Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Proroga termini sorveglianza sanitaria eccezionale
Con comunicato del 4 gennaio 2021 l’INAIL specifica che sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale, in base alle quali, come noto, i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono nominarne uno o, in alternativa, fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’INAIL attraverso l’apposito servizio on line.
Chiarimenti INAL OT23
In vista della presentazione del modello per la riduzione del tasso INAIL, fissata come di consueto nel mese di marzo, ed in considerazione del fatto che gli interventi che devono essere messi in atto per poter accedere al beneficio devono comunque essere effettuati nell’anno precedente, l’INAIL ha pubblicato l’Istruzione Operativa dell’11 settembre, con la quale vengono pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti che più frequentemente vengono richieste in merito agli interventi e alla relativa documentazione probante.
Di particolare interesse rappresenta quanto riferito all’intervento D-3 relativo alla micro – formazione, con il chiarimento che per micro -formazione si intende l’erogazione di contenuti formativi attraverso video della durata di pochi minuti resi disponibili su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. La modalità di realizzazione dell’intervento, specifica inoltre l’Istituto, deve dimostrare l’impegno dell’azienda nel mantenere il livello di conoscenze acquisito dai lavoratori durate i corsi di formazione e di avere in tal modo effettuato un intervento migliorativo oltre quanto richiesto dalla normativa vigente.
Tale intervento deve comunque riguardare la generalità dei lavoratori o quanto meno una quota significativa degli stessi.
Chiarimento sulla definizione di lavoratore notturno
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso una nota con la quale si chiarisce la definizione di lavoro notturno.
Premesso che il "periodo notturno” è definito il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, e che il "lavoratore notturno” è qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolta almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale e qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definiti dai contratti collettivi, in difetto dei quali il lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno, l’Ispettorato ritiene che tale definizione vada intesa nel senso che:
a)è considerato lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno (cioè in un arco temporale comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque);
b)in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo. In tal caso, al contratto collettivo è demandata l’individuazione sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che può essere sia inferiore che superiore alle tre ore stabilite dalla normativa), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di lavoratore notturno;
c)in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno.
La nota rammenta infine che solo ai lavoratori notturni come sopra individuati trova applicazione il numero massimo giornaliero di otto ore di lavoro, e non già a qualsiasi lavoratore che svolga di notte una parte del suo orario di lavoro.
Casi di COVID-19 denunciati al 31 agosto 2020 in Veneto
In Veneto nel periodo fino al 31 agosto sono stati denunciati 4.309 infortuni da COVID-19 (84 in più rispetto al periodo precedente), di cui 10 con esito mortale (in incremento di un caso).
abbiamo avuto 4.151 casi, di cui 9 con esito mortale (1 a Rovigo, 4 a Treviso, 3 a Venezia e 1 a Verona).
I tecnici della salute rappresentano il 36,3% dei casi, seguiti dalle professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali con il 27,7%, dalle professioni qualificate nei servizi personali e qualificate e dai medici, questi ultimi con l’8,5% dei casi.
La provincia di Verona rappresenta quella più colpita, seguita da Padova, Treviso e Vicenza.
Le donne rappresentano il 73,9% dei casi, mentre la fascia d’età più colpita è quella tra i 50 e i 64 anni.
Casi di COVID-19 denunciati al 31 agosto 2020
L’INAIL ha diffuso i dati dei contagi sul lavoro denunciati al 31 agosto 2020.
Il totale dei casi denunciati è di 52.209, e tale dato rappresenta il 16% delle denunce di infortunio pervenute da inizio anno; nel dettaglio, la gran parte dei casi è stato denunciato nel mese di marzo (52,8%) e di aprile (34,9%).
Si conferma la prevalenza del settore sanità e assistenza sociale, che registra il 72,1% delle denunce, seguito dall’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità con il 9,0% e dal noleggio e servizi di supporto (servizi di vigilanza, di pulizia, call center, ecc.) con il 4,4%.
Con la ripresa graduale di tutte le attività produttive si assiste comunque ad una contrazione dei casi di contagio nel settore della sanità e assistenza sociale e ad un incremento dei casi nelle attività economiche che ad agosto hanno visto una crescita dell’occupazione, come i servizi di alloggio e ei ristorazione, o il noleggio, le agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese.
L’analisi delle professioni dell’infortunato vede la categoria dei tecnici della salute come quella più coinvolta, con il 39,7% dei contagi, seguono gli operatori socio – sanitari con il 20,9%, i medici con il 10,2%, gli operatori socio assistenziali con l’8,9% e il personale non qualificato nei servizi sanitari con il 4,8%.
Si sono inoltre verificati 303 casi mortali, 27 in più rispetto al 31 luglio.
Le regioni più colpite si confermano la Lombardia (36%), seguita da Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.
Quarantena dei figli e lavoro agile
Con l’approssimarsi dell’apertura delle scuole, il Governo ha emanato il Decreto Legge 111 dell’8 settembre, pubblicato nella stessa data in Gazzetta Ufficiale, con il quale prevede che, in caso di quarantena obbligatoria per contatti scolastici del proprio figlio convivente, un genitore può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dall’ASL competente.
Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro, e per tali periodi di congedo, in luogo della retribuzione, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Si precisa infine che per i giorni in cui un genitore fruisce di una di tali misure, ovvero svolge comunque l’attività in modalità di lavoro agile o non svolge alcuna attività, l’altro genitore non può fruire di alcuna di queste misure.
DPCM 7 settembre 2020
Con il decreto del 7 settembre sono state prorogate al 7 ottobre 2020 tutte le misure già previste in materia di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, in particolare per le attività produttive continuano ad applicarsi integralmente tutte le misure individuate nel protocollo condiviso di regolamentazione del 24 aprile 2020, nel protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri del 24 aprile 2020 ed infine nel protocollo condiviso nel settore del trasporto e della logistica, integrati dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, la cui ultima versione è del 6 agosto 2020.
Sorveglianza sanitaria del lavoratore fragile
Il protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 raccomanda che il medico competente sia coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di coloro che abbiano contratto il virus, e che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.
In merito, la circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro del 4 settembre specifica che il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.
Con particolare riferimento all’età, si precisa che tale parametro, da solo, non costituisce un elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative, pertanto la maggiore fragilità nella fasce di età più elevata della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbillità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
Dal punto di vista operativo, ai lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).
Le richieste di visita dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente. Ai fini della valutazione delle condizioni di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico competete una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore e dalla postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del Protocollo condiviso.
All’esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore per fronteggiare il rischio di infezione, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Incidentalmente, si noti come anche tale documento richieda espressamente l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, tema su cui si è molto dibattuto nei mesi passati.
Da ultimo, la circolare ritiene opportuno tendere al competo, sia pur graduale, ripristino delle visite mediche previste dal decreto 81/2008, sempre nel rispetto delle necessarie misure igieniche.
Casi di COVID-19 denunciati al 30 giugno 2020
L’INAIL ha diffuso i dati relativi ai casi di infortunio derivante dall’infezione da SARS-CoV-2 denunciati fino al 30 giugno.
Il dato registra un aumento di 965 casi rispetto al precedente monitoraggio, portando il totale a 49.986.
I casi mortali sono 252 (+16), concentrati soprattutto tra gli uomini (82,5%) e nelle fasce 50-64 anni (69,8%) e over 64 anni (19,5%), con un’età media dei deceduti di 59 anni.
I tecnici della salute, i medici e gli operatori socio assistenziali continuano a costituire le categorie più interessate, in particolare gli infermieri costituiscono la categoria più colpita.
In Veneto abbiamo avuto 4.151 casi, di cui 9 con esito mortale (1 a Rovigo, 4 a Treviso, 3 a Venezia e 1 a Verona).
Si conferma la prevalenza dei casi nel settore della sanità ed assistenza sociale, con una percentuale dell’82,8%.
DPCM 14 Luglio 2020
È stato firmato il nuovo Decreto del 14 luglio, con il quale, senza intervenire sui contenuti, vengono prorogate le disposizioni previste dal precedente decreto dell’11 giugno fino al 31 luglio.
Le uniche modifiche riguardano gli allegati relativi alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, riportato nella sua ultima versione e alle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, che vanno a sostituire rispettivamente gli allegati 9 e 15 del precedente provvedimento.
Tutti gli altri allegati, quindi, compresi quelli relativi alle misure per gli esercizi commerciali, al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, al protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri e infine al protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica mantengono quindi la loro validità e continuano a doversi applicare da parte delle aziende interessate.