Il 21 aprile 2018 entrerà in vigore, quasi integralmente, il nuovo Regolamento 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, che abrogherà la vigente direttiva 89/686 del consiglio in materia.
Il Regolamento, come noto, è immediatamente efficace nella legislazione dei paesi membri, non necessitando di un recepimento da parte degli stessi.
Interessante novità riguarda le nuove categorie dei DPI, così suddivise
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a)lesioni meccaniche superficiali
b)contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua
c)contatto con superfici calde che non superino i 50°C
d)lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole)
e)condizioni atmosferiche di natura non estrema
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a)sostanze pericolose per la salute
b)atmosfere con carenza di ossigeno
c)agenti biologici nocivi
d)radiazioni ionizzanti
e)ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100°C
f)ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50°C o inferiore
g)cadute dall’alto
h)scosse elettriche o lavori sotto tensione
i)annegamento
j)tagli da seghe a catena portatili
k)getti ad alta pressione
l)ferita da proiettile o da coltello
m)rumore nocivo
