Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
Infortuni da COVID-19 al 15 maggio 2020
L’INAIL ha diffuso i dati relativi agli infortuni derivanti da COVID 19 denunciati sino al 15 maggio.
Il totale degli infortuni denunciati è stato di 43.399, riguardanti per il 42% i tecnici della salute (di cui oltre l’84% infermieri), seguono gli operatori socio–sanitari con il 7,8% e il personale non qualificato nei servizi sanitari e di istruzione (ausiliario, portantino, barelliere, bidello) con il 4,7%.
Sono stati inoltre denunciati 171 infortuni mortali, per il 32,3% nel settore della sanità e assistenza sociale (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili), seguito dal commercio all’ingrosso e al dettaglio con il 12,9% dei dati, dall’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità e amministratori regionali, provinciali e comunali) con il 10,8%, dal trasporto e magazzinaggio con il 9,7%, dalle attività del manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici, farmaceutici, stampa e industria alimentare) e da quelle professionali, scientifiche e tecniche (dei consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale) con il 6,5 per entrambi i settori.
Circa la metà dei decessi riguarda personale socio sanitario e assistenziale, in particolare i tecnici della salute ed i medici con il 15,5% dei casi per entrambe, seguite da quelle degli operatori socio sanitari con il 10,7%, degli impiegati amministrativi con l’8,3% e degli operatori socio assistenziali con il 6,0%.
DPCM 11 Giugno 2020
Il DPCM approvato l’11 giugno si colloca nel solco della previgente normativa in materia di gestione del rischio COVID-19, in parte modificando i contenuti del precedente decreto.
Per quanto riguarda attività professionali (art. 1, lett. ll) e produttive (art. 2) tuttavia non cambia nulla, applicandosi per le prime le medesime disposizioni generali in merito a lavoro agile, a fruizione di ferie e permessi, all’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e all’uso di mascherine di sicurezza ed infine alla sanificazione dei luoghi di lavoro, mentre per le aziende permane l’obbligo di applicare e rispettare i contenuti dei protocolli condivisi sottoscritti, in particolare, quello del 24 aprile 2020 e, per i cantieri, sempre del 24 aprile ed infine, per il settore della logistica e dei trasporti, quello del 20 marzo.
Le disposizioni contenute nel decreto avranno efficacia sino al 14 luglio 2020
Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
È stato emanato il D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44, di attuazione della direttiva 2017/2398, che modifica la direttiva 2004/37/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
Il decreto modifica l’articolo 242 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi di informazione a carico del medico competente, il quale deve ora fornire ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, deve segnalare la necessità che la stessa prosegua anche dopo la cessazione dell’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario al fine di meglio tutelare la salute del lavoratore. Inoltre, deve fornire al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del lavoratore e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Sono stati poi modificati gli allegati XLII e XLIII del decreto stesso, aggiungendo nel primo, tra i processi lavorativi, i lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione e individuando ulteriori valori limite di esposizione professionali, previsti ora per le seguenti sostanze: polveri di legno duro, composti di cromo esavalente, fibre ceramiche refrattarie, polvere di silice cristallina respirabile, benzene, cloruro di vinile monomero, ossido di etilene, 1,2 – epossipropano, acrilammide, 2-Nitropropano, o-Toluidina, 1,3-Butadiene, Idrazina, Brometilene.
Protocolli condivisi ed infortunio da COVID-19
Nell’ambito della conversione in legge del decreto 8 aprile 2020, il c.d. "decreto liquidità”, con la legge 5 giugno 2020, n. 40, è stato chiarito il limite della responsabilità del datore di lavoro nel caso di infezione da COVID-19, qualificata, come sappiamo, quale infortunio sul lavoro, qualora ne ricorrano i requisiti.
Nello specifico, l’art. 29-bis della legge citata, avente ad oggetto gli obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, stabilisce che "Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Ancora una volta, quindi, viene ribadita l’importanza del rispetto delle misure dettate dai protocolli non solo al fine di contenere il rischio di contagio ma anche per evitare eventuali responsabilità in carico al datore di lavoro per infezioni contratte da propri lavoratori nell’ambito dell’attività lavorativa prestata.
Modificata la direttiva CE sugli agenti biologici
La Commissione Europea, con la direttiva 2020/739 del 3 giugno, ha modificato l’allegato III della precedente direttiva 2000/54 relativa agli agenti biologici, inserendo il virus SARS-CoV-2 tra gli agent biologici disciplinati dalla stessa.
Ai fini della classificazione, lo stesso è ora classificato nel gruppo 3 (agenti biologici che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche).
Gli stati membri sono tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni entro il 24 novembre 2020
Ordinanza Regione Veneto del 29 maggio 2020
Con l’ordinanza del 29 maggio, viene stabilito, per quanto riguarda le attività economiche, che la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008 è possibile non solo in modalità a distanza ma anche in presenza, anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi, sempre nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio operanti nella singola azienda, e quindi in particolare il distanziamento sociale, il rispetto delle misure igieniche e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
D’altro canto, con la riapertura delle attività economiche, non è pensabile che la formazione non torni ad assumere un ruolo centrale, in relazione anche, ma non solo, al nuovo rischio derivante dal virus SARS-CoV-2, ed alle conseguenti misure di prevenzione, ed agli altri rischi presenti nelle mansioni lavorative.
Circolare INAIL sulla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus
L’INAIL, con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, è intervenuta nuovamente sul tema, ampiamente dibattuto, della eventuale responsabilità penale e civile del datore di lavoro in caso di infezione da coronavirus di propri lavoratori dipendenti.
Come noto, il legislatore, con l’articolo 42, comma 2 del D.L. 18/2020 ha stabilito che l’infezione da SARS-CoV-2 è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro, in accordo con i principi espressi in materia, in base ai quali la causa virulenta (l’infezione) è equiparata alla causa violenta.
Inoltre, è previsto che gli oneri derivanti dagli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese, nella consapevolezza della difficoltà, da parte del datore di lavoro, di controllare pienamente tale fattore di rischio, similmente a come avviene per gli infortuni in itinere.
Da questo punto di vista, il fatto che il contagio sia considerato un infortunio sul lavoro, non comporta alcun automatismo ai fini di una valutazione in relazione alla responsabilità del datore di lavoro: non possono infatti confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo INAIL con quelli per la responsabilità penale e civile, che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.
Pertanto, afferma la circolare, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che in questa fase sono costituite dai protocolli e dalle linee guida governative e regionali di cui all’art. 1, comma 14 del D.L. 33/2020 e che sono da ultimo richiamati dal D.P.C.M del 17 maggio 2020.
Per quanto riguarda l’azione di regresso, anche in questo caso, secondo l’INAIL, in assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.
Ancora una volta quindi si vede come, al fine di evitare non solo il rischio di infortunio e di contagio, che è l’obiettivo primario delle norme di prevenzione, ma anche le responsabilità penali e civili per il datore di lavoro, oltre a quelle amministrative per l’azienda, è assolutamente necessario adottare in modo scrupoloso ogni misura richiesta dai protocolli, compresi quelli di settore.
Ripresa attività nella Regione del Veneto
Con l’ordinanza regionale n. 48 del 17 maggio 2020 la Regione del Veneto ha recepito le indicazioni dettate a livello nazionale dal DPCM di pari data, specificandone in parte i contenuti.
In primo luogo è previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina o altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani, nonché il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, che diventano due nell’esercizio dell’attività sportiva.
Per quanto riguarda le attività economiche, dal 18 maggio è consentito lo svolgimento, nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle regioni in data 16 maggio e di quelle approvate dalla Regione, in particolare per i seguenti settori:
-ristorazione
-stabilimenti balneari
-strutture ricettive
-rifugi alpini
-campeggi
-servizi alla persona
-commercio al dettaglio
-commercio su aree pubbliche
-uffici aperti al pubblico
-autoscuole
-attività di produzione teatrale
-piscine
-palestre
-impianti sportivi
-manutenzione del verde
-musei, archivi e biblioteche
-parchi zoologici e riserve naturali
-trasporto di persone mediante impianti a fune
-altre attività non specificatamente indicate.
Rimangono sospese le attività di centri termali, centri culturali e sociali, sale scommesse e sale bingo, sale ballo, discoteche, parchi divertimento e assimilati.
Si specifica che nei luoghi di lavoro deve essere integralmente rispettato il Protocollo condiviso del 24 aprile e gli altri protocolli specifici.
Infine è consentita agli enti pubblici, anche territoriali e locali, ed ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze formative, con riferimento in particolare al documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento pubblicato dall’INAIL.
Tali prescrizioni sono efficaci dal 18 maggio fino al 2 giugno.
Nuove misure per le attività economiche e produttive
Con l’entrata in vigore del DPCM del 17 maggio vengono in parte ridefinite le condizioni per lo svolgimento delle attività economiche, commerciali e produttive in condizioni di sicurezza, al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 tra i lavoratori e per gli avventori.
Per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio, le stesse si possono svolgere a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che la permanenza all’interno dei locali sia ridotta al minimo indispensabile; inoltre devono svolgersi nel rispetto dei protocolli adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto comunque dei criteri dettati dagli allegati 10 e 11 del decreto, dettando in particolare quest’ultimo misure per gli esercizi commerciali, riguardanti il mantenimento del distanziamento interpersonale, garanzia di pulizia e igiene ambientale effettuata almeno due volta al giorno, adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria, ampia disponibilità di sistemi per la disinfezione delle mani, utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi, uso dei guanti usa e getta, in particolare per l’acquisto di alimenti e bevande, accessi regolamentati e infine informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrare.
Per quanto riguarda le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto precedentemente indicato, è richiesto ancora il rispetto dei contenuti del protocollo condiviso del 24 aprile 2020, oltre a quelli specifici per il settore dei cantieri del 24 aprile e quello nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo.
L’esecuzione e il monitoraggio delle misure è affidato ancora al Prefetto territorialmente competente, che si può avvalere delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro.
Le misure del decreto si applicano fino al 14 giugno 2020, ed è quindi necessario per tutte le attività produttive proseguire nella gestione, oltre che delle normali gestioni di sicurezza, anche di quelle relative al controllo del contagio negli ambienti di lavoro.
Responsabilità del datore di lavoro per COVID 19
L’INAIL, con una nota pubblicata nel proprio sito internet, ha precisato come dal fatto che l’infezione da COVID 19 sia qualificata come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente la responsabilità del datore di lavoro, in quanto il riconoscimento della malattia come infortunio sul lavoro la cui responsabilità sia attribuibile al datore di lavoro richiede il riconoscimento, in sede sia penale che civile, della colpa di quest’ultimo, per aver causato l’evento dannoso o per non averlo impedito.
In merito, specifica l’Istituto, "si deve ritenere che la molteplicità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.
