Elenco News
Qui una lista delle nostre Ultime News in ordine di data di pubblicazione.
È stato presentato il risultato di uno studio condotto da Accredia, INAIL e AICQ volto a verificare l’efficacia reale dei sistemi di gestione certificati al fine di ridurre gli infortuni nelle aziende.
Sulla base dei dati riportati, nelle imprese che hanno adottato sistemi di gestione certificati si è riscontrata una riduzione del numero di infortuni del 16%, ed una minore gravità degli stessi nel 40% dei casi, rispetto a quelli che si verificano nelle aziende non certificate.
L’indagine, condotta su un campione di 311 aziende certificate secondo la norma BSI 18001:2007, ha rilevato che nella quasi totalità delle imprese si è riscontrato un miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza, misurate attraverso il numero di infortuni e malattie professionali, i mancati infortuni, le ore di formazione, le non conformità prese in carico.
Tutto ciò dimostra come una efficace gestione della sicurezza abbia riscontri positivi, direttamente quantificabili e riscontrabili dall’azienda.
Si rammenta infine come il 12 marzo sia stata approvata la norma UNI ISO 45001, destinata a sostituire la 18001 nel corso dei prossimi 3 anni.
Il 21 aprile 2018 entrerà in vigore, quasi integralmente, il nuovo Regolamento 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, che abrogherà la vigente direttiva 89/686 del consiglio in materia.
Il Regolamento, come noto, è immediatamente efficace nella legislazione dei paesi membri, non necessitando di un recepimento da parte degli stessi.
Interessante novità riguarda le nuove categorie dei DPI, così suddivise
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a)lesioni meccaniche superficiali
b)contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua
c)contatto con superfici calde che non superino i 50°C
d)lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole)
e)condizioni atmosferiche di natura non estrema
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a)sostanze pericolose per la salute
b)atmosfere con carenza di ossigeno
c)agenti biologici nocivi
d)radiazioni ionizzanti
e)ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100°C
f)ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50°C o inferiore
g)cadute dall’alto
h)scosse elettriche o lavori sotto tensione
i)annegamento
j)tagli da seghe a catena portatili
k)getti ad alta pressione
l)ferita da proiettile o da coltello
m)rumore nocivo
Ancora una volta, nel nostro ordinamento, viene ribadito come la tutela della sicurezza, della salute, dell’incolumità sia un valore primario, che non può essere mai posto in secondo piano. L’ultimo intervento in merito, particolarmente autorevole, è della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 58 del 23 marzo 2018.
La vicenda prende spunto dal c.d. "Decreto salva ILVA”, con il quale si autorizzava la prosecuzione dell’attività, pur in presenza di un infortunio mortale, nel rispetto di alcune condizioni; secondo i giudici costituzionali, tuttavia, devono essere sempre tenute in debita considerazione le esigenze della tutela della salute, sicurezza ed incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della vita: non può pertanto essere privilegiato in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa, cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in un ambiente sicuro e non pericoloso, anche in considerazione dell’articolo 41 della Costituzione, il quale limita espressamente la tutela dell’iniziativa economica privata quanto questa ponga in pericolo la sicurezza del lavoratore.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione richiama l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e tale obbligo è tanto più difficile ove riguardi attività o mansioni non ricorrenti, tra le quali un ruolo preminente assumono, anche in rapporto al numero di infortuni e quindi alla pericolosità, le manutenzioni.
Il caso riguarda una caduta durante le operazioni di pulizia della rulliera di un macchinario, operazione non prevista nel Documento di Valutazione dei Rischi predisposto dal datore di lavoro, al quale quindi è stato contestato di aver redatto il DVR in maniera incompleta, non menzionando l’attività lavorativa svolta dall’infortunato in relazione al rischio specifico concernente le operazioni di pulizia dei complessi macchinari, ai quali lo stesso era destinato, e nella mancata formazione specifica in relazione ai rischi connessi alle modalità operative ed alle tecniche di tale pulizia.
Con l’interpello 1/2018 La Commissione ha chiarito quali sono gli obblighi per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso la sede produttiva del committente in ordine alla gestione delle emergenze.
Come noto, tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di designare (e formare) un numero adeguato di addetti in materia di gestione delle emergenze, sia in materia di prevenzione incendi che di primo soccorso; ci si chiede tuttavia se, nel caso in cui i lavoratori operino esternamente, sia possibile far riferimento al servizio di gestione delle emergenze dell’azienda committente, eventualmente nell’ambito del coordinamento previsto dall’articolo 26 del Testo Unico.
La Commissione in merito, precisa che "anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all’adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come – ad esempio – nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi”, e che, in base agli obblighi di coordinamento dell’articolo 26, "il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”, aggiungendo che i datori di lavoro sono tenuti a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Quindi, conclude la Commissione, si "ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo in cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori, subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione”, escludendo quindi di fatto la possibilità di delegare ad altri tale importante aspetto di gestione della sicurezza dei propri lavoratori.
In una realtà economica, quale l’attuale, nella quale sono numerose le tipologie lavorative atipiche, è necessario prestare un’attenzione ancora maggiore alle tematiche della sicurezza sul lavoro ed in particolare al principale obbligo previsto in tale materia, la valutazione dei rischi, strumento fondamentale per poi attuare tutte le misure necessarie ad evitare infortuni e malattie professionali.
In tal senso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare del 15 marzo 2018, chiarisce come il contratto di lavoro intermittente stipulato in assenza di documento di valutazione dei rischi sia nullo, con conseguente trasformazione in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; nel documento l’Ispettorato afferma comunque che deve essere sempre rispettato il principio di effettività delle prestazioni, per cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro effettivamente effettuato sino al momento della conversione, pertanto normalmente il rapporto di lavoro potrà essere a tempo parziale.
La motivazione posta a fondamento di tale posizione richiama numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui una sentenza del Tribunale di Vicenza del 19 luglio 2017, e si basa fondamentalmente sul principio, dettato dalla Cassazione per altra tipologia contrattuale "atipica”, secondo il quale il fatto che "la valutazione dei rischi assurge a presupposto di legittimità del contratto, trova la ratio legis nella più intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante l’utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l’ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un’attenuata motivazione”.
Il 7 luglio 2016 è stato approvato dalla conferenza Stato – Regioni l’accordo relativo alla formazione degli addetti e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il quale vengono rivisti ed aggiornati i criteri del precedente accordo del 26 gennaio 2006.
I requisiti rimangono i medesimi, ovvero il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore, oltre all'attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per il resto, i contenuti dell’accordo possono essere così sintetizzati
1.Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione
Vengono individuati ulteriori classi di laurea che permettono di non frequentare in parte i corsi di formazione, limitatamente – come noto – alla formazione per addetti.
2.Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento
Sono individuati come soggetti formatori:
a.Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
b.Gli Enti di formazione accreditati
c.Le Università
d.Le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione
e.Le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti
f.L’INAIL
g.Il Corpo nazionale dei Vigli del Fuoco o i corpi provinciali dei Vigli del Fuoco per le province autonome
h.L’amministrazione della Difesa
i.Alcune amministrazioni statali (Ministero del lavoro, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’interno, Formez, SNA) limitatamente al personale della pubblica amministrazione
l.Le associazioni sindacali del datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici
m.Fondi interprofessionali di settore
n. Gli ordini e i collegi professionali
3.Requisiti dei docenti
I corsi (non solo questi, ma tutti quelli in materia di sicurezza) devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013, relativo ai requisiti dei formatori
4.Articolazione dei corsi
Viene sostanzialmente confermata l’articolazione su tre livelli: il modulo A, della durata di 28 ore, è il coso base per lo svolgimento della funzione, e può essere svolto in modalità e-learning; il modulo B, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa, ha una durata di 48 ore per tutti i settori produttivi, mentre per i settori produttivi agricoltura – pesca, cave – costruzioni, sanità residenziale e chimico – petrolchimico è richiesto un corso di specializzazione della durata rispettivamente di 12, 16, 12 e 16 ore ulteriori; vi è infine il modulo C, di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, della durata di 24 ore.
5.Aggiornamento
È confermato l’obbligo di aggiornamento, la cui durata è di 20 ore per l’addetto e 40 ore per il responsabile, nel quinquennio; esso può essere svolto in modalità e-learning, e, per il 50% delle ore, anche mediante partecipazione a convegni o seminari, in cui vengano trattate materie coerenti con la funzione svolta.
6.Disposizioni transitorie
In fase di prima applicazione, e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell’accordo, possono essere avviati corsi organizzati secondo il vecchio accordo del 26 gennaio 2006
Il 13 marzo è scaduto il regime transitorio in relazione agli obblighi di informazione e formazione degli operatori adibiti all’uso delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ai sensi dell’articolo 73 del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012, in base al quale i lavoratori che avevano frequentato un corso, di qualunque durata, dovevano completare la formazione prevista tramite il solo aggiornamento.
Attualmente, quindi, il datore di lavoro, prima di adibire alla mansione il lavoratore, deve assicurare la formazione prevista dall’Accordo Stato – Regioni rispettandone tutti i requisiti, in particolare relativamente all’accreditamento della struttura formativa ed ai requisiti dei docenti.
Si rammenta che le attrezzature interessate sono le piattaforme di lavoro mobili elevabili, le gru a torre, le gru mobili, le gru per autocarro, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, i trattori agricoli o forestali, le macchine movimento terra e le pompe per calcestruzzo.
Il 7 luglio 2016 è stato approvato dalla conferenza Stato – Regioni l’accordo relativo alla formazione degli addetti e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il quale vengono rivisti ed aggiornati i criteri del precedente accordo del 26 gennaio 2006.
I requisiti rimangono i medesimi, ovvero il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore, oltre all'attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per il resto, i contenuti dell’accordo possono essere così sintetizzati
1.Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione
Vengono individuati ulteriori classi di laurea che permettono di non frequentare in parte i corsi di formazione, limitatamente – come noto – alla formazione per addetti.
2.Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento
Sono individuati come soggetti formatori:
a.Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
b.Gli Enti di formazione accreditati
c.Le Università
d.Le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione
e.Le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti
f.L’INAIL
g.Il Corpo nazionale dei Vigli del Fuoco o i corpi provinciali dei Vigli del Fuoco per le province autonome
h.L’amministrazione della Difesa
i.Alcune amministrazioni statali (Ministero del lavoro, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’interno, Formez, SNA) limitatamente al personale della pubblica amministrazione
l.Le associazioni sindacali del datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici
m.Fondi interprofessionali di settore
n. Gli ordini e i collegi professionali
3.Requisiti dei docenti
I corsi (non solo questi, ma tutti quelli in materia di sicurezza) devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013, relativo ai requisiti dei formatori
4.Articolazione dei corsi
Viene sostanzialmente confermata l’articolazione su tre livelli: il modulo A, della durata di 28 ore, è il coso base per lo svolgimento della funzione, e può essere svolto in modalità e-learning; il modulo B, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa, ha una durata di 48 ore per tutti i settori produttivi, mentre per i settori produttivi agricoltura – pesca, cave – costruzioni, sanità residenziale e chimico – petrolchimico è richiesto un corso di specializzazione della durata rispettivamente di 12, 16, 12 e 16 ore ulteriori; vi è infine il modulo C, di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, della durata di 24 ore.
5.Aggiornamento
È confermato l’obbligo di aggiornamento, la cui durata è di 20 ore per l’addetto e 40 ore per il responsabile, nel quinquennio; esso può essere svolto in modalità e-learning, e, per il 50% delle ore, anche mediante partecipazione a convegni o seminari, in cui vengano trattate materie coerenti con la funzione svolta.
6.Disposizionitransitorie
In fase di prima applicazione, e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell’accordo, possono essere avviati corsi organizzati secondo il vecchio accordo del 26 gennaio 2006.