per tre quarti dei casi e l’assistenza sociale residenziale e non residenziale per anziani e disabili per oltre un quarto dei casi.
La provincia di Verona continua ad essere quella più colpita, con il 23,3% dei casi, seguita da Treviso con il 17,4%, da Vicenza con il 17,0% e da Padova con il 15,8.%.
Gli eventi mortali non si sono incrementati rispetto alla precedente rilevazione e sono pari a 33 casi.
Manutenzione e controllo periodico degli impianti e attrezzature antincendio
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre il decreto del Ministero dell’Interno del 1° settembre 2021, avente ad oggetto "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”, con il quale si stabilisce che tutti gli interventi devono essere eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e che siano eseguiti unicamente da tecnici di manutenzione qualificati, ovvero che abbiano effettuato un corso di formazione, secondo i contenuti dell’allegato II, e che siano stati successivamente sottoposti ad un processo di valutazione dei requisiti a cura del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al quale è affidato l’incarico di rilasciare l’attestazione di tecnico manutentore qualificato.
Il decreto entra in vigore un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, data dalla quale saranno abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del Decreto del Ministero dell’Interno del 10 marzo 1998.
È inoltre precisato che il datore di lavoro attua gli interventi di manutenzione anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008.
Estensione obbligo certificato verde Covid-19
Con la pubblicazione del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, è stato esteso l’obbligo di possesso del certificato verde, comprendo ora anche l’ambito lavorativo privato.
In particolare dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi lavorativi, di possedere e di esibire la certificazione verde Covid-19, e tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti esterni che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa, o di formazione, o di volontariato, all’interno dei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa.
I datori di lavoro sono pertanto tenuti a verificare il rispetto di tali disposizioni sia per i propri lavoratori sia per gli esterni, in collaborazione in questo caso con i rispettivi datori di lavoro, ed entro il 15 ottobre sono tenuti a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.
Formazione steward
L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in considerazioni delle difficoltà relative alla formazione degli steward, ha emanato la determinazione n. 9 del 13 agosto 2021 con la quale viene rimodulato il processo formativo previsto dal D.M. 13 agosto 2019.
In particolare, per quanto riguarda la parte teorica, per la stessa si dovrà privilegiare la formazione a distanza, con l’utilizzo di piattaforme che certifichino la frequenza e l’apprendimento degli steward.
In secondo luogo, in via eccezionale, si riduce ad 8 le ore di esercitazioni pratiche necessarie per ottenere l’attestato e conseguentemente per poter essere impiegati come steward, mentre le restanti 16 ore dovranno essere distribuite nel corso della stagione sportiva.
Infine, gli aggiornamenti stagionali, per gli steward già formati, potranno essere svolti, sempre con modalità in line, relativamente alle materie delle aree giuridica, ticketing e su tutta la disciplina relativa al contenimento del contagio dal COVID-19.
Tali misure, di carattere come detto eccezionale e temporaneo, troveranno applicazione fino al 31 dicembre 2021.
Circolare Ministero della Salute dell’11 agosto 2021 sulle misure di isolamento e quarantena
Il Ministero della Salute ha aggiornato, con la circolare dell’11 agosto, le disposizioni relative alla quarantena ed all’isolamento.
In particolare, per la quarantena è previsto che i contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi di infezione da SARS-COV-2, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultimo contatto, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo; qualora non fosse possibile eseguire il test, si può valutare di concludere il periodo dopo un periodo di quarantena di almeno 14 giorni, anche in assenza di test.
I contatti asintomatici a basso rischio, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, anche se devono continuare a mantenere le normali misure igienico-sanitarie.
Per contatti a basso rischio si intendono i seguenti casi:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore a 2 metri per meno di 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, se provvisto dei DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione del treno/aereo dove il caso era seduto, che sono classificati contatti ad alto rischio.
Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva.
Qualora poi il contatto riguardi soggetti non vaccinati o soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, i contatti asintomatici ad alto rischio possono rientrare in comunità dopo una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo; qualora non fosse possibile eseguire il test, si può valutare di concludere il periodo dopo un periodo di quarantena di almeno 14 giorni, anche in assenza di test.
Anche per tali soggetti, in caso di contatto a basso rischio, non è necessaria la quarantena, ma devono comunque continuare a mantenere le misure igienico-sanitarie.
Nel caso in cui il contatto avvenga con casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, e quindi una quarantena di 10 giorni sempre seguita da test molecolare o antigenico negativo.
In materia di isolamento è previsto che le persone asintomatiche risultate positive a SARS-COV-2 da variante VOC non Beta possono rientrare in comunità dopo un periodo di 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.
Le persone sintomatiche risultate positive a SARS-COV-2 non Beta possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare o antigenico con esito negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
I casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta, in assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni, potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno.
Per i casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, e quindi una quarantena di 10 giorni sempre seguita da test molecolare negativo, e quindi, in particolare per i positivi a lungo termine, è sempre richiesta l’esecuzione di un test molecolare con esito negativo.
Circolare Ministero della Salute dell’11 agosto 2021 sulle misure di isolamento e quarantena
Il Ministero della Salute ha aggiornato, con la circolare dell’11 agosto, le disposizioni relative alla quarantena ed all’isolamento.
In particolare, per la quarantena è previsto che i contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi di infezione da SARS-COV-2, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultimo contatto, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo; qualora non fosse possibile eseguire il test, si può valutare di concludere il periodo dopo un periodo di quarantena di almeno 14 giorni, anche in assenza di test.
I contatti asintomatici a basso rischio, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, anche se devono continuare a mantenere le normali misure igienico-sanitarie.
Per contatti a basso rischio si intendono i seguenti casi:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore a 2 metri per meno di 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, se provvisto dei DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione del treno/aereo dove il caso era seduto, che sono classificati contatti ad alto rischio.
Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva.
Qualora poi il contatto riguardi soggetti non vaccinati o soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, i contatti asintomatici ad alto rischio possono rientrare in comunità dopo una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo; qualora non fosse possibile eseguire il test, si può valutare di concludere il periodo dopo un periodo di quarantena di almeno 14 giorni, anche in assenza di test.
Anche per tali soggetti, in caso di contatto a basso rischio, non è necessaria la quarantena, ma devono comunque continuare a mantenere le misure igienico-sanitarie.
Nel caso in cui il contatto avvenga con casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, e quindi una quarantena di 10 giorni sempre seguita da test molecolare o antigenico negativo.
In materia di isolamento è previsto che le persone asintomatiche risultate positive a SARS-COV-2 da variante VOC non Beta possono rientrare in comunità dopo un periodo di 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.
Le persone sintomatiche risultate positive a SARS-COV-2 non Beta possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare o antigenico con esito negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
I casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta, in assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni, potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno.
Per i casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, e quindi una quarantena di 10 giorni sempre seguita da test molecolare negativo, e quindi, in particolare per i positivi a lungo termine, è sempre richiesta l’esecuzione di un test molecolare con esito negativo.
Green pass ed eventi sportivi
A partire dal 6 agosto entrerà in vigore quanto previsto dal decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 e pertanto la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi sarà consentita esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-19, nota anche come green pass.
La capienza consentita, in zona bianca, non può comunque essere superiore al 50% di quella autorizzata negli impianti all’aperto e al 25% in quelli al chiuso mentre in zona gialla il numero massimo degli spettatori non può comunque essere superiore rispettivamente a 2.500 e 1.000 persone.
Le attività devono inoltre svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport oltre che, per quanto riguarda gli eventi calcistici, delle linee guida adottate dalla FIGC.
Infine, la verifica delle certificazioni verdi deve avvenire nel rispetto dell’articolo 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 e quindi, per gli eventi sportivi, la verifica avverrà tramite soggetti delegati dal titolare dell’impianto, identificati nel personale steward, il quale comunque dovrà essere incaricato con atto formale e dovrà essere adeguatamente istruito sull’esercizio dell’attività di verifica.
Casi di COVID-19 denunciati al 30 giugno 2021 in Veneto
I casi di COVID-19 denunciati in Veneto da gennaio 2020 fino al mese di giugno 2021 sono stati 18.739, con un aumento, rispetto al mese di maggio, di 199 casi (+1,1%).
Il 77,7% delle denunce riguarda il settore "sanità e assistenza sociale”, tra cui gli ospedali, le case di cura e di riposo incidono per tre quarti dei casi e l’assistenza sociale residenziale e non residenziale per anziani e disabili per oltre un quarto dei casi.
La provincia di Verona continua ad essere quella più colpita, con il 23,4% dei casi, seguita da Treviso con il 17,5%, da Vicenza con il 17,2% e da Padova con il 15,9.%.
Il totale dei decessi è ora di 31, con un aumento di 3 casi.
Infortuni e malattie professionali nel 2020
L’INAIL ha diffuso i dati relativi ad infortuni e malattie professionali verificatisi nel 2020.
In particolare, sono stati denunciati 571.198 infortuni sul lavoro, in calo dell’11,4% rispetto al 2019, di cui circa un quarto sono relativi a contagi da COVID-19 di origine professionale.
Sono stati riconosciuti come infortuni sul lavoro 375.238 casi, di cui circa il 13% avvenuti all’esterno dell’azienda, compresi quelli in itinere.
Le denunce di infortunio con esito mortale sono state 1.538, in aumento del 27,6% rispetto al 2019, di cui tuttavia quasi un terzo riguarda decessi causati dal COVID-19.
I casi accertati dall’INAIL sono stati 799, in aumento del 13,3% rispetto all’anno precedente, di cui circa un terzo occorse fuori dall’azienda.
Per quanto riguarda le malattie professionali, ne sono state denunciate 44.955, in diminuzione del 26,6% rispetto al 2019, mentre i lavoratori deceduti nel 2020 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 912, in calo del 19,79% rispetto al 2019, di cui 205 per silicosi/asbestosi.
Casi di COVID-19 al 30 giugno 2021
Il monitoraggio periodico pubblicato relativo ai casi di infortunio derivante da infezione dal COVID 19 ha rilevato, alla data del 30 giugno 2021, 176.925 denunce di infortunio, costituenti oltre un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute nell’anno e con un’incidenza del 4,2% rispetto al complesso dei contagiati nazionali comunicati dall’ISS alla stessa data.
Il periodo febbraio – giugno rappresenta l’’8,9% del totale delle denunce da inizio pandemia, mentre il mese di novembre del 2020 rimane quello con il maggior numero di casi denunciati.
Il 68,7% dei contagi ha interessato le donne, e l’età media è di 46 anni per entrambi i sessi.
Il 43% dei casi è situato nel Nord Ovest (prima la Lombardia con il 25,5%), del Nord Est (Veneto 10,6%), del 15,2% al Centro Sud (Lazio 6,6%), del 12,7% al Sud (Campania 5,8%) e del 4,6% nelle Isole (Sicilia 3,1%).
Rispetto alle attività produttive, il settore della sanità ed assistenza sociale (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili) continua a registrare la maggioranza dei casi, pari al 65,6% delle denunce, seguito dall’amministrazione pubblica (ASL e amministrazioni regionali, provinciali e comunali) con l’9,2%, dal noleggio e servizi di supporto (servizi di vigilanza, di pulizia, call center) con il 4,4%, dal trasporto e magazzinaggio con il 3,5%, dal settore manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici, farmaceutici, stampa, industria alimentare) con il 3,0%, dalle attività dei servizi di alloggio e ristorazione con il 2,4%, dal commercio all’ingrosso e al dettaglio con il 2,2%, dalle altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…) e dalle attività professionali scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale) entrambe con l’1,9%,
L’analisi per professione vede quella dei tecnici della salute risulta come più interessata, con il 37,6% delle denunce, gli operatori socio – sanitari con il 18,4%, i medici con il 8,6%, gli operatori socio assistenziali con il 7,0% e il personale non qualificato nei servizi sanitari con il 4,7%.
Sono stati inoltre denunciati 682 casi di infortunio con esito mortale, circa un terzo dei decessi denunciati da gennaio 2020, con una incidenza dello 0,5% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da COVID-19 e con 43 decessi in più rispetto al mese precedente.
L’83,7% dei decessi ha riguardato gli uomini e il 16,3% le donne, mentre l’età media dei deceduti è di 59 anni.