Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Datore di lavoro di fatto
Il ruolo di datore di lavoro deriva generalmente dal ruolo ricoperto nell’organizzazione aziendale, che è quello di datore di lavoro, secondo la definizione dell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008.
Tuttavia, come ricorda una recente sentenza della Corte di Cassazione, la posizione di garanzia può essere generata non solo da una investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure del garante, purché il soggetto assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa di carico del bene protetto, che è rappresentato dall’incolumità fisica del lavoratore.
In tal senso, la disposizione prevista dall’articolo 299 del Testo Unico, dedicata per l’appunto all’esercizio di fatto dei poteri direttivi, per la quale le posizioni di garanzia gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro, al dirigente e al preposto.
Pertanto, l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.
Aggiornate le linee guida per la ripresa delle attività economiche e produttive
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un aggiornamento delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e produttive, in continuità con le precedenti linee guida, che tengono conto dell’evoluzione dello scenario economico e delle misure adottate.
I settori interessati sono i seguenti:
- ristorazione e cerimonie
- attività turistiche e ricettive
- cinema e spettacoli dal vivo
- piscine termali e centri benessere
- servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
- commercio
- musei, archivi e biblioteche
- parchi tematici e di divertimento
- circoli culturali e ricreativi
- congressi e grandi eventi fieristici.
Il documento specifica che i settori sono stati individuati sia perché rappresentano le attività maggiormente penalizzate dal meccanismo delle chiusure in base allo scenario, sia perché costituiscono settori in cui il rispetto delle misure previste è più concretamente realizzabile e controllabile rispetto alla pubblica via e ai comportamenti negativi, quali gli assembramenti, che vi si registrano.
Infine, si specifica, allo stato attuale il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali non sostituiscono il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali ad esempio il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione delle mani e delle superfici.
Sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 31 luglio 2021
Con il Decreto Legge 52 sono state prorogate fino al 31 luglio 2021 le disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale, pertanto i datori di lavoro che non sarebbero normalmente tenuti alla nomina del medico competente possono, in alternativa alla nomina, far richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili ai servizi territoriali dell’INAIL, attraverso il servizio on line.
Sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 31 luglio 2021
Con il Decreto Legge 52 sono state prorogate fino al 31 luglio 2021 le disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale, pertanto i datori di lavoro che non sarebbero normalmente tenuti alla nomina del medico competente possono, in alternativa alla nomina, far richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili ai servizi territoriali dell’INAI, attraverso il servizio on line.
Circolare del Ministero Salute sulla riammissione al lavoro dopo un’assenza correlata al COVID-19
Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 15127 del 12 aprile al fine di specificare le corrette procedure di riammissione in servizio dopo un’assenza per malattia correlata al COVID-19 nonché la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
I casi che potrebbero configurarsi e che sono affrontati dalla circolare sono i seguenti:
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Per questi soggetti, i quali si potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare, con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria, o che potrebbero continuare ad accusare disturbi, il medico competente effettua la visita medica "di rientro”, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. 81/2008, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
B) Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori positivi sintomatici, che non abbiano avuto sintomi gravi e non siano stati ricoverati, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
C) Lavoratori positivi asintomatici
I lavoratori positivi ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.
Pertanto, i lavoratori di cui ai due precedenti casi, ai fini del reintegro, devono inviare, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.
Inoltre, i lavoratori positivi, la cui guarigione sia stata certificata da un tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente ancora casi positivi, non devono essere considerati contatti stretti, ma possono essere riammessi in servizio, sempre nei termini sopra indicati.
D) Lavoratori postivi a lungo termine
In generale, i soggetti che continuano a risultare positivi e che non presentano sintomi da almeno una settimana possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi; tuttavia, in applicazione del Protocollo di aggiornamento del 6 aprile, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà esser coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
In tale ipotesi non è comunque necessario che il medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, effettui la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione.
E) Lavoratore contatto stretto asintomatico
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore possa essere collocato in modalità di lavoro agile.
Per la riammissione in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio al lavoratore che informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.
Aggiornamento protocollo per il contrasto al COVID
Il 6 aprile le parti sociali hanno aggiornato il Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, con il quale si tiene conto delle misure normative nel frattempo intercorse, oltre che dell’esperienza maturata in un anno di applicazione del precedente protocollo.
Protocollo per la realizzazione dei piani aziendali di vaccinazione
Il 6 aprile, unitamente all’aggiornamento del protocollo condiviso, le parti sociali hanno sottoscritto un ulteriore protocollo per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Il documento sottolinea come la vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori realizza il duplice obiettivo di concorrere ad accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale anti SARS-CoV-2 e a rendere, nel contempo, più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Nuove misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile il decreto-legge n. 44, contenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni, oltre che di giustizia e di concorsi pubblici.
In primo luogo, sono prorogate fino al 30 aprile le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021, e quindi continuano ad essere consentite, su tutto il territorio nazionale ed indipendentemente dal livello di rischio, tutte le attività produttive, industriali e commerciali, sempre nel rispetto dei protocolli condivisi di regolamentazione riportati negli allegati 12, 13 e 14 del provvedimento prorogato.
In materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario è previsto che, fino alla completa attuazione del piano nazionale vaccinale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-COV-2, la quale costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita, in tal caso il datore di lavoro deve comunque adibire il lavoratore a mansioni, anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus. I lavoratori sono comunque tenuti ad adottare specifiche misure di prevenzione igienico-sanitarie che saranno indicate in uno specifico protocollo, da adottarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, a cura del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.
I datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture precedentemente indicate sono tenuti a trasmettere, entro 5 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione, la quale, verificato lo stato vaccinale, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
Decorsi i termini previsti, l’azienda sanitaria accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza, e l’atto di accertamento determina la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualunque altra forma, il rischio di contagio da SARS-CoV-2.
Ricevuta tale comunicazione, il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con trattamento economico corrispondente alle mansioni esercitate e che, comunque, non implicano rischi di diffusione di contagio; ove ciò non sia possibile, per il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione. La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Mancata fornitura di DPI e procedure di sicurezza
Per l’infortunio di un addetto alle operazioni di pulizia che si era procurata una lesione a causa della presenza di pezzi di vetro precedentemente raccolti, chiudendo un sacco per la raccolta differenziata, era stata contestato al delegato alla sicurezza di non aver disposto, preteso e controllato, anche effettuando la dovuta ed adeguata vigilanza, che i lavoratori utilizzassero in modo corretto i dispositivi di protezione, in particolare i guanti anti – taglio, i quali non erano stati consegnati al dipendente per una precisa scelta organizzativa aziendale, essendo state disposizioni di non toccare gli oggetti taglienti con le mani ma di operare con altre, più sicure, modalità.
La Corte di Cassazione, nell’annullare la sentenza, osserva come nel DVR tale rischio fosse stato preso in considerazione, e quindi valutato, escludendo la necessità di impiego dei DPI ed eliminando viceversa il pericolo alla fonte, mediante la specifica previsione che i lavoratori, a fronte dell’evenienza in cui operò la persona offesa, non dovessero in alcun modo manipolare oggetti dotati di superfici taglienti, dovendo invece utilizzare altri strumenti (paletta e secchiello) per rimuoverli e successivamente inserirli in un recipiente rigido, per cui l’infortunio era stato causato dal comportamento del lavoratore che aveva disatteso le precise istruzioni ricevute, sulla cui osservanza il datore di lavoro ha ragionevolmente diritto di fare affidamento.
Casi di COVID-19 al 28 febbraio 2021
L’INAIL ha pubblicato il report sull’infezione da COVID-19 in ambiente di lavoro.
Al 28 febbraio il monitoraggio rileva 156.766 denunce di infortunio, in aumento di 8.891 più rispetto alla precedente rilevazione, pari al 6%.
Il dato registrato nel periodo ottobre 2020 – febbraio 2021 è pari a circa 101 mila denunce di infortunio, con il mese di novembre che rappresenta quello con il maggior numero di contagi, pari a 38.421 casi.
Rispetto alle attività produttive, il settore della sanità ed assistenza sociale (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili) continua a registrare la maggioranza dei casi, pari al 68,4% delle denunce, seguito dall’amministrazione pubblica (ASL e amministrazioni regionali, provinciali e comunali) con l’9,2%, dal noleggio e servizi di supporto (servizi di vigilanza, di pulizia, call center) con il 4,4%, dal settore manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici, farmaceutici, stampa, industria alimentare) con il 2,8%, dalle attività dei servizi di alloggio e ristorazione con in 2,1%, dal trasporto e magazzinaggio e dalle altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…) con l’1,9% ciascuna, dalle attività professionali scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale) e dal commercio all’ingrosso e al dettaglio con l’1,8%.
L’analisi per professione vede quella dei tecnici della salute risulta come più interessata, con il 39,0% delle denunce, gli operatori socio – sanitari con il 19,3%, i medici con il 9,0%, gli operatori socio assistenziali con il 7,3% e il personale non qualificato nei servizi sanitari con il 4,8%.
Sono stati inoltre denunciati 499 casi di infortunio con esito mortale, circa un terzo dei decessi denunciati da gennaio 2020, con una incidenza dello 0,5% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da COVID-19, con 38 decessi in più rispetto al mese precedente.