Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Proroga termini sorveglianza sanitaria eccezionale al 31 12 2021
Con il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, recante "misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche” sono stati prorogati i termini relativi alla sorveglianza sanitaria eccezionale; quindi, tutti i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino al 31 dicembre 2021, in alternativa nominarne uno oppure fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili ai servizi territoriali dell’INAIL utilizzando l’apposito servizio on line.
Linee guida FIGC per la stagione sportiva 2021/2022
La FIGC ha pubblicato una versione aggiornata delle linee guida contenenti le indicazioni generali per la pianificazione, l’organizzazione e la gestione della stagione sportiva 2021/2022, relative ad allenamenti, attività pre-gara e gare in presenza di pubblico, finalizzate al contenimento dell’emergenza da COVID-19.
Le stesse si applicano al calcio professionistico maschile, alla serie A femminile, alle competizioni Primavera 1 e 2 ed agli arbitri.
DPCM 17 Giugno 2021 sui Certificati Verdi
Con il decreto del 17 giugno vengono disciplinate le "certificazioni verdi COVID-19”, definite come le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
La verifica delle certificazioni, effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando unicamente l’applicazione mobile prevista dal decreto, è effettuata dai seguenti soggetti:
a)pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni;
b)il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco prefettizio;
c)i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
d)il proprietario o legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
e)i vettori aerei, marittimi e terresti, nonché i loro delegati;
f)i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Con l’esclusione dei pubblici ufficiali e degli incaricati ai servizi di controllo, negli altri casi i soggetti delegati alla verifica devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni per l’attività di verifica.
È inoltre previsto che all’atto della verifica sia possibile, da parte dei soggetti incaricati, richiedere l’esibizione di un documento di identità.
Infine, si nota che tra i soggetti incaricati dei controlli non sono espressamente richiamati gli steward previsti obbligatoriamente nelle manifestazioni calcistiche, secondo quanto previsto dal D.M. 13 agosto 2019.
Ordinanza Ministero Salute del 29 maggio 2021
Il Ministero della Salute ha firmato l’ordinanza del 29 maggio con la quale stabilisce che le attività economiche devono svolgersi nel rispetto della nuova versione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed integrate dalle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.
In particolare, le attività disciplinate sono le seguenti:
-ristorazione e cerimonie
-attività turistiche e ricettive
-cinema e spettacoli dal vivo
-piscine termali e centri benessere
-servizi alla persona
-commercio
-musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura
-parchi tematici e di divertimento
-circoli culturali e ricreativi
-congressi e grandi eventi fieristici
-sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
-sagre e fiere locali
-corsi di formazione.
Circolare Ministero della Salute sulle misure di quarantena ed isolamento
Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 22746 del 21 maggio 2021 contenente l’aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2.
In particolare, in relazione a tale ultimo aspetto, le nuove indicazioni relative alle attività di ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 sospetti o confermati per infezione da varianti VOC (Variant of concern).
In relazione alla quarantena, i contatti stretti asintomatici di casi con infezione da SARS-CoV-2, compresi i casi di variante VOC 202012/01 sospetta o confermata, identificati dalle autorità sanitarie, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con esito negativo.
In contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 con varianti diverse da VOC 202012/01 (sospetta o confermata) identificati dalle autorità sanitarie, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.
Qualora i contatti a basso rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto dei DPI raccomandati, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria.
Per quanto riguarda l’isolamento, le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui, se sintomatiche, almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi), al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con esito negativo.
Le persone asintomatiche risultate positive con variante VOC diversa da VOC 202012/01 (sospetta o confermata) possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (di cui, se sintomatiche, almeno 3 giorni senza sintomi), al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con esito negativo.
Infine, le persone che continuano a risultare positive al test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia) potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno, mentre i casi positivi a lungo termine di varianti VOC diverse da VOC 202012/01 (sospetta o confermata) potranno interrompere l’isolamento solo dopo l’avvenuta negativizzazione al test molecolare.
Casi di COVID-19 al 30 aprile 2021
L’INAIL ha pubblicato il report sull’infezione da COVID-19 in ambiente di lavoro.
Alla data del 30 aprile 2021 sono stati denunciati 171.804 casi di infortunio sul lavoro da COVID-19, in aumento, rispetto al mese precedente, di 6.276 casi, il 3,8%, di cui 2.199 riferiti ad aprile e gli altri ai mesi precedenti.
Novembre rimane il mese con il maggior numero di denunce, 39.732, pari al 23,1% del totale.
Rispetto alle attività produttive, il settore della sanità ed assistenza sociale (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili) continua a registrare la maggioranza dei casi, pari al 66,5% delle denunce, seguito dall’amministrazione pubblica (ASL e amministrazioni regionali, provinciali e comunali) con l’9,2%, dal noleggio e servizi di supporto (servizi di vigilanza, di pulizia, call center) con il 4,4%, dal settore manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici, farmaceutici, stampa, industria alimentare) con il 2,9%, dalle attività dei servizi di alloggio e ristorazione con in 2,5%, dal commercio all’ingrosso e al dettaglio con il 2,0%, dalle altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…) e dalle attività professionali scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale) entrambe con l’1,9%,
L’analisi per professione vede quella dei tecnici della salute risulta come più interessata, con il 38,0% delle denunce, gli operatori socio – sanitari con il 18,7%, i medici con il 8,7%, gli operatori socio assistenziali con il 7,1% e il personale non qualificato nei servizi sanitari con il 4,8%.
Sono stati inoltre denunciati 600 casi di infortunio con esito mortale, circa un terzo dei decessi denunciati da gennaio 2020, con una incidenza dello 0,5% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da COVID-19 e con 49 decessi in più rispetto al mese precedente.
Casi di COVID-19 denunciati al 30 aprile 2021 in Veneto
I casi di COVID-19 denunciati in Veneto da gennaio 2020 al mese di aprile 2021 sono stati 18.271, con un aumento di 529 casi, pari al 3,0%.
Il 78,4% delle denunce riguarda il settore "sanità e assistenza sociale”, tra cui gli ospedali, le case di cura e di riposo incidono per tre quarti dei casi e l’assistenza sociale residenziale e non residenziale per anziani e disabili per oltre un quarto dei casi.
La provincia di Verona continua ad essere quella più colpita, con il 23,4% dei casi, seguita da Treviso con il 17,6%, da Vicenza con il 17,5% e da Padova con il 16,0.%.
Il totale dei decessi è ora di 23, con un aumento di 4 casi.
Aggiornato il testo delle linee guida per le attività produttive
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha aggiornato le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, in particolare relativamente alle seguenti attività:
·ristorazione e cerimonie
·attività turistiche e ricettive
·cinema e spettacoli dal vivo
·piscine termali e centri benessere
·servizi alla persona
·commercio
·musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura
·parchi tematici e di divertimento
·circoli culturali e ricreativi
·congressi e grandi eventi fieristici
·sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
·sagre e fiere locali
·corsi di formazione
Decreto Legge 65 del 18 maggio 2021
È stato pubblicato, ed è entrato in vigore, il decreto legge n. 65, che – in ragione dell’andamento del contagio da SARS-CoV-2, modifica in parte le disposizioni in materia.
In particolare, in zona gialla, dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, è consentita la presenza di pubblico negli eventi e nelle manifestazioni sportive, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella prevista per l’impianto, nel limite di 1.000 spettatori per gli impianti all’aperto e di 500 spettatori per quelli al chiuso.
In tema di formazione, dal 1° luglio, sempre in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida; tali corsi sono comunque quelli per i quali non era già consentito lo svolgimento in presenza, tra i quali, come noto, quelli in materia di salute e sicurezza.
Infine, fino al 31 luglio, continuano ad applicarsi le misure previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021.
Vaccinazioni anti-COVID in azienda
L’INAIL ha pubblicato il "documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni in attuazione delle indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-COV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”, con il quale vengono fornite le indicazioni operative per la somministrazione dei vaccini anti-CODIV in azienda.
Nel documento si ribadisce che la vaccinazione in azienda costituisce un’attività di sanità pubblica, che rimane sotto la responsabilità e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale, ma che può concorrere al più celere raggiungimento dell’obiettivo della campagna, ovvero di vaccinare tutta la popolazione nel minor tempo possibile, secondo principi di efficacia, efficienza e sicurezza.
Vengono individuate, sulla base della classificazione del rischio di contagio, dei dati del monitoraggio delle denunce di infortunio da COVID-19, dei dati del monitoraggio epidemiologico e delle evidenze scientifiche disponibili in tema di contagio nei contesti lavorativi, 3 gruppi di aziende, classificate in base al codice ATECO in base all’ordine di priorità.
Nella prima classe troviamo le industrie alimentari, il commercio al dettaglio, le attività dei servizi di ristorazione, le attività sportive, di intrattenimento e di divertimento.
Nel secondo gruppo sono presenti le coltivazioni agricole e produzioni di prodotti animali, le industrie tessili, la riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature, la costruzione di edifici, il commercio all’ingrosso.
Infine, nella classe di priorità 3 troviamo la confezione di articoli di abbigliamento, l’industria del legno, la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, la fabbricazione di prodotti in metallo, le attività legali e contabilità.