Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Validazione straordinaria dei Dispositivi di Protezione Individuale
Il D.L. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto, in vista dell’eccezionalità delle situazione, la possibilità di derogare le ordinarie procedure in merito alla produzione, importazione ed immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, attribuendo all’Istituto Superiore di Sanità ed all’INAIL il compito di validare rispettivamente le mascherine chirurgiche e i dispositivi di protezione individuale.
L’INAIL ha quindi elaborato le istruzioni e la modulistica per permettere ai soggetti interessati di attivare tale procedura straordinaria, specificando tuttavia che la deroga riguarda unicamente la procedura e la relativa tempistica, che si vuole rendere più celere, e non gli standard di qualità dei prodotti, che dovranno comunque continuare ad essere conformi alle rispettive normative tecniche; terminato il periodo di emergenza, i DPI oggetto di tale procedura, per poter continuare ad essere prodotti, importati o commercializzati, dovranno ottenere la marcatura CE con la procedura ordinaria.
Infine, l’INAIL precisa che solo i DPI interessati all’emergenza potranno avvalersi di tale disposizione, riportandone in una tabella le tipologie e le relative norme di riferimento.
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PROTEZIONE |
DISPOSITIVO |
NORMA |
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Protezione occhi |
Occhiali (DPI III categoria) |
UNI EN 166:2004 |
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Protezione occhi |
Occhiali a maschera (DPI III cat.) |
UNI EN 166:2004 |
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Protezione occhi e mucose |
Visiera (DPI III cat.) |
UNI EN 166:2004 |
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Protezione vie respiratorie |
Semimaschera filtrante |
UNI EN 149:2009 |
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Protezione vie respiratorie |
Semimaschera e quarti di maschera |
UNI EN 140:2000 |
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Protezione corpo |
Indumenti di protezione (DPI III cat.) |
UNI EN 14126:2004 UNI EN 13688:2013 |
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Protezione mani |
Guanti monouso (DPI III cat.) |
UNI EN 420:2010 UNI EN ISO 374-5:2017 UNI EN ISO 374-2:2020 UNI EN 455 |
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Protezione arti inferiori |
Calzari (DPI I, II, III cat.) |
UNI EN ISO 20345:2012 UNI EN ISO 20347:2012 UNI EN ISO 20346:2014 |
INAIL E COVID 19
Nel decreto legge n. 18 del 17 marzo è previsto che nei casi accertati di infezione da coronavirus SARS-CoV-2 in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia per via telematica all’INAIL che assicura la tutela all’infortunato.
Le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di assistenza domiciliare dell’infortunato, con la conseguente, obbligatoria, astensione dal lavoro.
Si precisa infine che tali eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.
Decreto "Cura Italia” – DL 18 del 17 marzo 2020
Il decreto legge emanato al fine di assicurare alcune misure di tutela delle imprese e dei lavoratori in conseguenza degli effetti derivanti dall’epidemia COVID-19 prevede alcune misure di interesse nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori.
In particolare, l’art. 16 prevede che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’art. 74, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 le mascherine chirurgiche reperibili in commercio; inoltre è consentito l’uso di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. Tale deroga è consentita fino al termine dello stato di emergenza.
Il successivo articolo 43 prevede l’erogazione di contributi alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.
L’articolo 64, poi, dispone il riconoscimento di un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Infine, in materia ambientale, è prorogato al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) per i rifiuti prodotti e smaltiti nel corso del 2019 (il termine ordinario è il 30 aprile di ogni anno).
Emergenza COVID-19 – Aggiornamento indicazioni Regione Veneto
La Regione Veneto ha aggiornato le proprie indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti non sanitari, documento finalizzato ad incrementare, negli ambienti di lavoro, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
In particolare in questa ultima revisione si specifica che, essendo sospesi i corsi professionali e le attività formative, il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione entro i termini previsti per le varie funzioni e ruoli aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovuto all’emergenza in corso, e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità di continuare a svolgere lo specifico ruolo o funzione, quali ad esempio, l’addetto all’emergenza o l’addetto all’uso del carrello elevatore. In tali casi, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell’efficacia delle misure restrittive, una volta ripristinate le ordinarie modalità formative nelle forme consentite dalla normativa vigente.
Tale principio non si applica tuttavia all’abilitazione iniziale, per cui fino al completamento della formazione obbligatoria il lavoratore non potrà essere adibito al ruolo o alla mansione specifica.
Sorveglianza sanitaria ed emergenza Coronavirus
La Regione del Veneto ha chiarito alcuni elementi relativi alla sorveglianza sanitaria nell’attuale contesto, in particolare specificando che, in base alla normativa vigente, non è possibile sospendere la sorveglianza sanitaria, ammettendo comunque che il Medico Competente possa, redigendo uno specifico atto certificativo, prolungare per un periodo di tempo limitato la validità dei giudizi di idoneità precedentemente espressi, in accordo con il lavoratore interessato.
La Regione evidenzia comunque come il numero di accertamenti sanitari dei lavoratori effettivamente in servizio dovrebbe essere già ridotto al minimo, in considerazione delle misure di riduzione dei lavoratori introdotte da ultimo con il DPCM del 9 marzo.
Protocollo contro la diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro
Nell’attuale situazione di crisi, al fine di permettere la prosecuzione delle attività produttive salvaguardando allo stesso tempo la sicurezza e la salute dei lavoratori è stato sottoscritto dalle parti sociali un documento, il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
Il primo aspetto da considerare, tuttavia, è che la prosecuzione delle attività produttive è ammessa solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione, in accordo con quanto previsto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020.
In particolare, il protocollo riguarda i seguenti aspetti:
- Informazione
È necessario informare tutti i lavoratori circa i corretti comportamenti e gli obblighi, in particolare il divieto di accedere nei locali aziendali in presenza di febbre o di altre situazioni di rischio.
- Modalità di ingresso in azienda
Si prevede la possibilità di misurare la temperatura corporea di chi accede in azienda, vietando l’accesso a chi avesse una temperatura superiore a 37,5°C, oltre a chi abbia avuto contatti con soggetti positivi o provenga da zone a rischio.
- Modalità di accesso dei fornitori esterni
Devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente in azienda. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimaner a bordo dei mezzi e non possono accedere agli uffici; in ogni caso, durante le attività di preparazione del carico, il trasportatore dovrà mantenere la distanza di 1 metro.
Dovrà essere ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori.
- Pulizia e sanificazione
Si dovrà procedere giornalmente alla pulizia e sanificazione dei locali; in presenza di un caso accertato di COVID-19 si dovranno sanificare tutti i locali interessati dalla sua presenza.
- Precauzioni igieniche personali
Sono obbligatorie per tutti, in particolare quelle relative al lavaggio delle mani, per cui dovranno essere messe a disposizioni idonei mezzi detergenti.
- Dispositivi di protezione individuale
Viene previsto in particolare l’obbligo di utilizzare mascherine e altri dispositivi qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale inferiore ad 1 metro.
- Gestione spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo di permanenza ridotto e con il mantenimento della distanza di 1 metro tra le persone.
Dovrà inoltre essere prevista la sanificazione e pulizia giornaliera dei locali della mensa e delle pulsantiere dei distributori.
- Organizzazione aziendale
Si prevede l’obbligo di chiudere tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, tutti quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante lavoro a distanza. Devono inoltre essere annullate tutte le trasferte ed i viaggi di lavoro.
- Gestione entrate e uscite dei dipendenti
Si dovranno favorire orari di entrata e uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.
- Spostamenti interni, riunioni, eventi e formazione
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile.
Sono vietate le riunioni in presenza, sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni ed ogni attività di formazione in aula, anche obbligatoria: da questo punto di vista, il mancato completamento dell’aggiornamento non comporta, in tale fase, l’impossibilità di continuare a svolgere la funzione (tema di particolare attualità in relazione all’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro, la cui scadenza quinquennale cade in questo periodo).
- Gestione di una persona sintomatica in azienda
Si precisa che ove una persona, durante il suo turno di lavoro, sviluppo febbre e sintomi di infezione respiratoria, lo si dovrà isolare, avvisando le autorità sanitarie.
- Sorveglianza sanitaria/Medico competente/RLS
La sorveglianza sanitaria non è sospesa, ma va effettuata rispettando tutte le misure igieniche, privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
Interpello n. 2/2020
La Commissione per gli interpelli, in risposta ad un quesito riguardante il diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nel Pubblico Impiego, dopo aver chiarito che l’RLS non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e che deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per l’espletamento dell’incarico, ritiene che per espressa previsione normativa le modalità per l’esercizio delle funzioni da parte dell’RLS debbano essere stabilite in sede di contrattazione collettiva, che costituisce quindi la sede per definire aspetti quale quello formulato in sede di interpello
Circolare del Ministero della Salute in relazione all’epidemia da coronavirus
In relazione all’epidemia di coronavirus 2019-2CoV in corso in questo periodo il Ministero della Salute ha emesso, il 3 febbraio, una circolare con riportate alcune indicazioni per gli operatori dei servizi ed esercizi che operano a contatto con il pubblico.
Dopo aver premesso che, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 la responsabilità di tutelare i lavoratori dal rischio biologico è comunque a carico del datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, specifica come le misure attualmente sufficienti per la generalità dei casi, con la sola esclusione degli operatori sanitari, riguardano le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, ed in particolare:
-Lavarsi frequentemente le mani;
-Porre attenzione all’igiene delle superfici;
-Evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali;
-Adottare ogni altra misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.
Qualora, nel corso dell’attività lavorativa, si venga in contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, si deve provvedere – direttamente o nel rispetto delle indicazioni dettate dall’azienda – a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto per nCoV. Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari occorre:
-Evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
-Se disponibile, fornirla di una mascherina di tipo chirurgico;
-Lavarsi accuratamente le mani. Prestare attenzione alle superfici corporee che sono venute in contatto con i fluidi biologici del malato;
-Far eliminare in un sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto dovrà essere smaltito insieme ai materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.
Infine, si rammenta che la definizione di caso sospetto è la seguente:
A. Una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), E senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica1 E almeno una delle seguenti condizioni:
• storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina2, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
• il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.
B. Una persona con malattia respiratoria acutaE almeno una delle seguenti condizioni:
• contatto stretto3 con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
• ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
• ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov.
Datore di lavoro corresponsabile per i comportamenti razzisti dei dipendenti
Il Tribunale Civile di Milano ha recentemente ritenuto che dei comportamenti razzisti di un dipendente nei confronti di alcuni colleghi debba rispondere anche il datore di lavoro.
Secondo la corte, in base all’articolo 2087 del Codice Civile il datore di lavoro è obbligato ad adottare le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, e tra gli obblighi della norma vi è anche quello di assicurare ai propri dipendenti un ambiente lavorativo nel quale la persona non sia vittima di soprusi, trattamenti degradanti, umilianti e discriminatori.
Interpello 1/2020
La Commissione per gli interpelli ha pubblicato l’interpello n. 1/2020 relativo alla formazione del datore di lavoro che utilizza attrezzature per le quali sia necessaria una formazione particolare.
Come noto, l’articolo 73, comma 4, del Testo Unico obbliga il datore di lavoro a provvedere affinché i lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, e il successivo accordo Stato – Regioni del 22.2.2012 ha individuato tali attrezzature e le modalità di erogazione della necessaria formazione, e successivamente detto obbligo, inizialmente limitato ai soli lavoratori, è stato esteso anche ai datori di lavoro che ne facciano uso.
Pertanto, la Regione Friuli Venezia Giulia ha interpellato la Commissione per stabilire se le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi formativi si applichi anche qualora la stessa riguardi il datore di lavoro, e in merito la Commissione ritiene che sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale sia prevista l’abilitazione, da parte di qualsiasi operatore, ivi compreso quindi il datore di lavoro, tuttavia la relativa violazione possa essere applicata solo nel caso in cui l’operatore non sia il datore di lavoro.
Per completezza, le attrezzature per le quali è prevista tale abilitazione sono le seguenti:
-piattaforme di lavoro mobili elevabili;
-gru a torre;
-gru mobile;
-gru per autocarro;
-carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
-trattori agricoli o forestali;
-macchine movimento terra:
-pompa per calcestruzzo.
