Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Casi di COVID-19 denunciati al 28 febbraio 2021 in Veneto
I casi di COVID-19 denunciati in Veneto da gennaio 2020 al 28 febbraio 2021 sono stati 16.752, con un aumento di 1.420 casi, pari al 9,3%.
Il 79,6% delle denunce riguarda il settore "sanità e assistenza sociale”, tra cui gli ospedali, le case di cura e di riposo incidono per tre quarti dei casi, mentre il settore manifatturiero incide per il 8,0% delle denunce, in particolare nell’industria alimentare (pari al 60% dei casi), con una elevata presenza di operai specializzati nelle lavorazioni di macellazione.
Tra le professioni, il 36,2% è costituito dai tecnici della salute, il 28,0% dalle professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, il 10,2% da professioni qualificate nei servizi personali e assimilati e il 6,8% da medici.
La provincia di Verona continua ad essere quella più colpita, con il 24,2% dei casi, seguita da Treviso con il 17,6%, da Vicenza con il 17,5% e da Padova con il 15,8.%.
Si sono inoltre registrati sei nuovi casi con esito mortale.
I decessi riguardano il personale sanitario, conduttori di veicoli, impiegati e operai.
Documento ISS sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2
L’ISS ha pubblicato un documento contente indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazioni anti-COVID-19.
In primo luogo, si ritiene che la circolazione delle varianti non richieda una modifica delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche, consistenti nelle consuete misure di distanziamento sociale, utilizzo della mascherina ed igiene delle mani; relativamente al distanziamento fisico, tuttavia, pur non essendovi evidenze che dimostrino la necessità di incrementare la distanza di sicurezza a seguito della comparsa di nuove varianti, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile, e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria, come ad esempio in occasione del consumo di cibo e bevande.
Si ritiene poi che i lavoratori vaccinati, inclusi gli operatori sanitari, anche se hanno completato il ciclo vaccinale, per proteggere sé stessi e gli altri, siano essi colleghi o pazienti, nonché i contatti in ambito familiare e comunitario, dovranno continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione e precauzione valide per i soggetti non vaccinati, in particolare osservare il distanziamento fisico, indossare un’appropriata protezione respiratoria, igienizzarsi o lavarsi le mani.
Inoltre, se una persona vaccinata, con una o due dosi, viene identificata come contatto stretto, dovrà osservare ugualmente la quarantena; continuano a fare eccezione gli operatori sanitari, con il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dall’infezione, fino ad un’eventuale positività al test o alla comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19.
Infine, il documento ribadisce l’importanza di non modificare i programmi di screening alla quale sono normalmente sottoposti gli operatori sanitari, mantenendo la frequenza prevista.
Modifiche allegati Testo Unico
Con Decreto Interministeriale dell’11 febbraio 2021 sono stati aggiornati gli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008, recependo in tal modo le direttive (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983.
In particolare, con tale regolamento vengono sostituiti gli allegati sopra ricordati, modificando in tal modo l’elenco di sostanze, miscele e processi ed i valori limite di esposizione professionale agli agenti cancerogeni.
Nello specifico, tra le sostanze, miscele e processi ora classificati come cancerogeni sono state inserite le seguenti voci:
-lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore;
-lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Per tale ultimo fattore, l’allegato XLIII prevede che il valore limite si applica a decorrere dal 23 febbraio 2023, e che per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.
DPCM 2 MARZO 2021
Il nuovo decreto, con il quale vengono definite le regole volte a contrastare l’emergenza COVID-19, per le imprese e le realtà produttive non prevede particolari innovazioni.
Infatti, secondo quanto previsto dall’articolo 4, su tutto il territorio nazionale tutte le attività produttive, industriali e commerciali rispettano i contenuti dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e riportati negli allegati 12, 13 e 14 del decreto. Rimane inoltre fortemente raccomandato, per i datori di lavoro privati, l’utilizzo del lavoro agile.
Le disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo e sono efficaci fino al 6 aprile 2021.
Distacco del lavoratore e infortunio sul lavoro
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, per l’infortunio causato da un dispositivo di protezione contro le cadute dall’alto difettoso, del datore di lavoro distaccante, del datore di lavoro distaccatario, ritenendo inoltre gli enti responsabili del reato contestato agli imputati, con applicazione della relativa sanzione amministrativa.
In caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, gli obblighi di sicurezza gravano sia sul lavoratore che ha disposto il distacco sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita; sono pertanto a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici che restano a carico del datore di lavoro distaccante.
In particolare, il distaccante, prima che abbia corso il distacco, ha la titolarità degli obblighi tipici della posizione datoriale, mentre nel momento in cui trova esecuzione la prestazione del lavoratore distaccato, il datore di lavoro distaccatario assume tutti gli obblighi prevenzionistici, eccezion fatta per quelli di informazione e di formazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali vi è il distacco.
Nel caso specifico, quanto alla posizione del distaccante, la dotazione dei presidi antinfortunistici funzionanti e la perdurante manutenzione degli stessi discende dagli obblighi datoriali che precedono la fase esecutiva, stante la strumentalità di quei presidi rispetto alla lavorazione cui deve attendere il lavoratore distaccato.
Pertanto, la corretta funzionalità dei presidi dei quali il lavoratore è stato dotato dalla distaccante deve essere garantita per tutta la durata della lavorazione, il che implica l’adempimento di obblighi di vigilanza sul corretto funzionamento dei presidi stessi e sulla loro manutenzione, tenuto conto delle modalità e della frequenza del loro impiego.
Infine, va rilevato che eventuali accordi contrati in deroga alla previsione normativa sono comunque privi di efficacia, appartenendo le norme antinfortunistiche al diritto pubblico ed essendo le stesse inderogabili in forza di atti privati.
Comodato di macchine e infortuni sul lavoro
La concessione in uso di macchine deve sempre avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. 81/2008, con il quale si vieta la messa a disposizione del lavoratore di macchine che non siano rispondenti ai requisiti di sicurezza, e da tale violazione possono derivare, in caso di infortunio, conseguenze di carattere penale che non possono essere escluse con una clausola di esonero di responsabilità contenuta in un contratto di comodato, che comporta unicamente effetti civili limitati alle parti dell’accordo.
Sicureco Veneto organizza un corso di formazione, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2012.
Sicurezza della prestazione lavorativa e rischio COVID
In una recente sentenza, avente ad oggetto il licenziamento di un lavoratore, causato dalla reazione alla presenza di un cliente entrato nel negozio privo di mascherina e al quale il lavoratore avrebbe detto di indossare la mascherina, rifiutandosi di procedere alla vendita, incontrando la reazione del cliente stesso, il Tribunale, nell’annullare il licenziamento, afferma che il lavoratore si sarebbe limitato ad esercitare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza. Inoltre, l’esimente dello stato di necessità gli consentiva, pur in assenza di una specifica disposizione legislativa, anche di astenersi dal lavoro, poiché lo svolgimento della prestazione lo esponeva ad un rischio di danno alla persona.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 21 dicembre 2020, ha chiarito quale sia la corretta interpretazione del divieto di ricorso al lavoro intermittente per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, in particolare se tale divieto sia applicabile non solo nel caso il documento sia mancante, ma anche qualora nel DVR risulti mancate una sezione dedicata ai lavoratori a chiamata.
L’Ispettorato, nel rammentare come la valutazione dei rischi, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, deve riguardare anche i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro, e che di norma il DVR dovrà contenere specifiche indicazioni in ordine alle diverse tipologie contrattuali utilizzati, quanto meno per escludere la presenza di particolari rischi collegati a questi, oltre che a prevedere le corrette modalità per l’effettuazione dell’attività di informazione e formazione,
tuttavia, ove i rischi connessi alle mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione e l'esposizione a fattori potenzialmente dannosi non risulta essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro a chiamata, neanche sotto il profilo formativo, il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti.
Sospensione invio dati sanitari da parte del medico competente
Come noto, il medico competente, entro il primo trimestre di ogni anno, trasmette ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate, evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati e sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello riportato nell’allegato 3B del Testo Unico.
Il Ministero della Salute, con nota del 14 gennaio, rileva come l’attuale situazione epidemiologica non consente il congruo invio dei dati né una loro elaborazione critica e conseguente pubblicazione. Pertanto, alla luce del carico di lavoro dei medici competenti, della difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza COVID-19, della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica, l’invio dell’allegato 3B viene sospeso per tutto il 2021.